Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Scioglimento d'ufficio cooperativa: amministratore irreperibile e prima insinuazione.

  • Giuseppe Clemente

    Altamura (BA)
    03/12/2020 10:02

    Scioglimento d'ufficio cooperativa: amministratore irreperibile e prima insinuazione.

    Buongiorno,
    a novembre mi è stato notificato dal MISE il mio primo decreto di nomina a Commissario Liquidatore di una cooperativa sciolta per atto dell'autorità di vigilanza (NO L.C.A.) che non deposita bilanci dal 2016. Ho già avviato gli iter per la verifica di beni mobili ed immobili.
    Vi pongo alcuni quesiti:

    1. ho inviato 2 raccomandate all'amministratore uscente ai tre indirizzi recuperati tramite Registro Imprese (uno dalla visura della coop, l'altro dalla visura sul c.f. della persona) ma le raccomandate non sono state ritirate. Ad oggi non ho ancora alcun dato contabile disponibile per poter ricostruire quantomeno il passivo esistente. Suggerite di sporgere denuncia ai Carabinieri? Verifico l'ultimo depositario e chiedo a lui la documentazione?

    2. quasi sicuramente, vista l'indisponibilità di dati contabili, non riuscirò entro 30 gg ad inviare ai creditori un riscontro circa i crediti accertati. Come devo comportarmi? Comunico al MISE l'impossibilità chiedendo un posticipo dell'adempimento?

    3. al momento, subito dopo l'iscrizione al R.I. della nomina, l'unica insinuata al passivo è l'Agenzia Riscossione che mi ha notificato un riepilogo pendenze di 4 milioni di euro. E' giusto valutare l'istanza per far dichiarare al Tribunale lo stato d'insolvenza? Anche in assenza di attivo?

    Grazie e perdonate i numerosi quesiti.

    GC
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/12/2020 19:59

      RE: Scioglimento d'ufficio cooperativa: amministratore irreperibile e prima insinuazione.

      Nel suo caso l'Autorità di vigilanza ha disposto lo scioglimento della cooperativa per atto di autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., il quale stabilisce che "l'Autorità di vigilanza ha facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici per motivazioni riconducibili ad anomalie di funzionamento della società cooperativa di tipo strutturale ed organizzativo che riguardano il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l'assenza di condizioni per il raggiungimento dello scopo, il mancato deposito del bilancio di esercizio per due anni consecutivi ed il mancato compimento degli atti di gestione".
      Lo scioglimento per atto di autorità è pertanto uno specifico provvedimento sanzionatorio che incide pesantemente sull'organizzazione interna della cooperativa perché, se non vengono nominati i commissari liquidatori (non si procede alla nomina del commissario liquidatore "laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00"- d.m. MISE 17 gennaio 2007), il Ministero comunica il decreto all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio, affinché sia disposta d'ufficio dal relativo conservatore la cancellazione dal predetto registro della cooperativa ormai sciolta; se invece il o i commissari sono stati nominati, inizia la liquidazione che, a norma dell'art. 1 legge n. 400 del 1975, è disciplinata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa.
      Fatto questo quadro generale, possiamo vedere le singole domande.
      Quanto alla prima, è preferibile svolgere tutte le indagini possibili per recuperare i libri contabili, per cui se sa che questi erano depositati presso un professionista, è opportuno rivolgersi a questi per averli. nella relazione ex art. 33- richiamato dall'art. 203- esporrà il comportamento dell'amministratore.
      Se non riesce, per le oggettive difficoltà della mancanza dei dati per l'irreperibilità dell'amministratore, a svolgere i compiti che il suo ruolo le impone, è preferibile darne comunicazione al MISE.
      Quanto al terzo quesito, è strano che sia stato nominato un commissario liquidatore in assenza di attivo per il motivo sopra detto, ma comunque, posto che lo scioglimento della cooperativa ex art. 2545-septiesdecies c.c., pur se giustificato dalle ragioni indicate da questa norma, equivale ad apertura di liquidazione coatta (dato che se ne applicano le norme), trova applicazione l'art. 202 l. fall,. specie ove il commissario liquidatore ove riscontri l'esistenza di una situazione di insolvenza (e la mancanza di attivo ne è un sintomo).
      Zucchetti SG srl
    • Giuseppe Clemente

      Altamura (BA)
      04/12/2020 09:21

      RE: Scioglimento d'ufficio cooperativa: amministratore irreperibile e prima insinuazione.

      La relazione ex art.33 LF per le società cooperative è dovuta solo in caso di accertamento giudiziale dell'insolvenza? Nel caso specifico, dovrei prima presentare ricorso al tribunale per dichiarare l'insolvenza oppure posso comunque procedere con la relazione ex art.33?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        04/12/2020 19:42

        RE: RE: Scioglimento d'ufficio cooperativa: amministratore irreperibile e prima insinuazione.

        Esatto. Infatti come abbiamo accennato nella precedente risposta, l'art. 33 è richiamato dall'art. 203 che tratta degli effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza.
        Zucchetti SG srl