Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

PEC del concordato preventivo - comunicazione CCIAA

  • Massimiliano Rossi

    Bolzano (BZ)
    20/09/2013 09:22

    PEC del concordato preventivo - comunicazione CCIAA

    Buongiorno,
    sono stato recentemente nominato commissario giudiziale in un concordato preventivo liquidatorio, la cui sentenza dichiarativa dispone cit. "che il C.G. provveda … a comunicare a tutti i creditori il suo indirizzo di posta certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese) …". Dal momento che nel tipo di procedura concorsuale in oggetto il commissario giudiziale viene investito di un ruolo di "mero" coordinamento e controllo nei confronti del debitore, il quale prosegue nell'attività di impresa ed esegue gli obblighi concordatari (a differenza di quanto accade nel fallimento, dove si sostituisce a tutti gli effetti all'organo gestorio), secondo lo scrivente la PEC del C.G. non dovrebbe sostituirsi a quella dell'impresa debitrice ma dovrebbero coesistere entrambe, l'una facente capo all'impresa debitrice e destinata alle comunicazioni riguardanti la normale gestione, l'altra intestata al C.G. ed esclusivamente riservata alle relative alla procedura. La Camera di Commercio non consente l'iscrizione di due PEC sicché l'unica soluzione possibile a parere dello scrivente che consente di iscrivere 2 PEC distinte è quella di annotare in CCIAA l'indirizzo di posta certificata della procedura nella sola parte anagrafica del commissario giudiziale, lasciando così inalterata la PEC dell'impresa. Desidero avere un Vs. parere in merito alla soluzione prospettata.
    Ringraziandovi – Massimiliano Rossi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/09/2013 12:00

      RE: PEC del concordato preventivo - comunicazione CCIAA

      La legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, in vigore dall'1.1.2013, ha introdotto nell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012 un comma 2bis del seguente tenore: "Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata" (PEC).
      Secondo il dato di legge, quindi, anche il commissario del concordato preventivo deve comunicare al registro delle imprese la propria PEC, non quella del debitore in concordato; noi poi abbiamo sempre consigliato di comunicare al registro delle imprese, piuttosto che un unico indirizzo di posta certificata, un indirizzo per ciascuna procedura, in modo da agevolare, da un lato, gli interessati che potranno rivolgersi direttamente all'indirizzo specifico della procedura in cui sono coinvolti e, dall'altro (e principalmente), l'organo della procedura, che, qualora curi o segua più procedure, disporrà fin dall'inizio di una via di accesso e di risposta per ciascuna di esse, senza tema di dispersioni o errori.
      Zucchetti Sg Srl
      • Marco Silvestrini

        Spoleto (PG)
        22/11/2017 10:17

        RE: RE: PEC del concordato preventivo - comunicazione CCIAA

        Buongiorno,
        anche per la figura del pre-commissario giudiziale c'è l'obbligo di comunicazione in camera di commercio della PEC?

        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/11/2017 19:49

          RE: RE: RE: PEC del concordato preventivo - comunicazione CCIAA

          Certamente si. Come ricordiamo nella risposta che precede la legge 24 dicembre 2012 n. 228, ha introdotto nell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012 un comma 2bis del seguente tenore: "Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata" (PEC).
          All'epoca chiaramente la legge faceva riferimento al solo commissario del concordato preventivo, ma con il d.l. n. 69/2013, conv., con mod. dalla l. n. 98/2013, sono state apportate modifiche all'art. 161, nella parte riservata al concordato con riserva, e tra le novità introdotte vi è il potere dato al tribunale di nominare un commissario giudiziale anche per questa fase, specificando testualmente che "il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3". Questo richiamo all'art. 163 rende automaticamente applicabile la norma sopra richiamata anche al c.d. pre commissario.
          Zucchetti Sg srl