ALTRO - Revocatorie

Revocatoria art. 67 c. 1 n. 1 LF

  • Massimiliano Iori

    Reggio Emilia (RE)
    02/10/2017 17:34

    Revocatoria art. 67 c. 1 n. 1 LF

    Una società immobiliare in situazione già un po' precaria (circostanza ben nota agli operatori attese le evidenze della centrale rischi) ha trovato un accordo per cedere degli immobili valutati circa 1.5 mil ad una nuova società Alfa (riconducibile agli stessi soci) per il prezzo di 1 milione. Questo grazie ad un finanziamento bancario di 1 mil che viene fatto ad Alfa e con il quale Alfa stessa paga la banca ipotecaria di primo grado con un "saldo e stralcio", atteso che quest'ultima ha un credito ipotecario di oltre 2 milioni verso l'immobiliare cedente.
    La banca finanziatrice di Alfa teme ora che un eventuale curatore possa esperire una revocatoria sulla detta cessione ai sensi della norma in oggetto. A mio parere il rischio non può sussistere in quanto l'unico a rimetterci nell'operazione è il creditore ipotecario (a cui comunque conviene la transazione) ed i beni hanno un valore (certificato da perizia) comunque inferiore rispetto all'importo del debito ipotecario. Che danno può esserci per la par condicio creditorum in questo caso? A mio parere nessuno: l'unico forse danneggiato potrebbe essere il Curatore che non calcolerebbe il suo compenso anche sul realizzo (fallimentare) dei detti immobili. Ma non mi pare però che questa circostanza possa giustificare una azione revocatoria da parte sua.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/10/2017 17:57

      RE: Revocatoria art. 67 c. 1 n. 1 LF

      Configurando quale Beta la società che ha venduto l'immobile ad Alfa, il rischio della revocatoria della vendita ai sensi del n. 1 del primo comma dell'art. 67 l.f. sussiste ove la cessione sia avvenuta nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento di Beta e i valori siano quelli da lei indicati, che evidenziano l'immobile ceduto avesse un valore (euro 1.500.000,00) superiore di un terzo al prezzo pagato (euro 1.000.000,00).
      Le sue considerazione sono importanti ma, al momento, non rilevanti perché oggetto della revocatoria sarebbe il contratto di vendita tra Beta e Alfa e non interessa, a questo fine come Alfa si sia procurata la provvista per pagare il prezzo e come sia stato utilizzata la liquidità pervenuta. Se la revocatoria ha ad oggetto il contratto di vendita ed è rivolta verso l'acquirente Alfa, la sentenza che l'accoglie dichiarerà l'inefficacia di tale atto, con la conseguenza che l'immobile ritorna nella disponibilità del fallimento Beta per essere venduto al prezzo di stima e Alfa potrà insinuare al chirografo il credito per la restituzione del prezzo pagato.
      Con ciò pensiamo di aver risposto alla sua domanda relativa alla revocatoria della compravendita, ma la questione presenta aspetti molto più complessi, che possiamo solo intuire ma su cui, non conoscendo gli atti, non possiamo esprimerci. E' chiaro, infatti che la compravendita rientra in un piano di riassetto della situazione debitoria di Beta, che prevedeva anche il rientro dell'esposizione bancaria di Beta verso la banca che aveva ipoteca sull'immobile (la stessa banca che ha fatto il finanziamento ad Alfa?) e che la compagine sociale di Alfa è la stessa di Beta. Ed allora le prospettive possono essere varie, dalla possibilità di ipotizzare che il versamento del corrispettivo da parte della società acquirente dissimulava la concessione di un mutuo, con richiesta di accertamento della simulazione, o anche che considerata nel suo complesso, l'operazione ha determinato l'estinzione del debito di Betta verso la banca attraverso la cessione dell'immobile ad Alfa, finalizzata proprio a consentire il rientro della banca, nel qual caso si potrebbe ipotizzare il pagamento effettuato con mezzi anomali, ai sensi del n. 2 del primo comma dell'art. 67, per finire ad una revocatoria del pagamento fatto alla banca, in applicazione del secondo comma dell'art. 67, sempre che ne ricorrano le condizioni temporali.
      Zucchetti Sg srl
      • Maria Valentina Mazzeo

        Reggio Emilia (RE)
        04/10/2017 09:01

        RE: RE: Revocatoria art. 67 c. 1 n. 1 LF

        Vi ringrazio per la risposta, sempre puntuale e precisa. Chiarisco in primis che la banca finanziatrice di Alfa NON è la stessa con cui Beta aveva il mutuo ipotecario. Però non riesco però a capire che beneficio ci può essere per i creditori che possa derivare dalla revoca di tale operazione. E' vero quello che dite sulla sproporzione, però a quel punto la banca di Beta che aveva transato per 1 milione il suo credito ipotecario di complessivi 2 milioni, ha diritto ad insinuarsi per tutti i 2 milioni e quindi si prende l'intero realizzo immobiliare. Senza alcun beneficio per tutti gli altri creditori. Questa non è una ragione sufficiente a non legittimare una eventuale revocatoria promossa dal Curatore? O questa mia considerazione non è rilevante?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/10/2017 18:54

          RE: RE: RE: Revocatoria art. 67 c. 1 n. 1 LF

          Nella precedente risposta avevamo scritto che "Le sue considerazione sono importanti ma, al momento, non rilevanti perché oggetto della revocatoria sarebbe il contratto di vendita tra Beta e Alfa e non interessa, a questo fine come Alfa si sia procurata la provvista per pagare il prezzo e come sia stato utilizzata la liquidità pervenuta. Se la revocatoria ha ad oggetto il contratto di vendita ed è rivolta verso l'acquirente Alfa, la sentenza che l'accoglie dichiarerà l'inefficacia di tale atto, con la conseguenza che l'immobile ritorna nella disponibilità del fallimento Beta per essere venduto al prezzo di stima e Alfa potrà insinuare al chirografo il credito per la restituzione del prezzo pagato".
          Intendevamo dire che se viene impugnato con la revocatoria la vendita tra Alfa e Beta la inefficacia tocca solo questo atto, per cui rimane la transazione fatta con la banca creditrice di Beta, che non avrà titolo per insinuarsi essendo stta la sua posizione definita con la transazione.
          In linea più generale, la teoria che basava la revocatoria sul pregiudizio, nel senso che un atto poteva essere soggetto a revocatoria solo se ed in quanto avesse apportato una effettiva perdita o diminuzione della garanzia patrimoniale generica, è stata superata dalla c.d. teoria antiindennitaria elaborata da Maffei Alberti negli anni '70. Secondo questa visione la revocatoria fallimentare ha lo scopo di ripartire la perdita normalmente derivante dall'insolvenza accertata dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non solo tra i creditori esistenti al momento della sentenza, ma tra una collettività più vasta, comprensiva anche di coloro che hanno avuto causa dal fallito prima del fallimento, quale rimedio rivolto a ripristinare la parità di trattamento tra tutti i creditori, pur nel rispetto delle eventuali cause di prelazione. In questa ricostruzione, quindi, la revocatoria fallimentare non ha tra i suoi presupposti il danno causato dall'atto impugnato tendendo, appunto, a ripartire la perdita tra i creditori, per cui possono essere assoggettati a revocatoria anche atti che non hanno causato pregiudizio o addirittura hanno portato ad un incremento del patrimonio del fallito rispetto alla consistenza precedente al compimento dell'atto, giacchè l'eventus damni è in re ipsa e consiste nella lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione.
          In questa ottica, quindi può ragionarsi sulla opportunità di esperire una revocatoria quando diventa superflua economicamente in considerazione degli effetti diretti della stessa; ad esempio può ritenersi superfluo la revocatoria di un pagamento estintivo di un credito privilegiato ove il soggetto revocato, in ragione della sua collocazione, riceverà nuovamente e interamente la somma che ha restituito per effetto della revocatoia, ma non può tenersi conto degli effetti indiretti, come quello da lei paventati, quand'anche esistessero.
          Zucchetti Sg srl