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Estensione fallimento ai soci - Adempimenti

  • Gianluca Policriti

    Monteleone Sabino (RI)
    25/09/2018 07:21

    Estensione fallimento ai soci - Adempimenti

    Nel settembre 2017 è dichiarato il fallimento di una SNC, ma non quello dei soci in proprio per un difetto di notifica. L'estensione ai soci illimitatamente responsabili è dichiarata con sentenza del settembre 2018.
    Sono già state presentate le relazioni art. 33.
    Ora che è dichiarato il fallimento dei soci in proprio, come coordinare la tempistica dei relativi adempimenti?
    I termini si "unificano" a quelli del fallimento della società, oppure vanno rispettati termini specifici in relazione alla sentenza che estende ai soci?
    Ritengo che la relazione del curatore (comma 1) ed il programma di liquidazione sul fallimento dei soci seguano tempi a decorrere dalla sentenza relativa ai soci; ma le relazioni del curatore di cui al comma 5? Ed i progetti di riparto parziale?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/09/2018 19:55

      RE: Estensione fallimento ai soci - Adempimenti

      Il fallimento delle società di persone e dei soci illimitatamente responsabili ha sempre vissuto sulla ambiguità della unicità o pluralità di procedure perché a volte prevale unitarietà, come al momento della dichiarazione, quando il fallimento della società determina per ripercussione il fallimento dei soci, anche se non imprenditori e non insolventi, altre volte prevale la diversità, come nella gestione delle procedure, che pur avendo un unico giudice e un unico curatore, mantengono distinti l'attivo e il passivo, e così via.
      E' certo quindi che la prima relazione ex art. 33 debba essere effettuata entro sessanta giorni dalla dichiarazione di ciascun fallimento, come previsto dal primo comma della norma; questo dato, dettato dalla natura costituiva della sentenza di fallimento, comporterebbe che anche i rapporti successivi seguissero la stesso meccanismo dato che il quinto comma dell'art. 33 dispone che il curatore deve presentarli "ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma", tuttavia, poiché è opportuno offrire ai creditori un quadro complessivo e unitario della situazione delle varie procedure coinvolte, è opportuno che si arrivi, forzando un po' i tempi, a rapporti unitari (o più rapporti distinti presentati congiuntamente) che prendano in considerazione le evoluzioni di tutti i fallimenti.
      Eguale discorso può essere fatto per i riparti parziali, ove peraltro il termine di cui all'art. 110 l.f. non è vincolante.
      Zucchetti Sg srl