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Insinuazioni al passivo fallimentare

  • Cristiana Cavina

    Faenza (RA)
    20/03/2016 17:08

    Insinuazioni al passivo fallimentare

    Salve, sono il curatore di una società dichiarata fallita nel mese di settembre 2013 (stato passivo reso definitivo nel mese di aprile 2015) e per la quale avevo ricevuto per posta ordinaria e non tramite PEC una domanda di ammissione al passivo da parte di una società polacca, nonostante le avessi inviato la comunicazione ex art. 92 L.F. con l'indicazione delle modalità da seguire per la sua trasmissione.
    Poiché la procedura fallimentare italiana prevede che la domanda di insinuazione al passivo debba essere presentata via PEC, ho comunicato al creditore che non avrei potuto prendere in esame la sua richiesta in quanto irrituale, consigliandogli di rivolgersi ad un professionista italiano dotato di indirizzo PEC o di dotarsi di una propria e di ripresentare nuovamente l'istanza. Cosa che non ha fatto. Pertanto tale credito non è stato esaminato.
    Nel mese di settembre 2015 in seguito alla richiesta di informazioni in merito allo stato della procedura, inviatami dal creditore per posta ordinaria, ho ribadito la mancata accettazione della sua domanda presentata in modo irrituale.
    In risposta alla mia comunicazione il creditore mi scrive, sempre per posta ordinaria, di avere presentato domanda di insinuazione al passivo in conformità al Regolamento del Consiglio Europeo (CE) 1346/2000 del 29.5.2000 relativo alle procedure di insolvenza (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30.6.2000, e pertanto l'insinuazione non doveva soddisfare i requisiti formali della legge italiana. E' corretto quanto eccepito dal creditore? Come mi devo comportare?
    Tengo a precisare che tale creditore sarebbe stato ammesso in chirografo, e che attualmente non è prevedibile alcun pagamento a favore di tale ceto creditorio.
    Anticipatamente grata per la risposta, porgo i migliori saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/03/2016 11:25

      RE: Insinuazioni al passivo fallimentare

      Lei si è comportato correttamente. Il Regolamento sull'insolvenza transfrontaliera richiamato, per quanto attiene al passivo, dice soltanto che ciascun creditore, residente in un paese dell'UE, ha il diritto di insinuare i crediti nelle procedure di insolvenza pendenti in un altro paese dell'UE. poi c'è la regola generale per la quale si applica alla procedura di insolvenza la legge del paese dell'UE in cui è stata aperta. Di conseguenza è la legge del paese dell'UE in cui è stata aperta la procedura determina le modalità dell'insinuazione.
      Pertanto può limitarsi a rispondere al creditore in questione ribadendo la decisione presa in quanto la domanda doveva essere presentata con le modalità richieste dalla legge italiana, ossia tramite Pec. Poi si vedrà che farà l'interessato.
      Zucchetti Sg srl