Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fallimento e Procedura Esecutiva Immobiliare

  • Pierre Alain Passoni

    Rimini
    02/07/2018 23:59

    Fallimento e Procedura Esecutiva Immobiliare

    Buonasera,

    la società X srl viene dichiarata fallita, effettuo una visura catastale e non vi sono immobili di proprietà; pertanto, nessun bene da inventariare e nessun attivo.

    Qualche giorno dopo, ricevo dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari un decreto ove mi chiede, nei termini di 30 giorni, se come procedura fallimentare voglio intervenire ai sensi dell'art. 107 L.F. in 2 procedure esecutive. Inoltre, il Decreto continua nei seguenti termini : "incarica la cancelleria delle esecuzioni immobiliare di sottoporre al G.E. il fascicolo ai fini della dichiarazione di improcedibilità decorso il termini di 30 giorni".

    Effettuato l'accesso ai fascicoli, vengo a conoscenza che una procedura esecutiva è stata avviata da creditore fondiario, e l'altra da un normale creditore; in entrambe le procedure sono state riscosse le somme ed emessi i relativi decreti di trasferimento. Da una prima analisi, in entrambe le procedure, il Professionista Delegato non ha ancora effettuato nessun riparto (sono stati liquidati i compensi del perito, del professionista delegato e vi sono le precisazioni di credito da parte di altri creditori intervenuti).

    Ora, ai sensi dei combinati artt. 44, 51 e 107 L.F., volevo sapere cortesemente se a questo "stadio" avanzato della procedura esecutiva immobiliare, come fallimento è possibile intervenire e se ha titolo per tale intervento, al fine fare valere le spese in prededuzione, ed assegnare il relative somme al fallimento per poi effettuare il riparto in sede fallimentare.

    Chiedo cortesemente a supporto della risposta, relativa giurisprudenza.

    Ringraziando per l'attenzione, porgo

    Distinti Saluti

    Pierre-Alain Passoni
    • Pierre Alain Passoni

      Rimini
      03/07/2018 00:05

      RE: Fallimento e Procedura Esecutiva Immobiliare

      Preciso altresì che lo stato passivo non è stato ancora dichiarato esecutivo, l'udienza tempestiva è stata fissata per ottobre.
      Ringraziando,
      Distinti Saluti
      Pierre Alain Passoni
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/07/2018 18:35

      RE: Fallimento e Procedura Esecutiva Immobiliare

      Se abbiamo ben capito, vi sono due espropriazioni in corso su beni diversi. Una iniziata da un creditore fondiaria e l'altra da un creditore ordinario. Se è così, bisogna tenere distinte le due procedure esecutive in quanto la prima può essere proseguita dallo stesso creditore fondiario anche in pendenza del fallimento del debitore, nel mentre quella promossa del creditore ordinario diventa, a seguito del fallimento del debitore, improcedibile non potendo più il creditore proseguire per il divieto di cui all'art. 51 l.f..
      in considerazione di questa diversa situazione, la legge appronta mezzi diversi di tutela per il fallimento.
      Nella procedura fondiaria, il curatore può intervenire a norma del secondo comma dell'art. 41 TUB per far valere i crediti prioritari sull'ipoteca fondiaria (principalmente le prededuzioni per spese fallimentari ed eventuali privilegi immobiliari prevalenti sull'ipoteca che, nel suo caso, non sono ancora individuabili non essendo stato ancora effettuato l'accertamento del passivo) e per ottenere ciò che rimane dopo la soddisfazione del creditore fondiario. Questo intervento è ancora possibile perché- pur dando per scontato che si applichino alla fattispecie le norme ordinarie in mancanza di specifica regolamentazione- a norma dell'art. 566 cpc, i creditori iscritti e i privilegiati (ed a maggior ragione i prededucibili) che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 (la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita) ma prima di quella prevista nell'articolo 596 (udienza per l'esame e l'approvazione del progetto di distribuzione), concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.
      Valuti lei se fare questo intervento (con le relative spese di un legale), considerato lo stato dell'esecuzione e che, comunque, il creditore fondiario riceve in sede esecutiva il pagamento in via provvisoria perché deve poi insinuarsi al passivo ed è in sede fallimentare che si faranno i conteggi finali di quanto effettivamente compete a quel creditore in ragione delle delle prelazioni fallimentari prioritarie non calcolate nell'esecuzione individuale.
      Nella esecuzione ordinaria pendente, invece, il curatore non può intervenire dato che il creditore non può proseguire l'espropriazione una volta dichiarato il fallimento del debitore; tuttavia il curatore, in alternativa alla dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione e continuazione della liquidazione in sede fallimentare, può, a norma del sesto comma dell'art. 107 l.f., sostituirsi al creditore precedente e continuare al suo posto l'esecuzione individuale in modo da non disperdere ciò che in quella sede è stato fatto. Nel suo caso, essendo già stata effettuata la vendita, la sostituzione diventa irrilevante in quanto comunque il ricavato della vendita va attribuito al curatore a seguito della dichiarazione di improcedibilità.
      Zucchetti SG srl
      • Pierre Alain Passoni

        Rimini
        11/07/2018 15:52

        RE: RE: Fallimento e Procedura Esecutiva Immobiliare

        Spett.le Zucchetti,
        ringrazio per il prezioso contributo ed i chiarimenti.
        Volevo approfondire l'esecuzione ordinaria pendente. Chiedendo l'improcedibilità ai sensi dell'art. 51 L.F. al giudice dell'esecuzione, sarà pertanto lo stesso giudice dell'esecuzione che con specifico provvedimento ordinerà al professionista delegato di attribuire il ricavo della vendita al curatore, al netto delle spese vive della procedura esecutiva, oppure vi è altro iter ? ovvero in concreto, come avviene il procedimento di attribuzione al curatore del ricavato della vendita. Ringraziando per l'attenzione, porgo Distinti Saluti Pierre-Alain Passoni
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/07/2018 20:14

          RE: RE: RE: Fallimento e Procedura Esecutiva Immobiliare

          Il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'intervenuto fallimento del debitore, emette un provvedimento di improcedibilità, per cui il bene oggetto del pignoramento o, come nel suo caso, il ricavato della vendita già effettuata, va consegnato all'esecutato e, quindi al curatore, anche in mancanza di un espressa disposizione in tal senso da parte del giudice, discendendo tale effetto automaticamente dalla affermata improcedibilità.
          A nostro avviso la somma ricavato va consegnata integralmente al curatore e il delegato, come lo stimatore o anche il creditore procedente che ha anticipato le spese devono insinuarsi nel fallimento per far valere i loro crediti, giacchè non pervenendosi ad una distribuzione in sede di esecuzione individuale, questi crediti non possono essere pagati in quella sede.
          Zucchetti SG srl