Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

COMUNICAZIONE PEC

  • Carlo Tartarini

    LA SPEZIA
    15/05/2013 17:53

    COMUNICAZIONE PEC

    Il nuovo art 31-bis della L.F. prevede che le comunicazioni del curatore siano effettuate all'indirizzo PEC indicato dai creditori. Nei fallimenti in cui alla data del 19 dicembre 2012 sia già stata inviata la comunicazione ex art. 92 della L.F la nuova disposizione si applicherà a decorrere dal 31.10.2013.
    Inoltre è posto a carico del curatore di comunicare ai creditori entro il 30.06.2013 l'indirizzo PEC della procedura.
    A quale indirizzo e con quale modalità il curatore deve fare la comunicazione ?
    Secondo alcuni pregevoli autori e dalla lettura delle discussioni dell'utilissimo FORUM sembrerebbe che la comunicazione del curatore debba essere fatta in forma telematica all'indirizzo PEC del creditore e in difetto tramite raccomandata; impostazione condivisibile, sia per il valore legale della PEC e sia per il risparmio dei costi postali per la procedura.
    Ma riterrei possibili altre modalità.
    Le novità introdotte dalla legge 221/2012 si applicheranno alle "vecchie" procedure soltanto a decorrere dal 31 ottobre 2013 e non saranno ancora operative quando il curatore farà la comunicazione entro il 30 giugno 2013.
    Spesso i creditori, o i loro legali, hanno espressamente indicato nella domanda di insinuazione al passivo di voler ricevere le comunicazioni dal fallimento tramite fax o mail ordinaria, e tale modalità, oggi, dovrebbe essere ancora valida.
    Pertanto in questi casi la comunicazione del curatore potrebbe essere fatta al recapito (fax, mail, PEC o domicilio) indicato dal creditore rendendosi applicabile l'art. 93 - 5° comma, nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla legge 221/2012 considerato che le novità si applicheranno a decorrere dal 31.10.2013.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/05/2013 20:26

      RE: COMUNICAZIONE PEC

      Secondo noi la comunicazione ai creditori da effettuare entro il 30.6.2013 essendo la prima va eseguita secondo le modalità di cui al primo comma dell'art. 92, per cui questa va effettuata all'indirizzo PEC del destinatario risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INIPECIP e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Come abbiamo già detto altre volte, bisogna distinguere il destinatario dalle modalità di trasmissione; se cioè il creditore ha eletto domicilio presso un legale nella domanda di insinuazione è chiaro che la comunicazione va fatta presso il domicilio eletto, ma va fatta sempre a mezzo Pec all'indirizzo del legale. Se il creditore non ha eletto domicilio presso altri, ma ha indicato fax o altri recapiti, questi sono superati dal nuovo sistema, a meno che non abbia già dato un indirizzo di posta elettronica certificata (non un sempliece e-mail), per cui la comunicazione va fatta al creditore sempre all'indirizzo di posta elettronica certificato ricercato come detto o indicato dallo stesso creditore.
      Zucchetti SG Srl
      • Carlo Tartarini

        LA SPEZIA
        23/01/2014 18:42

        RE: RE: COMUNICAZIONE PEC

        Entro il 30 giugno 2013 il curatore ha comunicato l'indirizzo PEC della procedura ai creditori o ai legali domiciliatari inviando una mail all'indirizzo PEC dei destinatari desunto dal registro imprese ovvero dall' INIPEC. Il messaggio è stato regolarmente accettato dal sistema e ricevuto dai destinatari. Alcuni creditori o i loro legali, che nell'originaria istanza di ammissione al passivo avevano indicato come recapito soltanto il numero di fax o l'indirizzo di mail ordinaria, non hanno risposto e/o fornito alcuna indicazione in merito.
        Con quali modalità andranno eseguite le future comunicazioni del curatore ? Secondo un'interpretazione letterale della norma poiché il creditore non ha fornito alcuna indicazione in merito le comunicazioni future del curatore andranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria (anche se si conosce l'indirizzo PEC del creditore o del suo legale).
        Per scrupolo il curatore potrebbe informare i creditori inadempienti dell'avvenuto deposito in cancelleria della comunicazione nei loro confronti ma ai fini del computo dei termini andrà comunque considerata la data di deposito.

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/01/2014 18:44

          RE: RE: RE: COMUNICAZIONE PEC

          Nelle procedure nelle quali alla data del 19.12.2012 era già stata fatta la comunicazione di cui all'art. 92, la prima comunicazione ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni è quella che il curatore ha fatto entro il 30 giugno 2013, con la quale ha comunicato ai destinatari il proprio indirizzo di posta elettronica certificata- che è preferibile sia uno specifico per quella singola procedura), come lei ha fatto- e li ha invitati a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
          per questa prima comunicazione fatta entro il 30.6.2013, in applicazione analogica del primo comma dell'art. 92 l.f., vale la regola che, ove non sia possibile effettuarla tramite posta elettronica certificata, vada trasmessa a mezzo raccomandata; ma per le comunicazioni successive, ove i destinatari non abbiano trasmesso il proprio indirizzo di posta elettronica, l'unico mezzo di comunicazione è costituito dal deposito in cancelleria (art. 31bis l.f.) proprio perché l'interessato è stato è stato invitato a fornire il proprio indirizzo pec ed avvertito delle conseguenze della omissione, per cui se non ha adempiuto a tale onere, ne subisce le conseguenze.
          Ciò non toglie che il curatore possa anche informare via pec gli interessati dell'avvenuto deposito, ma si tratta un atto di cortesia, che non sposta i termini eventuali, che decorrono comunque dalla data del deposito in cancelleria.
          Zucchetti Sg Srl

        • Guido Berardi

          Ortona (CH)
          18/12/2018 11:09

          RE: RE: RE: COMUNICAZIONE PEC

          Sono stato nominato curatore. In una precedente procedura ancora in corso ho indicato la mia pec quale professionista. Gli esperti di fallcoweb avevano sconsigliato di usare la mia pec personale ed avevano ragione. Con la nuova procedura ho aperto una nuova pec. Ora l'art.92 parla di pec del curatore. Di fatto per il nuovo fallimento ho una nuova pec mentre per il vecchio fallimento ho ancora la mia pec personale. Volevo sapere se per il secondo fallimento ho agito correttamente sotto il profilo giuridico
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            19/12/2018 19:13

            RE: RE: RE: RE: COMUNICAZIONE PEC

            Certamente si.
            Con la legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, in vigore dall'1.1.2013, è stato introdotto nell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012 un comma 2bis del seguente tenore: "Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata" (PEC).
            Poiché lo scopo della norma è quello di consente a chiunque- sia a chi ha ricevuto la comunicazione iniziale del professionista nominato, sia a chi, per un qualsiasi motivo (ad es. mancanza o carenza di documentazione), non ha ricevuto tale comunicazione né via PEC né per via cartacea- di conoscere l'indirizzo dell'organo della procedura che interessa. Essendo questo il fine, si è sempre affermata l'opportunità che il professionista nominato comunichi al registro delle imprese, piuttosto che un unico indirizzo di posta certificata, un indirizzo per ciascuna procedura, in modo da agevolare, da un lato, gli interessati che potranno rivolgersi direttamente all'indirizzo specifico della procedura in cui sono coinvolti e, dall'altro (e principalmente), l'organo della procedura, che disporrà fin dall'inizio di una via di accesso e di risposta per ciascuna procedura, senza tema di dispersioni o errori, nell'interesse di tutti e del regolare funzionamento della giustizia.
            Zucchetti SG srl