Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Vendite ex art. 107 c. 1 l.f.

  • Marco Scattolini

    Macerata
    11/06/2020 13:02

    Vendite ex art. 107 c. 1 l.f.

    Salve, dovendo procedere con una vendita ex art. 107, primo comma, da tenersi nello studio del curatore fallimentare, si chiede se essa possa essere fissata durante il periodo di sospensione feriale dei termini (1/8-31/8).

    Si chiede, inoltre, se nel suddetto periodo decorrano o meno sia i termini di pubblicazione sul PVP che quelli del saldo prezzo.

    Marco Scattolini
    • Zucchetti SG

      13/06/2020 09:19

      RE: Vendite ex art. 107 c. 1 l.f.

      La risposta all'interrogativo formulato deve muovere dalla premessa normativa contenuta nell'art. 36-bis l.fall., secondo cui "Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale" (la disposizione è stata inserita dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5).
      Per comprende questa norma, ai fini che qui interessano, occorre muovere dalla constatazione per la quale, nel sistema previgente alla riforma del 2006, l'originario art. 105 l.fall. disponeva che "alle vendite di beni mobili o immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti".
      Tale rinvio, e la riserva di compatibilità in esso contenuto, ha chiaramente alimentato una profluvie di incertezze interpretative.
      L'ottica del legislatore del 42 era comunque chiara: l'esistenza di un modello processuale compiuto (quello del codice di rito) appena varato dal legislatore, rendeva superfluo il conio di un procedimento di liquidazione ad esso alternativo.
      Il modello concepito nella legge fallimentare ha tuttavia mostrato, nel corso di oltre mezzo secolo, una serie di limiti, tra i quali certamente quello di una eccessiva rigidità, poiché la prassi avvertiva come gli schemi della vendita esecutiva individuale non sempre erano i grado di appagare le peculiari esigenze della procedura fallimentare.
      Di queste difficoltà si è fatta carico la riforma del 2006, con la quale si è attuato un disegno complessivo di deformalizzazione e degiurisdizionalizzazione, del quale ha fatto parte anche l'abbandono delle ingessate forme delle vendite; oggi, infatti, è il curatore che, di volta in volta, sceglie le modalità di liquidazione da seguire in relazione agli specifici beni, nel rispetto dei soli parametri generali fissati dall'art. 107, comma primo, l.fall.: competitività della procedura di scelta dell'acquirente, congruità dei valori di stima del bene posto in vendita, adeguatezza delle forme di pubblicità.
      Rispetto a questo schema, la vendita secondo le norme del codice di procedura civile rappresenta non più il paradigma da seguire, ma solo una possibile alternativa.
      Pur a fronte della semplificazione operata dal primo comma dell'art 107, rimane il dato, pacifico in giurisprudenza (e rilevante ai fini del quesito posto), per cui la vendita fallimentare, qualunque sia il modello attraverso il quale essa si svolge, rimane vendita coattiva, sicché, ad esempio, in tema di vendita mobiliare il trasferimento della proprietà non si produce per effetto dello scambio dei consensi legittimamente prestato (come avviene in ambito negoziale) ma con l'integrale versamento del saldo prezzo (cfr. Cass., sez. I, 25 ottobre 2017, n. 25329).
      Allo stesso modo, si è ritenuto che abbia natura processuale, e come tale soggiacente al regime della sospensione feriale dei termini processuali prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, il termine per il versamento del saldo del prezzo (Cass. Sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004). Ciò in quanto ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) e degli artt. 1 e 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, l'unica eccezione alla regola della sospensione, per quanto attiene al processo esecutivo, è espressamente prevista per i procedimenti di "opposizione all'esecuzione", compresi tra gli "affari civili urgenti" di cui al citato art. 92.
      Dunque, tra gli affari civili urgenti, previsti dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario ed esclusi, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all'art. 1 della medesima legge, non sono comprese le vendite fallimentari (così Cass., sez. I, 28 giugno 2006, n. 14979 pronunciata con riferimento al regime previgente alla riforma del 2006, sopra citata).
      Questa impostazione interpretativa, letta congiuntamente al citato art. 36-bis, porta dunque a ritenere che il procedimento di vendita soggiace al regime della sospensione feriale dei termini processuali, a prescindere dalle modalità attraverso cui si svolga.
      Il quadro normativo e giurisprudenziale che abbiamo richiamato ci porta ad esprimere il convincimento per cui durante il periodo di sospensione feriale anche la vendita non possa essere celebrata.
      Si tratta infatti di attività processuale che si snoda attraverso una serie di scansioni procedimentali (per quanto semplificate), e che non può essere ricondotta nell'alveo di una attività negoziale pura e semplice; essa, inoltre non rientra tra le ipotesi di esclusione fissate dall'art. 36 bis l.fall. e ricavabili dal combinato disposto dell'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742.
      La medesima conclusione vale, anche sulla scorta dello specifico precedente giurisprudenziale che abbiamo citato, per il termine di versamento del saldo prezzo, anche se dobbiamo registrale come in dottrina non manchino opinioni che attribuiscono al suddetto termine natura sostanziale, come tale sottratto al regime della sospensione feriale. La motivazione esposta a sostegno di questa affermazione è quella per cui i termini processuali sarebbero solo quelli previsti per le parti processuali, e tale non sarebbe l'aggiudicatario. Tuttavia, in senso difforme rispetto a questo assunto sembrerebbe esprimersi Cass. 7708/2014, la quale pur avendo affermato che l'offerente non è per ciò solo parte del processo, aggiunge (per sostenere che l'aggiudicatario può far valere il rimedio dell'aliud pro alio solo entro il termine di cui all'art. 671 c.p.c., e non attraverso l'esperimento del rimedio risolutorio generale) quanto segue: "l'argomento dirimente, ad avviso del Collegio, nel senso dell'estensione anche all'azione di aliud pro alio intentata dall'aggiudicatario del regime ordinario dell'opposizione agli atti esecutivi e del relativo ordinario termine decadenziale, si ravvisa peraltro nell'assunzione, ad opera di quegli, della qualità di parte di un processo - quale quello esecutivo - caratterizzato da un sistema chiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni".
      Qualche incertezza può esprimersi a proposito del termine per il compimento degli adempimenti pubblicitari.
      Invero, da un lato si potrebbe sostenere che, trattandosi di termine che si inserisce nel procedimento di vendita, esso ne subisce per ciò solo la sospensione. Di contro, tuttavia, potrebbe replicarsi che l'art. 107 si limita a prescrivere per quanto tempo prima l'avviso di vendita deve essere pubblicato, ma non prevede un termine entro il quale o a partire dal quale deve essere compiuta una data attività processuale; la preoccupazione del legislatore, infatti, è stata semplicemente quella di garantire adeguata pubblicità all'avviso di vendita.
      Questa possibile duplice lettura della questione suggerisce dunque una interpretazione prudenziale che tenga conto della sospensione.