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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
revocatoria ordinaria
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Elena Pompeo
Salerno26/06/2020 18:41revocatoria ordinaria
Salve. Ho incardinato una revocatoria ordinaria per una curatela fallimentare al fine di richiedere l' inopponibilità di un atto di vendita del 2006 che aveva ad oggetto la vendita di un opificio. L'azione revocatoria è stata trascritta sul bene. L'esito del contenzioso è stato favorevole e nelle more il mese scorso la società contro la quale ho vinto la revocatoria è fallita. Chi paga l'Imu e da quando? Grazie -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como29/06/2020 08:39RE: revocatoria ordinaria
Della questione dell'IMU su immobile oggetto di revocatoria a quanto ci risulta si sono occupate solo due sentenze di tribunali di merito, ma la motivazione di esse ci pare convincente e condivisibile.
La prima è Comm. Trib. Reg. Milano sez. XXVIII 28/5/2010 n.103, che fissa con chiarezza il seguente principio: "la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, derivante dall'azione revocatoria ... realizza l'inefficacia dell'atto dispositivo che risulta, pertanto, non opponibile al revocante, ma che ha efficacia verso le parti e gli altri creditori, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'acquisto dell'acquirente"
Essa però successivamente prosegue in modo a nostro avviso contraddittorio, affermando che "L'acquirente, quale effettivo proprietario del bene, così come avrebbe o avrebbe potuto trattenere gli (eventuali) ricavi conseguiti (o che avrebbe potuto conseguire) nel periodo intercorrente dalla data di acquisto e fino alla data di effetto della revocatoria, deve (anche) tenere a suo carico, sempre per detto periodo, i relativi costi, fra cui vi deve intendersi compresa anche l'Ici".
La contraddizione deriva proprio dalla precisazione, effettuata addirittura due volte, che l'ICI è a carico dell'acquirente solo per il periodo fra l'acquisto e la data di effetto della revocatoria: ma se la stessa non caduca l'acquisto, perchè l'ICI è dovuta dall'acquirente solo fino alla efficacia della revocatoria?
La risposta riteniamo sia da cercare nell'oggetto della controversia, decisamente complessa, che riguardava le sanzioni per omessa dichiarazione relativa a un periodo di molto anteriore a quello nel quale è avvenuta la revocatoria: la questione è stata quindi trattata incidentalmente, e ciò che accadeva dopo la revocatoria era assolutamente irrilevante; comprensibile, quindi, che sul punto la Commissione si sia in qualche modo "distratta".
La seconda è la sentenza del Tribunale Cassino 15/07/2003, altrettanto chiara nell'enunciare il medesimo principio, e poi coerente nell'applicarlo; essa afferma: "In effetti, l'accoglimento dell'azione revocatoria determina soltanto l'inefficacia relativa, nei soli confronti della massa fallimentare, dell'atto impugnato, il quale rimane valido ed efficace tra le parti originarie e rispetto agli altri terzi (Cass., 11.9.1997, n. 8962, cit.). Dal momento che l'acquisto effettuato non viene meno a seguito della dichiarazione di revoca dell'atto, l'acquirente, quale effettivo proprietario del bene, deve sopportare, senza poterle insinuare al fallimento a titolo di crediti verso la massa, le spese notarili, e quelle riguardanti il pagamento delle imposte di acquisto e di quelle (come l'ICI) che hanno come presupposto la proprietà del bene medesimo".
E a tale assunto aggiunge un corollario che ne precisa ancor meglio la portata: "In tema di revocatoria di atto di acquisto di un immobile, l'acquirente revocato può insinuare nel passivo del fallimento le spese affrontate per apportare vantaggi al bene (quali quelle relative al pagamento dell'oblazione del condono edilizio) e non anche quelle che non hanno determinato alcun miglioramento (quali quelle notarili e quelle riguardanti il pagamento di imposte, nella specie l'i.c.i.)."
L'imposta quindi grava sull'acquirente colpito dalla revocatoria e rimane comunque a suo carico, non potendo essere in alcun modo addebitata alla procedura, nemmeno in valuta concorsuale.
Infine, nel caso qui in esame c'è un ulteriore elemento, ovvero il fallimento dell'acquirente dell'immobile che ha subito la revocatoria, da cui deriva una domanda alla quale non è per nulla facile rispondere.
Il ben noto art. 10, comma 6, del D.Lgs. 504/1992 stabilisce infatti che "il curatore o il commissario liquidatore ... sono ... tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili"; si prospettano quindi a nostro avviso due interpretazioni:
- il decreto di trasferimento a cui si riferisce la norma deve essere emesso nell'ambito della procedura in questione, come ci pare sufficientemente chiaro dall'impostazione e dalla ratio della norma
- o è sufficiente un decreto di trasferimento "qualunque" e quindi anche quello emessa nell'ambito di un'altra procedura (quella che, nel caso in esame, ha vinto l'azione di revocatoria), come potrebbe essere dedotto da una interpretazione letterale?.
Nel primo caso l'IMU .... non è dovuta da nessuno, perché il fallimento revocante non è proprietario dell'immobile e il fallimento revocato non lo ha alienato con un (suo) decreto di trasferimento.
Nel secondo caso, l'IMU è dovuta dal fallimento revocato, soggetto passivo d'imposta.
Personalmente propendiamo per la prima interpretazione ma è assai probabile che il Comune non si rassegni alla perdita di questo gettito (probabilmente non irrisorio), faccia leva sulla seconda interpretazione, e non ci sentiamo di escludere che possa vincere un eventuale contenzioso.
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