Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Art. 116 LF comunicazione rendiconto al fallito

  • Andrea Morganti

    Prato
    29/07/2019 11:11

    Art. 116 LF comunicazione rendiconto al fallito

    Chiedo vostro parere sulla comunicazione a carico del curatore indicata all'art. 116 LF.
    In particolare chiedo se nel caso in cui il fallimento riguardi una s.r.l., la comunicazione dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza debba riguardare anche l'ex (o gli ex) amministratore.
    Può in tal caso secondo voi essere sufficiente una "semplice" corrispondenza mail? O bisogna comunque ricorrere a raccomandata in assenza di pec?
    In attesa vs riscontro,
    ringrazio.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/07/2019 21:02

      RE: Art. 116 LF comunicazione rendiconto al fallito

      La comunicazione dell'avvenuto deposito del conto gestione e della fissazione dell'udienza e la trasmissione dello stesso rendiconto va fatta, a norma dell'art. 116, anche al fallito, e, quindi, in caso di fallimento societario, al legale rappresentante, al momento, della società fallita, e non ad altri precedenti amministratori, dei quali la legge non parla.
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Di Trento

        LATINA
        19/04/2022 18:16

        RE: RE: Art. 116 LF comunicazione rendiconto al fallito

        RE: Art. 116 LF comunicazione rendiconto al fallito

        La comunicazione dell'avvenuto deposito del conto gestione e della fissazione dell'udienza e la trasmissione dello stesso rendiconto va fatta, a norma dell'art. 116, anche al fallito, e, quindi, in caso di fallimento societario, al legale rappresentante, al momento, della società fallita, e non ad altri precedenti amministratori, dei quali la legge non parla. Zucchetti SG srl
        DOMANDA:
        e se il legale rappresentante della società fallita (SRL) risulta deceduto antecedentemente al deposito del rendiconto in cancelleria a chi e come comunicare l'avvenuto deposito del rendiconto?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/04/2022 19:08

          RE: RE: RE: Art. 116 LF comunicazione rendiconto al fallito

          La carica di amministratore, sostanziandosi in un incarico ad personam e intuitu personae, non si trasmette in via ereditaria per cui, in caso di morte dell'unico legale rappresentante, la società (o meglio l'assemblea della società) deve procedere alla nomina di un nuovo amministratore, anche se dichiarata fallita in quanto il fallimento non determina la decadenza degli organi sociali.
          Nella specie, non avendo la società ancora provveduto alla sostituzione del defunto amministratore, potrebbe, se si tratta di società con pochi soci individuati, fare la comunicazione ex art. 116 l. fall.; qualora non ricorra questa situazione, non crediamo che il curatore del fallimento debba adoperarsi giudizialmente per la nomina dell'amministratore, né che debba procedere alla comunicazione mediante lettera raccomandata, come richiede l'art. 116, dato che, a norma dell'art. 48 l. fall., "la corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore", per cui potrà andare avanti con la procedura fallimentare dando atto che non ha potuto fare la comunicazione alla società fallita per il decesso dell'amministratore unico, la mancata sostituzione dello stesso e la difficoltà a mettersi in contatto con tutti i soci pe runa comunicazione diretta agli stessi.
          Zucchetti Sg srl