Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

vidimazione libro giornale commissario giudiziale preconcordato

  • Francesco Lepore

    ROMA
    07/05/2021 13:36

    vidimazione libro giornale commissario giudiziale preconcordato

    Buongiorno
    il commissario giudiziale di un concordato con riserva:
    a) deve aprire la pec della procedura e comunicarla in CCIAA?
    b) deve vidimare il libro giornale della procedura?
    Ritengo di si a tutte e due i punti in quanto
    a) stante il tenore lettereale dell'art. 17 D.L. n. 179/2012 il comma 2-bis;
    b) in quanto l'art 165 L.F. rimanda all'art 38 (punto 2) anche se mi sorge il dubbio in quanto il Commissario Giudiziale, soprattutto nella fase preconcordato non ha un amministrazione "annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione" ed inoltre non vi è un comitato dei creditori (tra l'altro a volte non è neanche nominato il Giudice Delegato, in questo caso se deve essere vidimato si chiede al Giudice Relatore o al Tribunale?).
    Grazie
    dott Francesco Lepore
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/05/2021 19:52

      RE: vidimazione libro giornale commissario giudiziale preconcordato

      Condividiamo la sue conclusioni. In realtà al pre commissario sono attribuiti compiti che si inquadrano nell'ambito delle stesse funzioni informative, consultive e di vigilanza del commissario del concordato pieno, limitate alla fase in cui opera. Manca, pertanto, quella funzione informativa nei confronti dei creditori al fine di favorire il loro voto consapevole o nei confronti del giudice al fine di agevolare la decisione dell'omologa perché manca, in questa fase, la votazione e l'omologa; di conseguenza, il commissario non è tenuto alla redazione della relazione ex art. 172 l.f. né al deposito del parere ex art. 180 l.f., e, quindi, non deve svolgere quelle indagini funzionali alla redazione di questi atti e, in particolare della relazione ex art. 172, che è l'atto fondamentale del commissario, ma per il resto svolge le stesse attività del commissario, adattate alla fattispecie.
      Invero, dopo, l'intervento legislativo del 2013 sono stati ampliati a carico del debitore gli obblighi informativi, che devono avere una cadenza mensile e comprendono non solo le informazioni relative alla gestione finanziaria dell'impresa, ma anche quelle relative "all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano" e l'art. 161 attribuisce al commissario il compito di controllare che vengano rispettati gli obblighi informativi e i relativi termini e, allo scopo, può disporre dei libri contabili.
      Il commissario ha inoltre una funzione consultiva che si estrinseca, in questa fase, soprattutto nella espressione di "pareri obbligatori" (ma non vincolanti) sugli atti di straordinaria amministrazione che il Tribunale è chiamato ad autorizzare, al fine di offrire al all'organo decisorio, oltre alla documentazione offerta secondo il grado di discovery effettuata dal debitore, quegli elementi motivi e documentali idonei a metterlo nella condizione di decidere con cognizione di causa e, quindi, di capire, in primo luogo, se l'atto in questione sia effettivamente di straordinaria amministrazione e, nel merito, se esso sia urgente (non differibile, cioè, all'ammissione del concordato pieno) e utile e funzionale agli scopi che il debitore intende perseguire con il futuro concordato o meglio, funzionale alla migliore soddisfazione (comunque intesa) dei creditori. Anche sotto questo profilo, quindi, il commissario può indagare per quanto l'atto su cui deve esprimere il proprio parere lo richieda, ed è compito del debitore fornire la documentazione necessaria, onde evitare che il commissario esprima parere negativo o dichiari di non potersi esprimere per mancanza di elementi disponibili per dire che l'operazione sottoposta al suo esame sia urgente e vantaggiosa per i creditori, apportando in prospettiva la possibilità di una migliore soddisfazione che se non si facesse.
      Infine, il commissario ha funzione di segnalazione giacchè quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173 l.f., deve riferirne immediatamente al tribunale, dato che, anche nella fase del concordato con riserva, si richiede che il comportamento del debitore sia trasparente e improntato al pieno rispetto della legalità, pena la improcedibilità della domanda ed eventualmente la declaratoria di fallimento. Alla luce di questo complesso di funzioni attribuite, ci sembra indispensabile sia la creazione di una Pec per la procedura per i rapporti che il caso richiede, sia tenere il libro giornale per l'annotazione cronologica delle sue attività..
      Zucchetti SG srl