Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Versamento somme su conto corrente del fallito dopo la dichiarazione di fallimento l.f.

  • Marcella Iannopoli

    Crotone
    07/05/2019 10:20

    Versamento somme su conto corrente del fallito dopo la dichiarazione di fallimento l.f.

    La società "Alfa" fallisce il 31.05.216, successivamente, in data 21.07.216 vengono effettuati da terzi dei bonifici sul conto corrente intestato alla società fallita per estinguere un finanziamento.
    La banca non ha utilizzato la somma lasciandola sul conto corrente bancario che era stato bloccato dalla curatela.
    Nelle more, chi aveva effettuato i bonifici si è insinuato al fallimento.
    A mio modesto avviso, la curatela dovrà procedere con un'azione di inefficaia ex art. 44 l.f., per recuperare le somme-
    Ritenete corretta la mia tesi?
    Ringrazio e porgo, distinti saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/05/2019 19:57

      RE: Versamento somme su conto corrente del fallito dopo la dichiarazione di fallimento l.f.

      E' corretto il richiamo all'art. 44 l.f., posto che il secondo comma di tale norma stabilisce la inefficacia dei pagamenti effettuati al fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ma nel caso va preso in esame il rapporto tra il fallimento e la banca, dato che i terzi hanno effettuato dei bonifici sul conto corrente del fallito dopo la dichiarazione di fallimento e la banca (giustamente) non ha utilizzato la somma versata a deconto di propri crediti. Orbene, a norma dell'art. 78 l.f., il rapporto di conto corrente, anche bancario, si è automaticamente sciolto all'atto della dichiarazione di fallimento e, di conseguenza, gli accreditamenti successivi sono acquisiti alla massa in quanto il saldo del conto si è cristallizzato al momento dello scioglimento del rapporto. La banca, pertanto, come deve restituire al curatore l'attivo esis tente sul conto al momento del fallimento, deve anche corrispondere quanto versato sullo stesso conto dopo la dichiarazione di fallimento.
      Zucchetti SG srl
    • Marcella Iannopoli

      Crotone
      10/05/2019 17:31

      RE: Versamento somme su conto corrente del fallito dopo la dichiarazione di fallimento l.f.

      Riformulo il quesito, chiedendo se il versamento è effettuato dall'erede del fideussore sul conto corrente intestato alla società fallita per estinguere un finanziamento, vale sempre il principio dell'azione di inefficacia ex art. 44 l.f.?
      Ringrazio e porgo, distinti saluti.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        12/05/2019 13:09

        RE: RE: Versamento somme su conto corrente del fallito dopo la dichiarazione di fallimento l.f.

        Come abbiamo detto nella precedente risposta, la dichiarazione di fallimento del correntista ha determinato l'automatico scioglimento del rapporto di conto corrente, con la conseguente estinzione degli obblighi della banca di dare esecuzione al mandato collegato al conto corrente di corrispondenza e l'acquisizione alla massa dei relativi accreditamenti, a norma del secondo comma dell'art. 42. La banca si è comportata proprio in questo modo giacchè, come da lei riferito, non ha utilizzato la somma bonificata dal terzo a deconto del suo credito per finanziamento, ma l'ha lasciata sul conto corrente bancario, per cui detta somma va acquisito all'attivo fallimentare. Per questo abbiamo detto che il richiamo all'art. 44 l.f. è corretto in astratto, ma non pertinente alla fattispecie perché in questa non vi è stato un pagamento, inteso come soddisfazione del credito (parziale o totale) della banca (come sarebbe stato se il terzo fideiussore- o il suo erede- avesse indirizzato il pagamento direttamente alla banca), ma un versamento sul conto corrente del fallito non più operante e quindi da considerare, per la massa, come una utilità sopravvenuta, soggetta alla regola del secondo comma dell'art. 42.
        Il terzo, lei dice, ha presenttao domanda di insinuazione al passivo, ma è da vedere come l'abbia formulata.
        Zucchetti SG srl