Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

termini consolidamento ipoteca giudiziale

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    11/07/2018 17:01

    termini consolidamento ipoteca giudiziale

    Buongiorno,

    in una procedura fallimentare conseguente a concordato preventivo non omologato i termini per verificare il consolidamento di un'ipoteca giudiziale sono di 90 giorni o sei mesi dalla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato nel registro imprese? L'art 168 co 3 indica il termine in 90 giorni mentre l'art 67 l.f. in 6 mesi.

    Grazie in anticipo per la Vostra preziosa risposta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/07/2018 20:14

      RE: termini consolidamento ipoteca giudiziale

      Le due norme da lei richiamate operano in campi diversi. L'art. 168, co.3, nella parte in cui stabilisce che "Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato", attiene alla procedura concordataria, quando non è dichiarato il fallimento, stabilendo una inefficacia automatica. Questa norma è nata per evitare che nel corso delle trattative in vista di accordi o di un concordato, qualche creditore (per lo più bancario) chiedesse un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con cui iscriveva ipoteca (infatti la norma fa riferimento alle sole ipoteche giudiziali), pregiudicando così la possibilità dell'accordo concordatario in quando diventava preferibile dichiarare il fallimento per impugnare con revocatoria l'iscrizione ipotecaria. La inefficaia automatica di tali ipoteche è tesa, quindi a favorire il concordato.
      L'art. 67, nei suoi vari commi, riguarda invece la revocatoria fallimentare, esercitabile, appunto dopo la dichiarazione di fallimento e, qui, per eviatre operazioni ostruzionistiche per ritardare il fallimento ricorrendo a domande di concordato, è stato introdotto l'art. 69bis, per il quale "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi (sospetti di sei mesi, un anno, ecc.) di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".
      Zucchetti Sg srl