Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Opponibilità contenuto piano di concordato omologato SNC contro fallimento personale di un socio

  • Chiara Bertoldo

    Vicenza
    30/04/2019 09:52

    Opponibilità contenuto piano di concordato omologato SNC contro fallimento personale di un socio

    Buongiorno,
    I soci di una SNC nel piano di concordato omologato nel 2015 hanno messo a disposizione della Massa dei Creditori il parcheggio di loro comproprietà antistante all'immobile di proprietà della SNC e si sono obbligati ad intervenire all'atto di vendita del compendio immobiliare a semplice richiesta del Liquidatore.
    La sottoscritta nominata nel 2017 Commissario Liquidatore della Procedura (in revoca del precedente Liquidatore) ha richiesto e ottenuto procura speciale alla vendita del parcheggio da parte dei soci.
    Pochi giorni fa è fallita la SAS (altra società di famiglia partecipata dai medesimi soci che detengono la SNC ) e personalmente il Socio Accomandatario.
    Vi sottopongo cortesemente i seguenti quesiti:
    - le previsioni contenute nel piano omologato della SNC (messa a disposizione del parcheggio di comproprietà dei soci) sono opponibili contro il fallimento della SAS ed in particolare contro il fallimento personale del socio Accomandatario (impegno cessione quota di parcheggio);
    -la procura speciale a me conferita dal socio della SNC (ora fallito personalmente per effetto del fallimento della SAS) è opponibile al Curatore della SAS e del socio fallito? il contratto rimane sospeso ex art. 72 L.F. per il richiamo contenuto nell'art. 78 c.3 (fallimento del mandante)?
    La vendita del compendio (immobile + parcheggio+ beni mobili) è attualmente affidata ad una casa d'aste specializzata; si è già tenuto il primo esperimento andato deserto.Il prossimo tentativo è previsto a luglio 2019 ma avrei bisogno di sapere se posso proseguire nelle operazioni di vendita chiarendo gli aspetti che ho esposto in precedenza.
    Ringrazio del cortese riscontro e porgo cordiali saluti.
    dott. Chiara Bertoldo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/04/2019 20:07

      RE: Opponibilità contenuto piano di concordato omologato SNC contro fallimento personale di un socio

      Tizio e Caio sono soci di una snc in concordato e uno di essi, ammettiamo Tizio, è anche socio accomandatario di una sas dichiarata fallita con conseguente fallimento di Tizio. E' chiaro, pertanto che il discorso interessa solo Tizio e non anche Caio, che, in quanto socio accomandante con responsabilità limitata, non è stato dichiarato fallito in ripercussione del fallimento della sas.
      Orbene Tizio e Caio, comproprietari l'area adibita a parcheggio antistante l'immobile di proprietà della partecipata snc, avevano messo a disposizione dei creditori del concordato della snc detta area e per attuare detta intenzione avevano rilasciato al liquidatore del concordato una procura a vendere; il che significa che non avevano posto in essere un atto di trasferimento né altro atto trascritto da opporre ai terzi. In queste condizioni il sopravvenuto fallimento di Tizio incide sulla procura in corso ai sensi dell'art. 78, co. 3, l.f., che nel caso non potrà che portare allo scioglimento, non potendo il curatore del fallimento di Tizio subentrare in una procura a vendere un bene del fallito sia perché in violazione della disciplina sulla liquidazione fallimentare, sia, principalmente, perché la procura a vendere prevede anche che il ricavato sia destinato ai creditori del concordato della snc. Sciolto il mandato con procura, rimane la messa a disposizione dei beni con effetti non reali e non trascritta, per cui anch'essa, non essendo stata ancora realizzata, è soggetta a scioglimento automatico o a scelta del curatore, che, come sopra, non potrà accettare che un bene sia sottratto ai creditori del proprio fallito per destinarli a diversa massa dei creditori.
      A questo punto, a nostro avviso, la cosa migliore da fare sarebbe quella di trovare un accordo con il curatore del fallimento della sas e di Tizio perché venga mantenuta , o meglio rilasciata una nuova procura a vendere con rimessa al fallimento di Tizio del ricavato netto della vendita della quota di comproprietà del fallito. Questa soluzione conviene per due motivi:
      a- in primo luogo l'area destinata a parcheggio potrebbe non essere alienabile autonomamente se realizzata o ceduta dal costruttore prima della entrata in vigore della legge 28.11.2005, n. 246, il cui art. 12, che ha aggiunto all'art. 41sexies l. n. 1150 del 1942 un comma che liberalizza le vendite dei parcheggi, è stato ritenuto dalla Cassazione non avere valore interpretativo (Cass. n. 4264/2006); pertanto solo alle costruzioni realizzate successivamente alla citata data vale la regola della libera cedibilità di box e aree di parcheggio indipendentemente dalla vendita dell'immobile cui sono pertinenti.
      b-E' di tutta evidenza che una vendita complessiva dell'immobile e del relativo parcheggio abbia una maggiore appetibilità, con possibilità di un maggior ricavo rispetto a una vendita distinta dei singoli beni.
      Zucchetti Sg srl
      • Chiara Bertoldo

        Vicenza
        02/05/2019 12:14

        RE: RE: Opponibilità contenuto piano di concordato omologato SNC contro fallimento personale di un socio

        Ringrazio del riscontro. Nel quesito sottoposto non ho precisato che avevo provveduto alla trascrizione del decreto di omologa del concordato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari anche sull'area di parcheggio di proprietà dei singoli soci (trattasi di pertinenza strumentale dell'immobile destinato ad albergo e di proprietà della SNC in concordato).
        Per effetto di tale trascrizione posso considerare la messa a disposizione del bene (parcheggio) prevista nel piano di concordato opponibile ai terzi ed in particolare al Curatore del socio fallito?
        La quota di parcheggio di comproprietà del socio fallito può considerarsi destinata alla soddisfazione dei Creditori del concordato?La trascrizione del decreto di omologa anche sull'area di parcheggio è quindi opponibile al Curatore del socio fallito o permane lo scioglimento automatico?
        Grazie.
        Chiara Bertoldo
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/05/2019 20:02

          RE: RE: RE: Opponibilità contenuto piano di concordato omologato SNC contro fallimento personale di un socio

          A nostro avviso la trascrizione del decreto di omologa non è sufficiente all'opponibilità dell'atto al successivo fallimento del disponente. La tematica va rapportata, infatti, alla previsione dell'art. 2645ter c.c., che si ritiene applicabile anche agli atti di destinazione a garanzia e sostegno dei creditori di società in crisi ove vi sia la intenzione di istaurare procedure di concordato preventivo giacchè è da considerare meritevole di tutela l'interesse di soddisfacimento dei creditori sociali sotteso ex art. 1322 c.c. all'atto di destinazione realizzato (giur. Di merito costante, da ult. in tal senso Trib. Prato 12/08/2015, n.942). In questa ipotesi, il Trib. Ravenna 22/04/2015 ha statuito in modo pienamente condivisibile, che "In materia di vincoli di destinazione, il vincolo ex art. 2645 ter c.c., per poter essere validamente opposto ai terzi (e quindi realizzare quel concreto effetto segregativo in vista del raggiungimento di un certo fine declamato nell'atto costitutivo) è caratterizzato da: eterodestinazione dei beni sottoposti a vincolo, in quanto l'art. 2645 c.c. non riconosce la possibilità dell'autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatorio cd. "puro"; meritevolezza degli interessi oggetto di tutela (e, quindi, dello stesso negozio con cui si costituisce il vincolo)". (Conf. Trib. Reggio Emilia 27/01/2014; Trib. S. Maria Capua Vetere 28/11/2013).
          E' da tenere anche conto che, qualora si fosse di diverso avviso e si ritenesse l'atto di messa adisposizione opponibile al successivo fallimento essendo sufficiente la trascrizione del decreto di omologa prima del fallimento del socio disponente (art. 45 l. fall.), tale atto sarebbe, a quel punto, suscettibile di revocatoria fallimentare, se compiuto nel periodo di revocabilità o comune revocatoria ordinaria.
          Se, invece, come riteniamo detto atto non è opponibile al fallimento del socio, si torna alla previsione esposta nella risposta precedente e cioè che il curatore del fallimento di Tizio si trova di fronte ad una procura a vendere non ancora portata ad attuazione suscettibile di scioglimento così come lo è qualsiasi altro vincolo di natura non reale . Avevamo aggiunto che poco conta se si versa nel caso di scioglimento automatico o a scelta del curatore perchpè, nella fattispecie il curatore sarebbe obbligato ad optare per lo scioglimento, non potendo egli subentrare in una procura a vendere un bene del fallito sia perché in violazione della disciplina sulla liquidazione fallimentare, sia, principalmente, perché la procura a vendere prevede anche che il ricavato sia destinato ai creditori del concordato della snc.
          Ribadiamo, pertanto, che la via per risolvere la questione è trovare un accordo tra concordato sociale e fallimento del socio Tizio per pervenire ad una vendita unitaria,
          Zucchetti Sg srl