Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Relazione ex art. 33 V co L.F. e sospensione ex D.L. n.18/2020 (coronavirus)

  • Raffaella Santinelli

    SAN SEVERINO MARCHE (MC)
    25/03/2020 17:52

    Relazione ex art. 33 V co L.F. e sospensione ex D.L. n.18/2020 (coronavirus)

    Vorrei condividere con Voi una riflessione sulla sospensione in ordine ai termini previsti dalla relazione ex art. 33 V comma L.F..
    Nel caso che Vi voglio sottoporre, la relazione ex art. 33 V co L.F veniva depositata in Tribunale, in data 11.03.2020, e, contestualmente inviata al Comitato dei creditori il cui Presidente la riceveva, appunto, nello stesso giorno. Il combinato disposto dell'art. 33 V co L.F. e dell'art. 41 3° co L.F. concede al Comitato un "termine massimo" di 15 giorni (da quando il Presidente del Comitato ha ricevuto la comunicazione) per formulare eventuali osservazioni; tale termine, quindi, sarebbe dovuto scadere il 26.03.2020 e, nei quindici giorni successivi (27.03.2020 - 10.04.2020), si sarebbe dovuto inviare il rapporto semestrale sia alla CCIAA sia a tutti i creditori, a norma dell'ultimo cpv del V comma dell'art. 33 L.F..
    Sulla base dell'art. 83 2° comma D.L. n.18/2020 che recita "… sono sospesi, per la stessa durata", ossia dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, "tutti i termini procedurali.", riterrei che il regime di sospensione valga anche per i termini relativi alla relazione ex art. 33 V co L.F., visto che il 3° comma dell'art. 83 D.L. n.18/2020 non prevede tra i casi di esclusione la procedura fallimentare.
    Se questa mia lettura del D.L. n.18/2020, in riferimento alla relazione semestrale, risultasse corretta, i termini risultano sospesi alla data del 09.03.2020 e, nel caso specie, (a meno che tutti i componenti il Comitato dei creditori non inviino esplicita comunicazione che non hanno osservazioni da avanzare) riterrei che i quindici giorni inizieranno a decorrere dal 16.04.2020 (il giorno successivo al 15.04.2020 quello indicato nel D.L. n.18/2020 come data di fine sospensione; sempre che tale termine non venga prorogato: ipotesi non da escludere!). Perciò, la scadenza per le eventuali osservazioni da parte del Comitato cadrà il 02.05.2020 (visto che l'01.05.2020 risulta festivo) e, nei 15 giorni successivi che andranno dal 03.05.2020 al 18.05.2020 (visto che il 17.05.2020 cade di domenica), sarà possibile effettuare il deposito della relazione alla CCIAA e inviarla ai creditori.
    Conto in un Vs puntiglioso controllo su dette scadenze e, approfittando per ringraziarVi dei sempre preziosi spunti di riflessione, resto in attesa della Vs risposta.
    Cordialità
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/03/2020 20:05

      RE: Relazione ex art. 33 V co L.F. e sospensione ex D.L. n.18/2020 (coronavirus)

      Non avremmo dubbi sull'applicazione della sospensione anche ai termini di cui si parla giacchè termini procedurali.
      Qualche perplessità, invece, abbiamo in ordine al calcolo da lei effettuato. Invero, poiché la sospensione di legge scade il 15 aprile, il 16 aprile è il primo dei quindici giorni entro cui il comitato può esprimere il suo parare, per cui, a nostro avviso, questo primo termine verrebbe a scadere il 30 aprile e, di conseguenza, il secondo termine al 15 maggio.
      Zucchetti SG srl
    • Valeria Stornaiuolo

      Caserta
      24/04/2020 10:26

      RE: Relazione ex art. 33 V co L.F. e sospensione ex D.L. n.18/2020 (coronavirus)

      Buongiorno,
      Vorrei condividere con Voi dei dubbi.
      Poco prima dell'emergenza Covid, in data 03.03.2020 sono stata nominata Curatore di un fallimento dichiarato il 24.02.2020.
      Le mie perplessità riguardano i termini per la redazione della prima Relazione ex art- 33 L.F., nonchè tutte le altre attività iniziali, fondamentali per la procedura, e, che a causa dell'emergenza non ho potuto porre in essere.
      Mi consigliate di inviare comunque una sintetica istanza al Giudice nella quale rappresento le difficoltà riscontrate, una delle quali, ad esempio, è il non aver potuto incontrare il fallito, il quale non ha depositato alcun documento presso la cancelleria fallimentare, con conseguente mancato invio delle comunicazioni ai creditori ex art 92 L.F. ai fini della presentazione delle domande di ammissione al passivo, con udienza, fissata in sentenza, per il 28.05.2020.
      Grazie mille
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/04/2020 20:10

        RE: RE: Relazione ex art. 33 V co L.F. e sospensione ex D.L. n.18/2020 (coronavirus)

        Si è certamente utile una simile comunicazione, sebbene non indispensabile, giacchè la sospensione dei termini è stata imposta per legge e, quindi, anche i giudici ne sono a conoscenza. Piuttosto potrebbe essere più utile una richiesta al giudice di spostare l'udienza di verifica esponendo le ragioni che ha illustrato che le hanno impedito di avvisare i creditori.
        Zucchetti Sg srl