Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

insinuazione al passivo del dipendente: rimborso-trattenuta irpef da 730

  • Marta Mascilongo

    Cattolica (RN)
    14/01/2016 19:46

    insinuazione al passivo del dipendente: rimborso-trattenuta irpef da 730

    Si chiede di conoscere se sia corretto riconoscere in chirografo i rimborsi irpef da 730 e, per contro, quale trattamento debba essere riservato alle trattenute irpef da 730 presenti nei cedolini paga allegati alla domanda di insinuazione al passivo di un lavoratore dipendente.
    Ringrazio e saluto.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/01/2016 19:02

      RE: insinuazione al passivo del dipendente: rimborso-trattenuta irpef da 730

      Per quanto riguarda il rimborso da 730 esso non gode di alcun privilegio, pertanto dovrà essere ammesso in chirografo.

      In situazioni analoghe ci risulta che il dipendente sia riuscito a modificare la propria scelta, in qualche modo annullare l'opzione per il 730 e quindi in sostanza rinunciare a tale credito in sede fallimentare indicandolo invece nel Modello UNICO (e riportandolo quindi al 730 dell'anno successivo).

      Sarà ovviamente suo compito attivarsi per verificare se tale soluzione sia praticabile; in caso contrario il Curatore non potrà che procedere come scritto in apertura.


      Per quanto riguarda l'opposta situazione prospettata nel quesito, riteniamo che (a parte l'ovvia necessità di valutare attentamente come è impostata l'istanza, per evitare di proporre un'ammissione ultra petitum) la trattenuta IRPEF da 730 sia una comunicazione da parte del lavoratore (ovvero del CAF su suo incarico) di corrispondere una parte del suo stipendio direttamente all'Erario.

      Così impostata la questione, l'intero credito dovrà essere ammesso come retribuzione dovuta al dipendente, con il privilegio ex art. 2751-bis, n. 1), c.c., con l'annotazione che in sede di riparto l'importo della trattenuta dovrà essere versato all'Erario.
      • Piero Mussida

        Casalpusterlengo (LO)
        05/11/2016 18:47

        RE: RE: insinuazione al passivo del dipendente: rimborso-trattenuta irpef da 730

        Mi inserisco nella discussione per condividere una problematica che, pur non riguardando rimborsi fiscali da modello 730, presenta delle similitudini.
        L'azienda fallita nell'annualità 2015 ha effettuato trattenute fiscali sulle retribuzioni che, tuttavia, nella successiva annualità 2016 sono state conguagliate a favore del percipiente (nel caso specifico alcune mensilità dell'anno 2015 sono state erogate nell'anno 2016, con rielaborazione della tassazione e conseguente applicazione delle più basse aliquote relative al minor reddito dell'anno 2016). Nel cedolino paga questa "restituzione" a favore del dipendente è descritta come conguaglio Irpef.
        Queste somme, originariamente afferenti un credito da lavoro dipendente, hanno successivamente assunto una natura tributaria? Oppure hanno mantenuto l'originaria natura "retributiva"? Ovviamente ciò rileva per il riconoscimento o meno del privilegio ex art.2751-bis n.1. c.c.
        Grazie per l'attenzione.

        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          12/11/2016 14:25

          RE: RE: RE: insinuazione al passivo del dipendente: rimborso-trattenuta irpef da 730

          Dal quesito pare di comprendere che:

          - al dipendente siano state effettuate nel 2015 ritenute fiscali in misura superiore al dovuto

          - nel 2016 tali maggiori ritenute gli siano state "restituite", indicandole in busta paga come "conguaglio IRPEF".


          Se così è, in primo luogo deve essere chiarita una questione preliminare: che importi sono stati certificati nella C.U. relativa al 2015?

          E comunque, come vedremo, l'effettuazione di un conguaglio nel 2016 ci lascia perplessi: se alla luce di ciò che diciamo qui di seguito tale conguaglio risultasse comunque correttamente effettuato, chiediamo di fornirci maggiori dettagli.


          Se nella C.U, sono stati correttamente indicati gli importi corrisposti e le ritenute effettuate, il lavoratore ha già recuperato (o comunque avrebbe potuto recuperare) l'eccesso di ritenute, dato che la sua dichiarazione dei redditi deve aver evidenziato un credito.

          Se non ha presentato dichiarazione, si pone una questione procedurale sul come egli possa recuperare tale importo, ma nulla di ciò riguarda l'anno successivo.

          Non comprendiamo in tal caso perché il datore di lavoro abbia ritenuto opportuno effettuare il conguaglio nelle buste paga del 2016.


          Se invece la C.U. relativa al 2015 è stata errata, indicando gli importi dovuti e non quelli effettivamente erogati, e la dichiarazione annuale non è stata predisposta o è stata predisposta sulla base di essa, ancora la questione rimane circoscritta al 2015 e il problema è anche in questo caso procedurale: il dipendente dovrà probabilmente presentare di una dichiarazione integrativa a favore, ma si tratta di una procedura nel merito della quale non ci pare opportuno entrate in questa sede.

          Ma, anche in questa eventualità, che significato ha il "conguaglio" nel 2016?
          • Giovanni Dell'Eva

            Forlì (FC)
            06/06/2018 17:56

            RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo del dipendente: rimborso-trattenuta irpef da 730

            Buongiorno
            in relazione al problema dell'insinuazione del dipendente il quale richiede l'ammissione del credito irpef da 730, riterrei che il credito non sia da ammettere al passivo in quanto non mi pare si tratti di un debito sociale.
            Non ho trovato molto sull'argomento.
            Rispetto a questa discussione ci sono novità o cambi di orientamento?
            Grazie
            Giovanni Dell'Eva
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              30/06/2018 20:14

              RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo del dipendente: rimborso-trattenuta irpef da 730

              Dall'idea che "non si tratti di un debito sociale" ci pare di capire che la tesi del quesito sia che l'importo in questione non sia un debito del datore di lavoro, fallito, ma dell'Erario, e che il datore di lavoro sia solo un tramite per il pagamento.

              La tesi non è certamente infondata, e senza affrontare una disquisizione giuridica ci piace coordinarla con le indicazioni recentemente pubblicate sul sito Internet dell'Agenzia, al link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Rimborsi/Richiesta+rimborso/Rimborsi+dichiarazione/?page=rimborsicitt, nelle quali si legge:

              "Con il modello 730 si può ottenere il rimborso direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico in busta paga o nella pensione. Va ricordato che, in alternativa al rimborso, dal 2014 è possibile scegliere di utilizzare il credito che risulta dal 730, per pagare con compensazione, oltre all'Imu, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.

              Se, per qualunque motivo, il rimborso non viene effettuato, si può farne richiesta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del luogo di residenza. In questo caso, occorre allegare una certificazione con cui il datore di lavoro o l'ente pensionistico attesti di non aver eseguito il conguaglio e di non aver, quindi, rimborsato le imposte".

              Proporremmo quindi una soluzione pratica, che da un lato riduca il passivo fallimentare, dall'altro eviti al dipendente di essere ammesso in chirografo (e quindi con scarsissime probabilità di riscossione) per un credito che può recuperare, con certezza, altrimenti:
              - proporrre la non ammissione, basandosi sulla tesi esposta nel quesito e supportata dalla dichiarazione dell'Agenzia
              - rilasciare al dipendente la dichiarazione che il credito non risulta ammesso al passivo e quindi non è stato nè verrà mai pagato dalla procedura.