Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fallimento Srl, socia al 50% in snc, entrambe con lo stesso Amministratore

  • Veronica Mattei

    Bologna
    08/07/2019 10:18

    Fallimento Srl, socia al 50% in snc, entrambe con lo stesso Amministratore

    Buongiorno a tutti,
    ho un quesito da porre.
    Una Srl Unipersonale(ormai inattiva, anche se dalla visura non appare cosi) ha come amministratore unico TIzio che è anche socio amministratore della Snc Z (nella quale i soci sono Tizio e la Srl fallita).
    Entrambe Srl e Snc hanno sede legale nello stesso immobile (abbandonato ormai), svolgono attività differenti, e l'immobile è della Snc.
    Il mio problema è che Tizio non si trova in nessun modo, non ci sono dati contabili, docuementi o altro, e le due società praticamente sono la stessa (anche se la fallita svolgeva una certa attività e l'altra era un'immobiliare).
    So che l'estensione di fallimento art.147 varrebbe al contrario, cioè se fosse fallita la Snc e che io, Srl fallita, potrei solo esercitare il mio diritto di liquidazione della quota nella snc (dato che il fallimento di uno dei soci in società di persone è causa di scioglimento del rapporto).
    Io comunque sono dell'idea che la Snc sia sempre stata solo una "copertura" e un modo per mettere al sicuro l'immobile.
    Mi chiedo a cosa possa attaccarmi per dimostrare tutto questo, essendo la Snc e la Srl apparentemente la stessa società, amministrata dallo stesso individuo, irraggiungibile.
    Spero di essere stata chiara nei vari passaggi.
    V.M.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/07/2019 19:49

      RE: Fallimento Srl, socia al 50% in snc, entrambe con lo stesso Amministratore

      Sarebbe possibile ipotizzare l'attività della srl veniva svolta in società di fatto occulta tra la srl e la snc e chiedere l'estensione, a norma del comma quinto dell'art. 147 l.f., del fallimento a detta società e ai suoi soci non ancora dichiarati falliti, quale la snc ( che porterebbe anche al fallimento dei suoi soci Tizio e la srl, che però è già stata dichiarata fallita), ma, data la tipologia delle società non è agevole arrivare a questo risultato. Ancor più difficile è pensare a Tizio quale unico imprenditore individuale che si serve dello schermo sociale della srl e della snc per svolgere la sua attività, anche perché la snc non costituisce uno schermo in quanto non salva dalla responsabilità illimitata.
      Nella situazione descritta, la via più semplice è prendere atto che la snc, a seguito del fallimento del socio srl, che è escluso di diritto a norma dell'art.2287 c.c., si viene a trovare con l'unico socio Tizio, per cui se non ricostruisce la pluralità dei soci entro sei mesi, si scioglie anch'essa (art. 2272 n. 4 c.c.); a questo punto si potrebbe sollecitare un creditore o il PM a chiedere il fallimento di detta società e del socio Tizio (non anche del socio srl in quanto già dichiarato fallito). E' probabile che il tribunale nomini lo stesso g.d.e lo stesso curatore del fallimento della srl, per cui le due procedure potrebbero essere gestite di conserva.
      Zucchetti SG srl