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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
vendite a avvisi di cui all'art 107 l.f.
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Enrico Colasanti
Rieti06/12/2014 17:02vendite a avvisi di cui all'art 107 l.f.
Salve questo è il mio quesito: ho un fallimento che dispone di un veicolo (TIR articolato) sul quale ho trascritto la sentenza di fallimento. il G.D. ne ha autorizzato la vendita a trattativa privata ed ho ricevuto alcune offerte. l'articolo 107 l.f. dispone che per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, prima del completamento dell'operazione di vendita, è data notizia mediante modificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditore ipotecari o comunque muniti di privilegio.Come devo comportarmi? devo notificar un avviso contenente indicazione delle offerte ricevute ai creditori insinuati?
Grazie.-
Zucchetti SG
Vicenza11/12/2014 20:24RE: vendite a avvisi di cui all'art 107 l.f.
Classificazione: LIQUIDAZIONE ATTIVO / ALTROLa notifica va fatta ai creditori ipotecari e con privilegio speciale sul bene in questione e le informazioni da comunicare sono le condizioni, le modalità e il prezzo di vendita. Peraltro, come lei ricorda richiamando l'art. 107 l.f., la notifica va fatta "prima del completamento delle operazioni di vendita", per cui può essere eseguita anche dopo la vendita, prima o in contemporanea con il deposito della documentazione ai sensi del quinto comma della stessa norma, allo scopo di consentire ai creditori destinatari di proporre, nei dieci giorni successivi, istanza di sospensione ex art. 108 l.f.; in tal caso l'oggetto della notifica si esaurisce nella indicazione del prezzo ricavato, ma anche in tal caso è meglio fornire le notizie su come si è pervenuti al quel risultato.
Zucchetti SG srl
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Shaula D'Antonio
Pescara16/07/2018 10:59RE: RE: vendite a avvisi di cui all'art 107 l.f.
Chiedo scusa, relativamente alle notificazioni richieste dall'art. 107 L.F. n° 3 per i beni immobili non mi è chiaro cosa si intenda precisamente per completamento delle operazioni di vendita, ovvero se le stesse vadano eseguite solo quando c'è un'aggiudicazione o anche nel caso in cui l'asta sia deserta. In tal caso dovrebbe essere notificato ai creditori anche il verbale di asta deserta o è sufficiente il deposito in cancelleria ai sensi del n° 5 dell'art. 107?
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza16/07/2018 20:44RE: RE: RE: vendite a avvisi di cui all'art 107 l.f.
La locuzione contenuta nel terzo comma dell'art. 107, secondo cui la notifica ai creditori ipotecari fa effettuata "prima del completamento delle operazioni di vendita", è stata concordemente interpretata come riferita al deposito in cancelleria della documentazione ai sensi del successivo comma quinto, per dar modo ai creditori interessati di proporre, entro dieci giorni dal predetto deposito, l'istanza di sospensione di cui all'art. 108.
Il terzo comma dell'art. 107, nel disporre la notifica ai creditori ipotecari e a quelli con privilegio speciale sull'immobile oggetto della liquidazione, non condiziona la stessa all'esito della vendita, tuttavia, essendo la finalità della notifica quella indicata, ci sembra superflua la notifica in caso di asta deserta.
Zucchetti SG srl .-
Valentina Sarnari
ROMA04/09/2020 17:32RE: RE: RE: RE: vendite a avvisi di cui all'art 107 l.f.
Con riferimento alla notifica ex art. 107, 3^ comma L.F. sono a richiedere se la medesima sia dovuta, in ragione di quanto disposto dall'art. 182, 5^ comma L.F., anche in caso di cessione di bene immobile nel corso di un concordato liquidatorio; ed in tal caso se la medesima possa essere effettuata dal Liquidatore Giudiziale prima della esecuzione da parte dell'aggiudicatario del saldo prezzo, a mezzo PEC.
Grazie. V.S.-
Zucchetti SG
Vicenza05/09/2020 16:27RE: RE: RE: RE: RE: vendite a avvisi di cui all'art 107 l.f.
Certamente si perché il quinto comma dell'art. 182 espressamente stabilisce che alle vendite in esecuzione del piano concordatario "si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili", tra cui è quindi compreso l'art. 107.
Quanto al momento della comunicazione, che compete al liquidatore, va fatta, a norma del terzo comma dell'art. 107, "prima del completamento delle operazioni di vendita", e, quindi, prima del deposito della documentazione in cancelleria riguardante la vendita, in modo da consentire ai creditori di proporre istanza di sospensione ex art. 108. Il deposito, secondo la dottrina, va fatto dopo l'acquisizione di una offerta o di un atto precontrattuale proveniente da un soggetto interessato all'acquisto o, addirittura, prima della fase operativa della procedura di vendita, ma poiché la norma fa riferimento al completamento delle operazioni di vendita, a nostro avviso tale attività va dispiegata fino a quando la vendita è stata ultimata, per cui la comunicazione effettuata dopo l'aggiudicazione e prima del pagamento dovrebbe essere tempestiva.
E' ormai diffusa l'idea che, nonostante la norma parli di notifica, la comunicazione ai creditori ipotecari possa essere effettuata a mezzo Pec.
Zucchetti SG srl -
Valentina Sarnari
ROMA07/09/2020 18:13RE: RE: RE: RE: RE: vendite a avvisi di cui all'art 107 l.f.
Ringrazio per il pronto riscontro e aggiungo un'altra richiesta.
Fatta la notificazione in esame, dopo quanto tempo si può procedere al deposito degli atti di vendita in cancelleria e alla stipula del rogito notarile previsto per il trasferimento del bene?
Grazie.
V.S.
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Zucchetti SG
Vicenza07/09/2020 20:06RE: RE: RE: RE: RE: RE: vendite a avvisi di cui all'art 107 l.f.
Il quinto comma dell'art. 107 l. fall. prevede che "Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione", senza aggiungere altro, per cui rimane l'incertezza di cui alla precedente risposta sul momento del deposito, che è qui rappresnetato dall'esito delle procedure, concetto anche questo ampio e generico. Come dicevamo in precedenza è opportuno procedere al deposito al completamento delle operazioni di vendita, ma prima dell'atto definitivo di trasferimento, che il giudice può infatti impedire ai sensi dell'art. 108 "quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato".
Dato lo scopo della comunicazione ai creditori ipotecari, che abbiamo individuato nella precedente risposta nella possibilità data a costoro di proporre istanza di sospensione ai delle operazioni di vendita e interruzione del perfezionamento della vendita ai sensi dell'art. 108, riteniamo opportuno che decorrano almeno dieci giorni tra il deposito della documentazione di cui al comma quinto dell'art. 107 e la stipula definitiva notarile, che è il termine che il primo comma dell'art. 108 concede al giudice delegato per i sospendere le operazioni vendita o impedire il perfezionamento della stessa (erroneamente nella norma si parla di dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'art. 107, invece che al quinto comma).
Zucchetti SG srl
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