Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Immobili gravati da rifiuti tossici

  • Marco Scattolini

    Macerata
    22/02/2021 18:33

    Immobili gravati da rifiuti tossici

    Salve, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria nr. 3 del 26/1/2021, chiedo se in assenza di vendita di un immobile acquisito al Fallimento e gravato da rifiuti tossici (con fondi non capienti per la spesa di smaltimento) sia possibile chiederne l'abbandono ai sensi dell'art. 104-ter, magari informando preventivamente il Comune. Infatti, in caso contrario, la Procedura non potrebbe mai chiudersi.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/02/2021 20:19

      RE: Immobili gravati da rifiuti tossici

      La recente sentenza del Consiglio di Stato da lei richiamata ha definitivamente chiarito che ricade sulla curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare; ciò in quanto il curatore attraverso l'inventariazione dei beni dell'impresa, acquista la detenzione dell'immobile su cui si trovano i rifiuti nocivi e quindi diventa legittimato passivo dell'ordine di rimozione.
      Poiché l'obbligo dello smaltimento sorge per la curatela in quanto questa ha la custodia dei beni del fallito, se ne deve dedure che ove il fallimento non acquisisca all'attivo il bene immobile su cui sono collocati i rifiuti o, dopo averlo acquisto, dismetta la disponibilità degli stessi attraverso la procedura di cui all'art. 104ter co 8, l. fall., il predetto obbligo di smaltimento non sorga, nel primo caso, e cessi, nel secondo.
      Questa possibilità di dismissione- che ovviamente sussiste nei limiti in cui lo consente l'art. 104ter citato che richiede che l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente- stranamente non è stata presa in considerazione nella sentenza c in esame, nel mentre è stata raffigurata l'ipotesi dei beni sopravvenuti, per i quali l'art. 42 co. 3, l. fall. prevede che il curatore possa rinunciare ad acquisirli "qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi". E su questo punto, il Consiglio di Stato ha precisato che "l'evenienza prevista da tale art. 42, comma 3, costituisce una mera eventualità di fatto, riguardante la gestione della procedura fallimentare e il ventaglio di scelte accordate dal legislatore al curatore e non incide sul rapporto amministrativo e sui principi in materia di bonifica come sopra rappresentati", il che significa che una cosa è la scelta lasciata al curatore di acquisire i beni sopravvenuti in base alle valutazioni previste dalla norma fallimentare, ma una volta acquisiti i beni, il curatore resta soggetto agli obblighi in materia di bonifica; discorso che evidentemente può essere pari pari esteso alla previsione dell'abbandono dei beni non convenienti.
      Rimane il dato, messo anche questo in evidenza dal Consiglio che, in tal modo, i costi della bonifica finiscono per ricadere sulla collettività incolpevole, "in antitesi non solo con il principio comunitario chi inquina paga, ma anche in contrasto con la realtà economica sottesa alla relazione che intercorre tra il patrimonio dell'imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore ha la responsabilità che, sotto il profilo economico, si pone in continuità con detto patrimonio". Tuttavia questa considerazione, in casi come quello in esame in cui il fallimento non dispone di fondi per provvedere alla bonifica e il costo della stessa è superiore al possibile realizzo del bene bonificato, perde consistenza, perché, se il curatore non dismette il bene, in mancanza di risorse, il Consiglio prospetta il necessario intervento del Comune, nell'esercizio delle funzioni inerenti all'eliminazione del pericolo ambientale, salvo poi ad insinuare le spese sostenute per gli interventi nel fallimento, che non consentirà il rimborso dato il valore del bene.
      Riteniamo, pertanto, che anche dopo l'intervento del 26.1.2021 del Consiglio di Stato in seduta plenaria, il curatore possa ancora dismettere i beni immobili su cui sono collocati rifiuti nocivi, la cui liquidazione è ritenuta manifestamente non conveniente, che fa venir meno l'obbligo di bonifica.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Scattolini

        Macerata
        20/04/2021 09:48

        RE: RE: Immobili gravati da rifiuti tossici

        Ringraziando per la risposta, in ipotesi di abbandono del bene immobile gravato da rifiuti tossici, la cui liquidazione è manifestatamente non conveniente ex art. 104 - ter comma 8 e di chiusura a poca distanza del Fallimento con cancellazione della Società (nel caso specifico Srl) dal Registro delle Imprse, il bene verrebbe assegnato pro-quota ai Soci della stessa, e su di esso i creditori ipotecari potranno coltivare le proprie pretese creditorie?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/04/2021 19:51

          RE: RE: RE: Immobili gravati da rifiuti tossici

          Si, una volta tornato nella disponibilità della società debitrice i creditori riprendono i loro ordinari diritti, come del resto indicato dallo stesso comma ottavo dell'art. 104ter lk. fall. e, di conseguenza, come in ogni caso di estinzione della società (anche non per effetto della chiusura del fallimento) i beni costituenti il patrimonio della società estinta si trasferiscono in comproprietà ai soci e su di essi rimane l'iscrizione ipotecaria. Tuttavia per dire se i creditori ipotecari possono agire e in che limiti bisogna considerare quali debiti della società estinta si trasferiscono ai soci. Orbene, come è noto, le Sezioni Unite della Cassazione con tre contestuali sentenze del 2013, (Cass. sez. un. n. 6070- 6071 e 6072 del 2013) hanno precisato che, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte..".
          Orbene, nel caso, trattandosi della cancellazione ed estinzione di una srl, quanto si può ritenere riscosso dai soci a seguito della liquidazione? Se tale assunto si interpreta in senso letterale, evidentemente i soci non hanno ricevuto nulla dalla liquidazione fallimentare, ma, attraverso una interpretazione estensiva, si può dire che i beni non liquidati e restituiti alla disponibilità della società poi estinta e, passati, a seguito della estinzione di questa, ai soci, in proprietà comune dei soci possono considerarsi quali utili della liquidazione. Se si accoglie questa tesi- che noi proponiamo ma è tutta da verificare per mancanza di precedenti specifici in materia- i creditori ipotecari potrebbero ancora soddisfarsi sugli immobili gravati ed esclusivamente nei limiti di capienza sugli stessi, essendo estranei alla garanzia dei creditori gli altri beni dei soci.
          Zucchetti SG srl