Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ART. 107 COMMA 6 L.F.

  • FRANCESCO CALLOCCHIA

    PESCARA
    19/03/2019 23:04

    ART. 107 COMMA 6 L.F.

    Sintetizzo la seguente situazione al fine di ottenere vostri graditi coinvolgimenti e pareri.
    Nel corrente mese di Marzo 2019 viene dichiarata fallita la società Alfa Srl, di cui sono stato nominato Curatore.
    Nel corso dell'anno 2010, in esito alla concessione di un mutuo ipotecario, la società Alfa Srl ha acquistato l'immobile X, contestualmente gravandolo di ipoteca volontaria a garanzia del mutuo ottenuto.
    Nel corso del mese di Febbraio 2014 la società Alfa conferisce l'immobile di cui sopra nella costituenda società Beta Srl.
    Alla data di fallimento della società Alfa Srl, risulta pendente ed in stato anche avanzato specifica esecuzione immobiliare che è promossa nei confronti della società Beta Srl + 1, dove con il ricorso all'utilizzo della soluzione funzionale "+1" viene a svelarsi lo "strano" coinvolgimento della società Alfa Srl.
    Tanto premesso, e promettendomi di fornire ogni ulteriore chiarimento ritenuto opportuno, possono ritenersi ricorrenti i presupposti per una promozione delle iniziative di cui all'art. 107 comma 6 L.F. ???
    Restando in attesa di riscontro, ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/03/2019 09:24

      RE: ART. 107 COMMA 6 L.F.

      Pensiamo proprio di no, a prescindere dal fatto che si tratti di mutuo e di ipoteca fondiaria (che consentirebbe l'esecuzione anche in pendenza di fallimento impedendo la sostituzione ex art. 107, co. 6 l.f.) o non fondiaria.
      Nel caso, Alfa Srl ha venduto, nel 2014, l'immobile gravato da ipoteca e quindi questo bene si è trasferito a Beta srl con il gravame che esisteva. A seguito di questa operazione si è creata una scissione tra l'obbligazione di pagamento del mutuo- che è rimasta in capo ad Alfa- e responsabilità patrimoniale- che è passata a Beta, che risponde della obbligazione di Alfa con l'immobile acquistato senza essere debitrice-; si è cioè determinata una fattispecie assimilabile all'ipotesi del terzo datore di ipoteca.
      Questo spiega perché l'esecuzione in corso è rubricata contro Beta srl+1, ove uno è Alfa, perché il creditore, non pagato da Alfa, sta agendo sull'immobile riservato alla sua garanzia contro Beta, che ne è il proprietario, coinvolgendo anche il debitore, come previsto dagli artt. 602 e segg. cpc.
      Dichiarato il fallimento di Alfa srl, la banca mutuante dovrà insinuarsi al passivo del fallimento per il credito residuo, in chirografo in quanto non esiste nel patrimonio fallimentare il bene oggetto della garanzia ormai trasferito a Beta srl, e potrà continuare l'esecuzione nei confronti di Beta srl sul bene gravato. In questa esecuzione- che in caso di contestazioni sul credito dovrà essere coordinata con l'ammissione attraverso eventuale sospensione- la curatela del fallimento Alfa srl non può sostituirsi al creditore ai sensi del sesto comma dell'art. 107 l.f., anche se si tratta di esecuzione ordinaria e non fondiaria (per questo la precisazione iniziale) perché l'oggetto dell'esecuzione non è un bene del fallito e l'esecuzione stessa non è in danno del fallito.
      Zucchetti SG srl