Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ricorso equa riparazione dei dipendenti della società fallita per eccessiva durata del fallimento

  • Antonio Sgattoni

    Grottamare (AP)
    10/01/2019 12:47

    ricorso equa riparazione dei dipendenti della società fallita per eccessiva durata del fallimento

    Pur avendo in precedenza ottenuto dalla Corte di Appello di Ancona alcuni decreti di equa riparazione favorevoli anche in favore di dipendenti ammessi nello stato passivo del fallimento (del cui ritardo ci si duole) integralmente soddisfatti dal Fondo di Garanzia ora mi si chiede (probabilmente al fine di valutare l'interesse al ricorso ed il requisito della posto in gioco) di provare quanto i lavoratori subordinati abbiano incassato dall'INPS a titolo di TFR ed ultime tre mensilità laddove , invece , ritengo che l'interesse tutelato dalla cd. Legge Pinto sia quello della celere durata del processo e quindi il danno non patrimoniale subito dai dipendenti non sia limitato allo stress per il recupero del credito bensì anche al patema d'animo per la salvaguardia del posto di lavoro secondo la più ampia nozione di vittima statuita dalla CEDU .
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/01/2019 18:59

      RE: ricorso equa riparazione dei dipendenti della società fallita per eccessiva durata del fallimento

      La S. Corte, di recente (Cass. 06/11/2018, n.28268) in un caso sovrapponibile al suo ha così deciso: "In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo (nel caso di specie una procedura fallimentare) ai sensi della legge Pinto, il diritto all'indennizzo in favore di lavoratori, creditori del fallito, sorge per la semplice ammissione al passivo dei medesimi e per l'eccessiva durata della procedura. Il fatto che gli anzidetti lavoratori abbiano potuto giovarsi dell'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS e/o che abbiano ricevuto pagamenti parziali dei rispettivi crediti nel corso della procedura non vale ad eliminare radicalmente il diritto all'indennizzo potendo tutt'al più concorrere a ridurlo, se del caso, anche al di sotto dei limiti minimi previsti dalla legge e della CEDU.
      Questo spiega il perché della richiesta di sapere quanto i dipendenti hanno ricevuto dall'Inps. A seguito, infatti del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto Sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 , "il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo", precisando che la misura dell'indennizzo non può comunque "essere superiore al valore della causa". Poiché è previsto quale indennizzo una somma oscillante tra un minimo e un massimo, diventa rilevante sapere quanto ha ricevuto il dipendente in relazione al suo credito totale, perché, se anche (contrariamente a quanto afferma la Corte) il riconoscimento del danno non patrimoniale non può essere impedito dall'entità minima del pregiudizio nel processo nel quale si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole, dato che l'ansia e il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco tale aspetto, l'entità del credito può avere sicuramente un effetto equilibratore nella determinazione del danno tra il minimo e il massimo consentiti.
      Zucchetti SG srl