Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Revocatoria fallimentare

  • Marco Scattolini

    Macerata
    08/07/2019 19:23

    Revocatoria fallimentare

    Buonasera
    Vi chiedo una delucidazione sulla base della seguente situazione.
    Rispetto ad una dichiarazione di Fallimento emessa in data Ottobre 2018 la Società fallita, nell'anno 2013 stipulava una cessione di credito (regolarmente notificata e con data certa) in favore di un Istituto di Credito (cessionario) , in pagamento di debiti scaduti, cedendo il corrispettivo del canone di locazione di un Immobile di proprietà . Il pagamento da parte del terzo ceduto (conduttore) veniva regolarmente predisposto in favore dell'Istituto di Credito, man mano che la mensilità della Locazione venivano a maturarsi, sino alla data di Fallimento, ed addirittura oltre tale data. Infatti accade che, con riferimento ad alcune mensilità risalenti (anno 2015/2016) il ceduto risulti aver ritardato/omesso tale pagamento proseguendo però nel frattempo i pagamenti successivi, ed in forza di una corrispondenza scambiata con la Banca, si impegnava (in data successiva al Fallimento) a rifondere ratealmente l'importo di tali canoni di locazione datati, (anni 2015/2016) corrispondendo nell'attualità alla Banca, anche dopo il Fallimento tali rate concordate.
    1) pur essendo la cessione del credito come tale opponibile al Fallimento (data certa, notifica, data risalente) trattandosi di cessione di credito futuro, laddove la maturazione del relativo canone di locazione (ed il relativo pagamento) cada nei 12 mesi antecedenti al Fallimento, riterrei legittimo pretendere la revocatoria di tali pagamenti, ai sensi dell'art. 67 I° c. N. 2 L.F perché in caso opposto tale datata cessione del credito verrebbe ad essere di fatto equiparata ad un factoring godendo delle relative esenzioni e non ritengo sia corretto.
    2) Per i pagamenti effettuati dal terzo dopo la dichiarazione di fallimento, riterrei debba applicarsi in ogni caso il disposto di cui all'art. 44 L.F. in quanto atti solutori inefficaci perché intervenuti post fallimento, ma mi chiedo se l'imputazione fatta di tali pagamenti a canoni di locazione maturati negli anni 2015/16 (imputazione fatta dal terzo ceduto e dalla Banca, ma non dal debitore fallito) sia o meno indifferente o assorbita dalla inefficacia.
    Ringrazio anticipatamente per il prezioso confronto.
    Cordialmente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/07/2019 19:51

      RE: Revocatoria fallimentare

      Premesso che nella specie è intervenuta nel 2013 la cessione di un credito futuro, in quanto l'oggetto della cessione era costituito dai canoni di locazione di un immobile di proprietà del cedente via via che maturavano, la prevalente giurisprudenza ormai ritiene che, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata prima del fallimento, , non è opponibile allo stesso se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto o per la parte non ancora sorta.
      Questo significa che, a partire dalla data del fallimento, il debitore conduttore deve corrispondere i canoni che maturano nei mesi successivi proprio al fallimento perché, per la parte di credito non ancora venuta ad esistenza prima di tale evento, la cessione non è opponibile alla massa.
      Per quanto riguarda il pregresso, invece, certamente non è revocabile l'atto di cessione del credito risalente al 2013 essendo stato il fallimento del cedente dichiarato nel 2018. Né sono revocabili i pagamenti effettuati negli ultimi sei mesi antecedenti al fallimento a norma del secondo comma dell'art. 67 l.f., perché questi sono stati effettuato al creditore effettivo, ossia al cessionario, che ha ottenuto il pagamento di un credito suo e non del fallito visto che il relativo credito per canoni era stato regolarmente ceduto e solo con la dichiarazione di fallimento non sono opponibili i pagamenti successivi. Per la stessa ragione sono, a nostro avviso, esenti da revocatoria i pagamenti effettuati dal conduttore dopo il fallimento per sanare inadempimenti relativi al 2015; a quella data il credito per canoni era utilizzabile dal cessionario e quindi anche la riparazione dell'inadempimento risalente a quell'epoca riguarda un credito del cessionario.
      Zucchetti Sg Srl