Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

sentenza di nullità e successivo fallimento

  • Alberto Ceresa

    SASSARI
    08/01/2019 16:42

    sentenza di nullità e successivo fallimento

    Vi espongo questo caso.
    Fallimento società X - di cui sono il curatore - nel maggio 2018
    2 creditori richiedono l'ammissione al passivo l'uno ( creditore A)in via privilegiata ipotecaria avendo iscritto ipoteca su alcuni fabbricati della fallita nel 2017 l'altro ( creditore B) in via privilegiata per le spese ex art 2770 avendo trascritto verbale di pignoramento nel febbraio 2018.
    Il creditore che ha trascritto il pignoramento ha anche proceduto con l'esecuzione immobiliare attualmente pendente.

    La società x fallita aveva acquisito gli immobili ( sui quali i creditori hanno iscritto ipoteca e pignoramento) in permuta dalla società Y.
    Quest'ultima ( Y) venne dichiarata fallita nel 2014 e citò la società X allora in bonis chiedendo che venisse dichiarata la nullità dell'atto di permuta.
    Con sentenza del 08.03.2017 il Tribunale adito dichiarò con sentenza la nullità per mancanza di causa dell'atto di permuta ordinando X il rilascio.
    Il fallimento Y vittorioso non aveva proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale e non ha mai provveduto ad annotare la sentenza.

    In sede di progetto anche alla luce della sentenza della Cassazione 17329 del 13.07.2017 (la Suprema Corte e ha confermato che l'ammissione del credito in via privilegiata ipotecaria non presuppone che il bene oggetto dell'ipoteca sia attualmente presente nella massa fallimentare potendo essere successivamente acquisito) ho proposto l'ammissione del credito in via ipotecaria (per il creditore A) e in via privilegiata ex art 2770 per le sole spese di pignoramento ( per il creditore B) .
    Mi chiedo se per effetto dell'art 45 LF ( tenuto conto dell'art 2655 CC) che rende senza effetto per i creditori le formalità trascritte successivamente alla dichiarazione di fallimento LA SENTENZA DI NULLITA' SIA INOPPONIBILE ALLA MASSA.
    In tal caso la procedura ( fallimento X) potrebbe intervenire nell'esecuzione immobiliare oppure procedere alla vendita in sede fallimentare
    Chiedo la vostra autorevole opinione sul caso.
    Alberto Ceresa
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/01/2019 20:41

      RE: sentenza di nullità e successivo fallimento

      La situazione è alquanto complessa, tuttavia se abbiamo ben inteso, non è stata mai trascritta né la domanda giudiziale con cui il fallimento aveva chiesto la declaratoria di nullità della permuta né la relativa sentenza. Se è così, la sentenza di nullità della permuta è inopponibile al fallimento perché, come lei giustamente ricorda, a norma dell'art. 45 l. fall. le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
      Tanto comporta che il bene ottenuto in permuta fa parte dell'attivo fallimentare con le relative conseguenze e in ordine alla ammissione dei creditori A e B nei termini da lei indicati (per la verità il creditore B avrebbe diritto all'intero ammontare dele spese di esecuzione apartire dal pignoramento, se le avesse chieste), sia in ordine alla possibilità di subentro nell'esecuzione in corso ex art. 107 l. fall. o improcedibilità della stessa e vendita in sede fallimentare.
      Zucchetti Sg srl