Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    06/07/2018 10:29

    CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

    Gent.mi
    sono stato nominato commissario liquidatore di una soc. coop che, in epoca antecedente la messa in LCA, aveva ottenuto una concessione per occupazione di spazi ed aree pubbliche (Comune di Settimo Torinese), valida sino al 30/11/2017. Su tale area sono presenti dei beni di proprietà della cooperativa e prossimi alla cessione.
    Formulo il seguente quesito.
    Qualora la cessione dei beni non abbia esito positivo e la procedura non possa liberare l'area occupata entro il termine del 30/11 (scadenza della concessione), il Comune (nel caso di specie il COMUNE DI SETTIMO), potrà chiedere alla procedura di liberare l'area ed eventualmente, nel caso non venga liberata, applicazione di sanzioni?
    La procedura non ha locali a disposizione per poter spostare i beni presso altra area.
    L'imposta (COSAP) rientra nella competenza normativa dell'ente locale e, a mio avviso, può essere applicata la sospensione come per l'IMU.
    Ringrazio per il riscontro.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/07/2018 19:15

      RE: CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

      La normativa di base delle concessioni per occupazione di spazi ed aree pubbliche si trova nel D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, che demanda (cfr. artt. 52 e 63) agli enti locali interessati la regolamentazione del canone e dell'intera disciplina sanzionatoria. Non esiste, quindi una disciplina unitaria nazionale, ma tanti regolamenti comunali a volte anche molto differenti tra loro.
      Tuttavia è comune il concetto, per quanto qui interessa, che sono considerate abusive non solo le occupazioni prive di concessioni o difformi dalle disposizione dell'atto di concessione, ma anche quelle che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima. Nel suo caso, quindi, se al 30.11.2018 (crediamo che sia un lapsus l'indicazione del 2017, altrimenti quello che lei ipotizza per il futuro è già avvenuto) il fallimento continua ad occupare il suolo pubblico, lo fa abusivamente.
      Sui poteri dell'ente in caso di occupazione abusiva i regolamenti divergono, ma anche quiè rinvenibile una linea comune che, in primo luogo, comprende la possibilità per il dirigente competente, previa contestazione delle relative infrazioni, di disporre con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi, con la conseguenza che, in mancanza, potrà provvedere a tanto l'Amministrazione direttamente, con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia, oltre ad eventuali pretese risarcitorie per danni. inoltre le occupazioni abusive comportano l'applicazione di sanzioni, che sono di diversa entità da comune e comune e a seconda che si tratti di occupazione temporanea o periodica.
      Questo sistema è applicabile al concessionario fallito o in liquidazione coatta?
      In primo luogo l'ente interessato può chiedere l'ammissione al passivo dei canoni eventualmente non pagati; canoni che la giurisprudenza unanime della Cassazione (Cass. sez. un. n. 61 del 2016; n. 21950 del 20158; nn. 25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003), confortata anche dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 10 marzo 2008, n.64), non hanno natura tributaria costituendo il corrispettivo di una concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici (ritenendo sulla base di tanto che competente a decidere le controversie relative sia il giudice ordinario e non quello tributario); da questa configurazione può dedursi che eventuali sanzione previste per il mancato pagamento non possano trovare applicazione per il periodo successivo all'apertura della procedura concorsuale, costituendo una forma di risarcimento non applicabile al fallimento o alla liquidazione coatta perché i creditori vanno soddisfatti secondo le regole del concorso.
      Ci sembra, invece, possibile l'ordine di rimozione, che non va considerato come una forma di espropriazione vietata, e il conseguente addebito delle spese nel caso provveda l'amministrazione direttamente, come accadrebbe in ogni rapporto di occupazione abusiva tra privati (ove, ovviamente la controparte non avrebbe la possibilità dell'autotutela ma dovrebbe procedere per vie legali) e il credito per spese di rimozione potrebbe essere richiesto in prededuzione. Sull'applicazione di altre sanzioni collegate alla continuazione dell'occupazione avremmo molti dubbi visto che l'amministrazione già è tutelata dal riconoscimento del credito per aspese e per eventuali danni .
      Zucchetti SG srl