Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Ammissione Credito Avvocato Assistenza Istanza di Fallimento

  • Giorgio De Rosa

    Pesaro (PU)
    23/06/2021 15:49

    Ammissione Credito Avvocato Assistenza Istanza di Fallimento

    Il credito vantato da un avvocato per l'assistenza legale al soggetto che ha fatto istanza di fallimento può essere ammesso al fallimento con privilegio ex art. 2751 bis n.2?
    Inoltre la spesa è documentata solo da una nota spese, una proforma quindi non c'è fattura...è sufficiente?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/06/2021 19:52

      RE: Ammissione Credito Avvocato Assistenza Istanza di Fallimento

      In primo luogo va chiarito che se l'istanza di fallimento è stata promossa da un creditore assistito da un legale, legittimato a chiedere la partecipazione al passivo per le spese relative, compreso il compenso del proprio legale, è la parte che ha agito e non l'avvocato che la rappresentava. Così inquadrata la vicenda è chiaramente da escludere il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., che attiene al credito del professionista verso il proprio mandante, e, quindi nel caso, riguarderebbe il rapporto tra il creditore che ha chiesto il fallimento e il suo legale. Pertanto se la domanda di insinuazione è stata presentata dal legale per il recupero del proprio compenso, la stessa va respinta.
      Se, invece, come è più verosimile, è stato lo stesso soggetto creditore che ha promosso l'istanza di fallimento a chiedere, una volta dichiarato il fallimento, l'ammissione al passivo per il credito per le spese sostenute per far dichiarare il fallimento, allora il credito è dovuto, ma si pongono due problemi.
      Il primo riguarda se nel concetto di spese per la dichiarazione di fallimento rientra il compenso del legale che ha assistito la parte che ha presentato la domanda, e la risposta deve essere positiva in quanto il ricorso per la dichiarazione di fallimento promosso da un creditore richiede l'assistenza tecnica del difensore, trattandosi di domanda giudiziale proposta nell'ambito di un procedimento camerale contenzioso, nel quale vanno accertati (oltre ai presupposti della decisione come la competenza del giudice adito) la legittimazione del creditore e i fatti costitutivi della domanda (la natura di imprenditore commerciale assoggettabile a fallimento e lo stato di insolvenza), i quali vanno accertati nel contraddittorio del debitore.
      Il secondo, e più importante, riguarda la collocazione del credito. Questo è un punto quanto mai controverso e del dibattito in proposito abbiamo dato conto più volte in questo Forum.
      Diciamo che al momento le opinioni prevalenti che si contendono il campo sono due: quella che equipara la dichiarazione di fallimento ad un pignoramento generale, da cui l'applicabilità dell'articolo 95 cpc, secondo cui le spese sostenute nel processo di esecuzione dal creditore procedente sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, nonché l'applicabilità del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. che asiste il credito dell'esecutante (Cass. 23 dicembre 2016, n. 26949, che ha sviluppato uno spunto già presente in Cass. n. 6787/2000; altro orientamento- che è quello più diffuso tra i giudici di merito- ritiene "il costo sostenuto dal creditore istante per spese di assistenza nella domanda per la dichiarazione di fallimento è ripetibile (dunque prededotto in via chirografaria) nei confronti della massa dei creditori (nella sede propria della formazione dello stato passivo), in considerazione del fatto che l'apertura del concorso non sarebbe potuta avvenire in assenza di quell'attività professionale che ha messo capo alla sentenza dichiarativa di fallimento" ( tra i tanti, cfr. Trib. Milano n. 22065 del 2017). peraltro la stessa Cassazione ha sostenuto che "è assistito da prededuzione il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio, sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto per ragioni di opportunità o di convenienza (Cass., 9 settembre 2014, n. 18922). La situazione è diversa, tuttavia se tali spese son ritenute prededucibili dalla S. Corte "quando l'assistenza tecnica non è necessaria (fallimento in proprio), non possono che esserle parimenti quando, invero, la difesa processuale è prescritta come indispensabile (fallimento su istanza di parte privata".
      Qualunque delle due soluzioni scelga, ai fini del riconoscimento del credito è sufficiente che venga provato che ci sia stata una istanza di fallimento- che abbia determinato l'apertura della procedura- con l'assistenza di un legale; il fatto che questi non sia stato ancora pagato e non abbia emesso fattura, non rileva in quanto il creditore istante del fallimento fa valere il credito per le spese che ha sostenuto o che deve sostenere per aver instaurato la procedura che determinato il fallimento; se poi il creditore non paga il suo legale, questo è problema che riguarda loro due (si riconferma, anche sotto qyuesto profilo, l'importanza della distinzione iniziale).
      Ovviamente lei, in mancanza di una liquidazione delle spese di causa può contestare l'entità della richiesta, ma questa è una questione di fatto.
      Zucchetti Sg srl