Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento

  • Carmela d'Angelo

    AVERSA (CE)
    22/01/2018 18:14

    Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento

    Buonasera, mi è pervenuto avviso di liquidazione di imposta di registro di una sentenza relativa ad un giudizio nel quale il fallimento si è costituito in prosieguo; detta sentenza, quindi, è stata emessa nel corso del fallimento. Questo credito va considerato prededucibile, ma nella gradazione tra i prededucibili va pagato dopo il compenso del legale e del Curatore. Aggiungo di aver pagato già il Campione Fallimentare. Grazie attendo risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/01/2018 20:08

      RE: Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento

      Certamente il credito per imposta di registro è prededucibile in quanto nasce dalla registrazione della sentenza, avvenuta in pendenza di fallimento con partecipazione alla causa del curatore. Se l'attivo non è sufficiente a pagare tutte le prededuzioni, bisogna fare una graduazione tra le stesse e, nell'attuare tale graduazione, il credito per imposta di registro gode del privilegio speciale di grado settimo, per cui sicuramente va collocato dopo il compenso del curatore e del legale della procedura.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Casadei Gardini

        FORLI' (FC)
        21/02/2019 15:09

        RE: RE: Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento

        Buongiorno, ho un caso simile a quello del collega nel senso che mi è pervenuto avviso di liquidazione per imposta di registro a seguito di una sentenza relativa ad un giudizio nel quale il fallimento si è costituito, anche detta sentenza, quindi, è stata emessa nel corso del fallimento.
        Posto che tale credito è certamente da considerarsi come prededucibile, mi chiedevo se in caso in cui l'attivo del fallimento fosse costituito unicamente da attivo derivante dalla cessione di un immobile sul quale grava un credito con privilegio ipotecario, detto credito prededucibile vada soddisfatto prima del creditore ipotecario.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/02/2019 20:11

          RE: RE: RE: Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento

          Trattandosi di una spesa prededucibile, di carattere specifico all'oggetto della causa o, quanto meno generale nell'ambito dei beni mobili, la mancanza di ricavato mobiliare ela presenza soltanto di ricavato immobiliare fa sì che al pagamento della spesa di registro non partecipi il ricavato immobiliare , da assegnare al creditore ipotecario sullo stesso.
          Zucchetti SG srl
          • MICHELE FESANI

            RIMINI
            11/10/2021 12:18

            RE: RE: RE: RE: Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento

            Buongiorno,
            in un fallimento si è realizzato dell'attivo unicamente dall'incasso di alcuni crediti per cause iniziate successivamente alla dichiarazione di fallimento totale realizzato 210. Solo una causa ha portato al realizzo dell'attivo di 190 le altre due sono state totalmente negative e si sono poi realizzati euro 20 (di cui iva 10 per semplicità) dalla vendita di merce.
            Stante l'insufficienza dell'attivo realizzato per il pagamento delle spese prededucibili (pari a 210) si procederà al riparto dell'attivo mediante graduazione delle prededuzioni.
            Si riportano le prededuzioni ed i gradi di preferenza (con classificazione Fallco) come segue:
            Spese di giustizia euro 100 (pref. A1.1)
            dipendenti privilegi generali prededucibili euro 50 (pref A3.5)
            spese legali per cause euro 40 (pref. A4.1)
            imposta di registro sulla sentenza della causa vinta euro 10 (pref G7.1)
            imposta di registro sulle sentenze delle cause senza realizzo euro 20 (declassate al chirografo)
            iva vendita merce (G19.1) euro 10.
            A questo punto si chiede, tenendo conto che l'imposta di registro è un privilegio speciale, se è corretto declassare al chirografo l'imposta riferita alle cause sulle quali non si è realizzato alcun attivo non essendoci un bene (o un realizzo mobiliare) su cui esercitarla (euro 20) e pagare l'iva con grado successivo (euro 10).
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              11/10/2021 19:27

              RE: RE: RE: RE: RE: Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento

              E' pacifico, perché lo dispone l'ult. comma dell'art. 111bis l. fall. che, in caso di insufficienza dell'attivo a soddisfare tutte le prededuzioni, si ricorre alla graduazione, ma rimane ancora irrisolto il problema di come considerare, all'interno di tale graduazione, i crediti assistiti da privilegio speciale in mancanza del o dei beni oggetto del privilegio.
              La soluzione preferibile che abbiamo sempre proposto, è che anche nell'ambito delle prededuzioni, quando va effettuata la graduazione, si applichino poi le regole stabilite per i privilegi attribuiti, così come opererebbero se si trattasse di crediti concorsuali, con conseguente degradazione al chirografo (sempre nell'ambito delle prededuzioni) dei crediti privilegiati speciali che non trovano il bene gravato su cui soddisfarsi. Pertanto la sua proposta è condivisibile.
              Zucchetti SG srl
    • Filippo Pellegrino

      Tricesimo (UD)
      23/09/2022 12:52

      RE: Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento

      Buongiorno, nel caso in cui pervenga alla fallita avviso di liquidazione in solido dell'imposta di registro relativa ad una sentenza del Giudice di Pace emessa successivamente al fallimento, relativa ad una causa non riassunta dal curatore e che quindi si sarebbe dovuta estinguere con il fallimento, come comportarsi? Ritenete possibile fare un'istanza di autotutela per l'annullamento dell'avviso, che rimarrebbe a carico solo di controparte?
      grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        26/09/2022 21:56

        RE: RE: Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento

        Il punto di partenza per affrontare la questione è il seguente principio, elaborato da dottrina e giurisprudenza prevalenti, in applicazione del (decisamente laconico) primo comma dell'art. 52 l.fall.: "il credito ha natura concorsuale qualora il relativo presupposto si sia verificato anteriormente all'inizio della procedura fallimentare; ciò anche se l'accertamento del credito da parte dell'amministrazione finanziaria avvenga in epoca successiva".

        Da tale principio discende che, poiché il presupposto del tributo non è la causa ma la sentenza che ne è l'atto conclusivo, la sentenza è stata emessa post fallimento e quindi la relativa imposta di registro è debito della massa e non concorsuale.


        Nel quesito si parla di una "causa non riassunta dal curatore e che quindi si sarebbe dovuta estinguere con il fallimento", ma:

        - se è stato emesso un atto giudiziario (sentenza), è certo che la causa sia stata riassunta; se non lo ha fatto il fallimento, evidentemente l'ha fatto controparte

        - l'eventuale omessa o irregolare notifica della riassunzione alla controparte è un vizio rilevabile d'ufficio e quindi, a nostro parere (ma una verifica può sempre essere fatta), se il giudice di pace ha emesso una sentenza la causa è stata correttamente riassunta

        - che l'ex fallito ora fallimento non si sia costituito non rileva ai fini della qualità di parte processuale: anche il contumace è parte (e quindi fra l'altro di soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di registro).
        • Emanuela Levi

          Milano
          13/10/2022 10:53

          RE: RE: RE: Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento

          buongiorno sono curatrice di un fallimento e mi è stato notificato in questi giorni avviso di liquidazione per imposta di registro su sentenza emessa da GdP; non avevo conoscenza di questo procedimento e controparte non sapeva dell'intervenuto fallimento.
          Ho chiesto a controparte di procedere al pagamento ma non mi sembra intenzionata. temo o di dover pagare poichè i termini per appellare sono decorsi e poi forse costerebbe di più appellare la sentenza.
          Grazie per la risposta che potrete darmi
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            14/10/2022 15:45

            RE: RE: RE: RE: Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento

            Anche per i giudizi avanti il Giudice di Pace vale il disposto dell'art. 43 l.fall., che recita "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo".

            Se il Curatore non ne ha chiesto la riassunzione, e controparte nemmeno perché non sapeva del fallimento, riteniamo che il giudizio si sia estinto, la sentenza sia stata emessa illegittimamente, e pertanto l'imposta di registro non sia dovuta.

            Poi, se non si riuscisse a ottenere un annullamento in autotutela, la scelta fra pagamento e contenzioso è valutazione di mera convenienza, da sottoporre al Comitato dei Creditori e al Giudice Delegato.
            • Claudio Gelli

              GENOVA
              17/10/2022 17:41

              RE: RE: RE: RE: RE: Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento

              Buongiorno
              il fallimento ha affrontato diverse cause con diversi gradi di giudizio e non ha pagato le imposte di registro in quanto l'attivo presumibile non permetteva il pagamento integrale delle prededuzioni, pertanto si è deciso di non pagare alcuna prededuzioni al fine di graduarle se eventualmente fosse stato necessario.
              Recentemente la procedura ha incassato una somma tale che permette di pagare le prededuzioni al 100% e i privilegiati ex art 2751 bis n. 1 in percentuale.
              Le imposte di registro non versate sono diventate cartelle con sanzioni, interessi ed aggi ecc.
              Riterrei opportuno inserire nel riparto le imposte di registro tra le prededuzioni al netto delle sanzioni ed interessi che a mio avviso non sono dovuti.
              Cosa ne pensate?
              Saluti
              • Stefano Andreani - Firenze
                Luca Corvi - Como

                27/10/2022 13:49

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento

                Per quanto riguarda la debenza delle sanzioni, la risposta è nell'art. 6, V comma, del D.P.R. 472/97 ("Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie"), che recita "Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore": certamente una chiara disposizione di legge, l'art. 111-bis l.fall., costituisce forza maggiore.

                Per quanto riguarda gli interessi, il decreto MEF 21/5/2009 ("Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi") prevede le seguenti tipologie: interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per dilazione del pagamento, per la sospensione amministrativa, per pagamenti rateali e per ritardato pagamento; poiché, stante sempre il dettato dell'art. 111-bis l.fall., riteniamo non si possa parlare di ritardato pagamento, anche gli interessi sono, a nostro avviso, non dovuti.
    • Sara Magnani

      Parma
      26/01/2024 15:09

      RE: Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento

      Ho ricevuto domanda di ammissione ad una liquidazione giudiziale da parte di Agenzia Entrate per imposta di Registro su Registrazione Sentenza del 2021. Mi chiede l'ammissione in prededuzione. E' corretto essendo atto antecedente alla procedura?
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        26/01/2024 19:59

        RE: RE: Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento

        Non è chiaro se la sentenza oggetto della registrazione è intervenuta prima o dopo la dichiarazione di fallimento in quanto ci dice la data della registrazione nel 2021 ma non la data della dichiarazione di fallimento; inoltre nella intestazione accenna ad "Imposta di registro sentenza emessa successivamente al fallimento" e nel corpo della domanda parla di "atto antecedente alla procedura".
        Ad ogni modo il diritto al pagamento della imposta di registro trova la sua fonte nella registrazione, in quanto l'art. 37 DPR n. 131 del 1986 stabilisce che sono soggetti ad imposta "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere". Pertanto, se la registrazione (cui segue la liquidazione dell'imposta) è avvenuta anteriormente all'apertura del fallimento il credito è concorsuale, se successiva è prededucibile
        Zucchetti