Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Bene gravato da ipoteca

  • Francesco Maria Pecora

    Cosenza
    09/03/2017 11:25

    Bene gravato da ipoteca

    Devo procedere alla vendita di un immobile dell'attivo fallimentare gravato da ipoteca giudiziale. Tale ipoteca è stata iscritta da uno dei creditori del fallimento per crediti privilegaiati derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Della vendita deve essere informato il creditore con ipoteca sul bene? Se il bene viene venduto ad un valore inferiore a detta ipoteca la stessa può essere cancellata? Il creditore che vanta un credito superiore al valore della casa può presentare offerta di compensazione con quanto dovutogli? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/03/2017 19:35

      RE: Bene gravato da ipoteca

      Si il creditore ipotecario deve essere notiziato con le modalità e i tempi di cui al terzo comma dell'art. 107.
      La cancellazione dell'ipoteca è collegata alla vendita del bene ipotecato e al pagamento del relativo prezzo, dopo di che, infatti, il giudice delegato, a norma del secondo comma dell'art. 108, può emanare il decreto di cancellazione (è quello che si chiama effetto purgativo delle vendite coattive) e non è collegato alla soddisfazione del creditore, il quale riceverà in via ipotecaria il ricavato (detratte le spese) sino al limite di capienza; se il ricavato del bene non è sufficiente all'integrale soddisfazione del creditore ipotecario, questi passa in chirografo per la parte residua non pagata.
      Il creditore che vanta un credito superiore al valore della casa può presentare offerta di compensazione con quanto dovutogli? Non capiamo la domanda, nel senso che non capiamo con quale debito il creditore potrebbe compensare il suo credito. Forse lei pensa ad un acquisto del bene da parte dello stesso creditore ipotecario e alla possibilità di compensare il suo credito con il suo debito per il pagamento del prezzo, ma se è questa la sua domanda la risposta è negativa, per mancanza di reciprocità tra i contrapposti crediti.
      Una compensazione di fatto avviene in ipotesi di assegnazione del bene, nella specifica fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 589 cpc, ma è superfluo illustrare questa possibilità perché l'assegnazione non è ammessa in sede fallimentare.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Maria Pecora

        Cosenza
        15/03/2017 15:30

        RE: RE: Bene gravato da ipoteca

        Il creditore ha iscritto ipoteca sull'immobile per il mancato pagamento di stipendi e TFR, nel momento in cui il bene viene venduto e lui soddisfatto parzialmente non dovrebbe comunque rimanere tra i privilegiati per la parte residua da ricevere? Perchè dovrebbe essere declassato nei chirografari?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/03/2017 17:11

          RE: RE: RE: Bene gravato da ipoteca

          Sono questioni diverse. Ossia, il principio è che il creditore ipotecario- come qualsiasi creditore che abbia una garanzia specifica quale anche il pegno o un privilegio speciale- partecipa alla distribuzione nei limiti di capienza del ricavato dal bene gravato e, quindi per il residuo non soddisfatto passa al chirografo. Se lo stesso creditore ha ottenuto l'ammissione al passivo, oltre che come ipotecario, anche come privilegiato generale, è chiaro che conserva questa qualifica anche per la parte incapiente. Anzi, qualora, ad esempio, il curatore, prima ancora di vendere l'immobile gravato da ipoteca, facesse un riparto dei ricavi mobiliari in favore dei dipendenti, dovrebbe soddisfare anche il dipendente che, oltre a godere del privilegio di cui all'art. 2751bis c.c., abbia iscritto ipoteca su un immobile.
          Noi abbiamo esposto il principio derivante dall'incapienza sul bene gravato da ipoteca, il resto dipende da quanto è stato disposto nello stato passivo, essendo evidente che il dipendente ipotecario, se è stato ammesso solo in tale veste, e non anche quale privilegiato, non può godere del privilegio e , in caso di incapienza, passa per il residuo in chirografo.
          Zucchetti SG srl
          • Cinzia Cioni

            PRATO
            24/05/2019 11:46

            RE: RE: RE: RE: Bene gravato da ipoteca

            Buongiorno,
            mi trovo ad analizzare il caso seguente:

            esecuzione promossa da creditore fondiario ante fallimento, in cui sono intervenuti altri creditori; al momento dell'apertura della procedura concorsuale tutti gli immobili erano già stati trasferiti agli aggiudicatari e l'esecuzione era (ed è tutt'ora) pendente solo per quel che concerne la distribuzione del ricavato.

            Il creditore fondiario si è insinuato nello Stato Passivo chiedendo il riconoscimento del credito ipotecario al fine di ottenere dal GE l'attribuzione delle somme (seppur in via provvisoria) riscosse dalla vendita esecutiva.

            Da un punto di vista pratico, chiedo:

            1) in sede di esame dello Stato Passivo, la Banca va ammessa per il totale del credito a lei spettante con riconoscimento in toto della somma insinuata in via ipotecaria?
            2) oppure, essendo la sottoscritta curatrice già consapevole che l'importo ricavato dalla vendita dei beni non è sufficiente a coprire l'intero credito ipotecario dell'istituto, è necessario già degradare la differenza che non trova capienza a credito chirografario?
            3) oppure, ancora, non essendo presente nell'attivo fallimentare il bene oggetto di ipoteca, l'intero credito va al chirografo?

            Quanto sopra vale anche per gli altri creditori intervenuti nell'esecuzione (ed insinuati al fallimento), titolari di credito ipotecario con grado inferiore al creditore fondiario che, pertanto, non verranno soddisfatti come creditori ipotecari, ma seguendo le rispettive cause di prelazione di cui sono titolari.

            Ringrazio anticipatamente.
            Saluti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              27/05/2019 19:17

              RE: RE: RE: RE: RE: Bene gravato da ipoteca

              In sede di esame dello stato passivo, la Banca va ammessa per il totale del credito a lei spettante, come se non avesse effettuato l'esecuzione individuale, con collocazione ipotecaria in quanto il bene anche se già alienato è stato utilizzato comunque per la sua garanzia. In sede di riparto, poi vanno calcolate le spese speciali inerenti al bene gravato (se non calcolate già nella fase dell'esecuzione al momento della attribuzione della somma), la quota delle spese generali che in proporzione sarebbero state soddisfatte anche col ricavato del bene ipotecato ove questo fosse stato venduto in sede fallimentare, e i privilegi immobiliari prioritari, a norma dell'art. 2748, co. 2, c.c., nonché, ovviamente quanto attribuito a detto creditore in sede esecutiva. Di conseguenza, il creditore fondiario mantiene un diritto al riparto solo ove abbia percepito in sede esecutiva meno di quanto gli competerebbe in sede concorsuale, giacchè se, fatti gli accennati calcoli, ha ricevuto di più nell'esecuzione individuale, è tenuto alla restituzione del surplus al fallimento. Naturalmente, qualora il creditore fondiario conservi un diritto al riparto dopo che gli è stato assegnato l'intero ricavato della liquidazione dell'immobile ipotecato, tale residuo credito, con trovando capienza sul bene oggetto della sua garanzia, degrada in chirografo.
              Per quanto riguarda gli altri creditori, bisogna sapere se anche questi sono creditori fondiari o non, come è più probabile. Costoro, se non sono creditori fondiari, non possono partecipare all'esecuzione individuale dopo la dichiarazione di fallimento per il divieto posto dall'art. 51 l.fall.; se sono creditori fondiari, vale il discorso fatto in precedenza.
              Zucchetti SG srl
              • Cinzia Cioni

                PRATO
                27/05/2019 20:00

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bene gravato da ipoteca

                Grazie per la gentile risposta.
                Bene per quel che concerne il credito fondiario vantato dalla Banca.
                Non mi è chiaro invece, con riferimento agli altri creditori, non fondiari (come avevate correttamente ipotizzato), se, in sede di ammissione allo stato passivo, siano comunque da ammettere con riconoscimento della prelazione ipotecaria di grado X, precisando che in sede di successivo riparto, fatti gli opportuni calcoli ed accertata l'incapienza delle somme ricavate dalla vendita del bene gravato, verranno degradati in privilegio/chirografo secondo quanto previsto dalla legge
                oppure
                posso già escludere il loro diritto di prelazione ipotecario, in quanto, come detto, il retratto attivo non è sufficiente nemmeno a soddisfare il fondiario?
                Vi ringrazio nuovamente
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  28/05/2019 20:12

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bene gravato da ipoteca

                  Il credito dei creditori non fondiari va ammesso in via ipotecaria per le stesse ragioni che abbiamo detto per l'ammissione ipotecaria del creditore fondiario; al momento del riparto si valuterà se i creditori ipotecari trovano capienza sul bene riservato alla loro garanzia e, in caso negativo, vengono retrocessi al chirografo.
                  Visto che già sa che si verificherà proprio questa situazione, lei chiede se può anticipare, già al momento della formazione dello stato passivo, l'ammissione al chirografo, ma la Cassazione ha escluso questa soluzione con riferimento ai privilegi speciali quando non esiste all'attivo il bene oggetto del privilegio (la questione è sorta ripetutamente per il privilegio di rivalsa Iva). Questa soluzione è stata criticata e anche temperata dicendosi che l'ammissione al chirografo è possibile ove si abbia la sicurezza che il bene non esiste e non potrà mai essere acquisito all'attivo fallimentare; tuttavia, nel caso di specie, considerato che il passaggio al chirografo dei creditori ipotecari sarebbe determinato dall'assorbimento dell'intero ricavato da parte del creditore fondiario, che è un dato molto probabile ma non definitivamente certo, pensiamo sia meglio e più tranquillante per il curatore seguire la linea dell'ammissione ipotecaria, riservando al futuro la valutazione della effettiva capienza e del passaggio al chirografo per la parte incapiente.
                  Zucchetti SG srl