Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Cessione di azienda con accollo di debiti

  • Paolo Croppo

    SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
    26/06/2018 14:19

    Cessione di azienda con accollo di debiti

    Una società di capitali (srl) costituisce una società partecipata al 100% e le affitta la propria azienda produttiva, trasferendole altresì l'intero personale dipendente a norma dell'art. 2112 del C.C.; alcuni mesi dopo la medesima società richiede l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva; al termine del "periodo di riserva", concessole dal Tribunale, tuttavia, viene dichiarato il fallimento della proponente. L'affitto di azienda con la società partecipata resiste al fallimento e non viene revocato.
    Qualora un soggetto terzo manifesti l'interesse ad acquistare (dal fallimento) sia l'azienda della società fallita (concessa in affitto alla controllata) che le quote della società controllata stessa, e si proponga di pagare il tutto mediante accollo liberatorio, da eseguirsi anche mediante accordo sindacale, di debiti per TFR (per la sola parte di TFR rimasta in azienda e non anche per la quota maturata e non versata al fondo di Tesoreria Inps e/o ai fondi di previdenza, che resterebbero quindi non soddisfatti) dei dipendenti maturati in capo alla società fallita ante e post domanda di concordato preventivo con riserva, ci si chiede:

    a. l'operazione è possibile?
    b. può sussistere una ipotesi di violazione della par condicio creditorum?
    c. come si coordinerebbe l'accollo in caso di sussistenza di creditori prededucibili in capo al fallimento non soddisfatti (ipotesi di violazione della par condicio creditorum)?

    Il curatore fallimentare.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/06/2018 10:15

      RE: Cessione di azienda con accollo di debiti

      L'operazione è possibile nei limiti in cui non lede la par condicio, posto che l'ult. comma dell'art. 105 l.f.- che tratta della vendita dell'azienda nel fallimento, stabilisce espressamente che "Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti". Ossia, al di là di ogni valutazione economica sulla convenienza del prezzo pagato seppur mediante accollo, tale forma di pagamento dei debiti di lavoro richiede che tutte le prededuzioni e eventuali crediti con collocazione anteriore siano soddisfatti.
      Zucchetti SG srl
      • Silvia Rogai

        Prato
        11/02/2021 15:20

        RE: RE: Cessione di azienda con accollo di debiti

        In relazione al quesito posto sub b), chiedo se, in caso di accollo del TFR dei dipendenti trasferiti, nell'ambito dell'art. 105 l.f., a vostro parere la par condicio creditorum risulti lesa ove, pur in presenza di pagamento integrale di tutte le prededuzioni e crediti con collocazione anteriore, non sia ad oggi possibile garantire il pagamento del 100% dei privilegiati dipendenti ex art. 2751-bis n. 1 (o INPS in surroga) ma solo di una percentuale (nel caso di specie circa il 70%).
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/02/2021 19:58

          RE: RE: RE: Cessione di azienda con accollo di debiti

          La risposta precedente riguardava genericamente l'accollo di debiti quale forma di pagamento del prezzo della cessione dell'azienda; ora si fa specifico riferimento all'accollo dei debiti verso i dipendenti, per i quali il principio precedentemente espresso va rapportato alla regolamentazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 2112 c.c. per il quale il cessionario risponde in solido con il cedente dei debiti di lavoro, salvo liberazione del cedente con le modalità richiamate dalla norma. Quanto al rapporto di lavoro, quindi, il cessionario si accollerebbe un debito che è già a suo carico, seppur in solido, per cui l'accollo avrebbe la valenza di rinuncia a rivalersi del suo credito nei confronti del condebitore e, pertanto, più che di pagamento del prezzo mediante accollo di debiti si tratterebbe di pagamento del prezzo mediante rinuncia ad un credito proprio, quello di rivalsa, per cui si torna al principio di cui all'ult. comma dell'art. 105 l. fall.
          Ossia, ammesso che il prezzo per l'azienda sia 100, il cessionario ne paga 70 perché si accolla 30 o perché rinuncia al suo credito di rivalsa di 30 per aver corrisposto questa quota ai dipendenti in pagamento dei debiti del cedente; comunque si configuri l'operazione, al fallimento arrivano 70 e l'acquirente paga per intero il debito che si è accollato o si paga per intero il suo credito di 30. Poiché questo credito è equiparabile, nel caso a quello degli altri dipendenti, si tratta di vedere, per stabilire se vi è lesione del parità di trattamento, se gli altri dipendenti vengono soddisfatti per intero o no.
          Nella rappresentazione da lei data, sembrerebbe di no.
          Zucchetti SG srl