Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

dipendente non insinuato - fallimento chiuso

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    10/09/2018 09:31

    dipendente non insinuato - fallimento chiuso

    Sono stata nominata Curatore di fallimento di srl, aperto a fine dicembre 2015 e chiuso al 31.12.2017, per il quale nessun dipendente ha presentato istanza di insinuazione al passivo; la sottoscritta curatrice inviò la comunicazione ex art. 92 ai pochi nominativi individuati nella incompleta documentazione pervenuta dall'amministratore della società fallita, dalla quale non era emersa documentazione concernente pendenze nei confronti di lavoratori, pertanto suddetta comunicazione non fu trasmessa ad alcun dipendente in quanto non disponibile alla Curatela. Si fa presente che la documentazione rinvenuta era oltretutto relativa ad anni 2010-2011-2012, e non oltre.
    Fatte queste premesse, l'attivo realizzato è stato sufficiente a coprire le spese di procedura e il minimo compenso alla Curatela (si parla di € 3000 di attivo).
    Ad oggi, a settembre 2018, un ex dipendente della società fallita contatta la Curatela per accedere al fondo di garanzia INPS per il proprio TFR; tale dipendente rileva la mancata ricezione di comunicazione di fallimento, e comunica alla Curatela di aver posto in essere (in data non nota) procedura di recupero del credito con decreto ingiuntivo, di cui la Curatela non era assolutamente a conoscenza, per assoluta incompletezza e inattendibilità della documentazione pervenuta, come esposto in relazione ex art. 33; si chiede:
    - conferma che il fallimento non possa in alcun modo essere riaperto per una circostanza simile;
    - conoscenza su eventuali possibilità per il dipendente di recupero del TFR tramite Fondo di Garanzia pur in assenza di stato passivo comprendente il proprio credito;
    - eventuali responsabilità della Curatela.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/09/2018 20:16

      RE: dipendente non insinuato - fallimento chiuso

      Sicuramente il fallimento non può essere riaperto a seguito della pretesa avanzata dal lavoratore posto che l'art. 121 individua i casi di riapertura nelle ipotesi di chiusura ai sensi dei numeri 3 e 4 dell'art. 118, "quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi".
      E' molto probabile che il lavoratore riesca ad accedere al Fondo di garanzia per recuperare il TFR dall'Inps dimostrando che non si è insinuato al fallimento, ora chiuso, per mancata comunicazione dell'avviso di cui all'art. 92 l.fall.
      Se il lavoratore non riesce ad accedere al fondo potrebbe lamentare che la responsabilità è della curatela che non gli ha consentito di insinuarsi al passivo, che avrebbe consentito il facile recupero del TFR (anche quindi se l'attivo fallimentare non avesse consentito il pagamento), ma questa eventuale responsabilità della curatela va valutata in concreto in relazione alla situazione di fatto in quanto si tratta di accertare se vi è stata una mancanza di diligenza nella omessa comunicazione dell'intervenuto fallimento al lavoratore interessato. Alla luce della descrizione della situazione da lei fatta dovrebbe essere esclusa ogni responsabilità, ma ripetiamo la questione va valutata in fatto in base anche agli accertamenti da lei svolti e dall'accuratezza degli stessi per individuare i creditori.
      Zucchetti SG srl