Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

art 78 L.F. - CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

  • Claudio Dragone

    ROMA
    12/06/2018 18:09

    art 78 L.F. - CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

    Buonasera, sono stato il legale di una società fallita nel 2001.
    La società aveva un conto corrente presso una nota banca. Oggi, a ben 17 anni dalla dichiarazione di fallimento, lo stesso istituto di credito notifica, a quelli che erano fideiussori della società fallita, diffida di pagamento per un saldo debitore di conto corrente e di un contratto di finanziamanto alla data del 31/05/2018.
    Considerando che la banca si riferisce ad un saldo alla data del 31/5/2018, immagino che non abbia sciolto il contratto di conto corrente alla data del fallimento della società (anno 2001) come previsto dall'art 78 l.f.
    La mia domanda è questa: può oggi la banca avanzare pretese nei confronti di quelli che erano i fideiussori della società fallita? Oppure il contratto di conto corrente deve essere considerato sciolto alla data del fallimento della società e, pertanto, passati ormai 17 anni senza alcuna comunicazione l'eventuale debito deve essere considerato prescritto? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/06/2018 16:27

      RE: art 78 L.F. - CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

      Il contratto di conto corrente si è sicuramente sciolto con la sentenza dichiarativa di fallimento a norma dell'art.78,che anche nel testo ante riforma determinava lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente a seguito del fallimento del correntista. Tanto comporta il venir meno della fideiussione che garantiva le obbligazioni del correntista verso la banca per i rapporti sorti successivamente a tale evento (art.1956 c.c.), ma non fa venir meno la garanzia peri rapporti pregressi.
      Dalle poche notizie che ci fornisce, ci sembra di capire che la banca faccia valere la fideiussione proprio per le obbligazioni pregresse,adeguandole con il calcolo degli interessi alla data del 51.5.2018. Se è cosi, il problema si sposta sulla decadenza e prescrizione e, dando per scontato (perché compreso nei moduli di tutte le banche) la deroga all'art. 1957 c.c., il credito della banca verso il fideiussore si prescfrivein dieci anni, nonostante qyalche voce che ritiene applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. quando si tratta solo di interessi. Se così fosse, la banca potrebbe aggiornare il suo estratto alla scadenza dei dieci anni dalla data del fallimento, tuttavia l'ult. Comma dell'art. 1957 c.c. dispone che lìistanza proposta contro il debitore principale interrompe la prescrizione anche contro il fideiussore e la domanda di insinuazione al passivo ha la funziione di interrompoere la prescrizione, per cui già il termine iniziale di decorso della prescrizione si sposta a tale momento. Inoltre, sorge il problema di stabilire se nei confronti dei fideiussori si applica il disposto dell'art.94 l.f, per il quale l'interruzione si protrae per l'intera procedura fallimentareoi crediamo di no, riguardando la norma gli effetti della domanda di insinuazione nel fallimento, ma non verso gli estranei fideiussori.
      Zucchetti Sg Srl