Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Successioni esecuzioni -Fondiaria/Ordinaria nel tempo

  • Paolo Dominici

    MACERATA FELTRIA (PU)
    06/02/2021 11:00

    Successioni esecuzioni -Fondiaria/Ordinaria nel tempo

    Buongiorno,

    di seguito il quesito che mi sto ponendo e che vorrei sottoporre alla Vs. cortese attenzione:

    alla data di apertura di una procedura fallimentare erano già pendenti delle procedure esecutive, immobiliare (creditore Fondiario) e in data precedente mobiliare ad istanza di creditore ordinario il quale aveva precedentemente agito presso terzi, ottenendo l'assegnazione del canone di locazione relativo all'immobile gravato dal mutuo fondiario di cui alla relativa successiva esecuzione immobiliare, condotto in locazione da soggetto terzo.

    Fallita la debitrice, la curatela subentrava nell'esecuzione mobiliare chiedendo ed ottenendo l'assegnazione dei canoni di locazione precedentemente assegnati in favore del creditore che aveva agito singolarmente.

    Conseguentemente il terzo pignorato ha iniziato a versare i canoni alla curatela.

    La Curatela interveniva altresì nella esecuzione immobiliare radicata dal creditore fondiario.

    Il Giudice dell'esecuzione immobiliare, ravvisati i presupposti del fondiario, escludeva la richiesta interruzione del processo esecutivo formalizzata dalla curatela nominando delegato alle vendite e custode soggetto terzo.

    Successivamente il custode ha richiesto al terzo pignorato, nell'ambito della predetta precedente esecuzione presso terzi, il versamento dei canoni di locazione dell'immobile che stava già versando alla curatela, in forza del privilegio fondiario.

    Quanto sopra premesso di seguito il quesito:

    i canoni di locazione, prima del fallimento, erano stati già assegnati dal Giudice dell'esecuzione al creditore individuale con precedente provvedimento di assegnazione;

    al creditore individuale era succeduta la curatela come da precedente provvedimento del Giudice dell'esecuzione;

    a questo punto può, allo stato, il creditore fondiario pretendere i canoni in forza di provvedimento successivo ?

    Se la curatela non fosse intervenuta nella esecuzione presso terzi relativa ai canoni, avrebbe potuto il creditore fondiario far valere il proprio privilegio anche a fronte di un provvedimento di assegnazione precedente in favore del terzo creditore individuale?

    In buona sostanza acquisendo il credito pignorato (canoni locazione) in favore della massa dei creditori, la curatela non mantiene il diritto di riscuotere quantomeno, sino all'importo pari al credito precedentemente pignorato ed assegnato in favore del creditore individuale, i relativi canoni?

    Ringraziando sin d'ora.
    Cordiali saluti.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/02/2021 19:00

      RE: Successioni esecuzioni -Fondiaria/Ordinaria nel tempo

      Il creditore fondiario, a norma dell'art. 42 TUB, ha diritto a iniziare e proseguire l'esecuzione sull'immobile ipotecato anche in pendenza di fallimento del debitore in deroga al disposto dell'art. 51 l. fall., e di ottenere il pagamento dei frutti civili, tra cui sono compresi i canoni di locazione. Questo nel caso in cui il conduttore versasse, all'atto del pignoramento fondiario i canoni al proprietario, ma nel caso non è così, perché era intervenuto un provvedimento di assegnazione dei canoni ad un terzo creditore che aveva effettuato un pignoramento presso terzi, ossia il conduttore. A fronte di un provvedimento del giudice dell'esecuzione mobiliare presso terzi, che assegna i canoni all'esecutante mobiliare, il creditore fondiario non può pretendere lui il pagamento degli stessi canoni, fin quando rimane in vigore il provvedimento giudiziario.
      Il fatto che attualmente i canoni vengono corrisposti al fallimento nulla cambia perché questi non percepisce detti canoni per avere la disponibilità dell'immobile locato, ma per il fatto che, a seguito del fallimento del debitore e della improcedibilità dell'esecuzione individuale presso terzi ex art. 51 l. fall., il curatore è subentrato, non nella posizione del fallito, ma del creditore procedente, per cui vale per il curatore lo stesso discorso sopra fatto per l'esecutante.
      A nostro avviso, pertanto, la curatela mantiene il diritto di riscuotere, sino all'importo pari al credito precedentemente pignorato ed assegnato in favore del creditore individuale, i relativi canoni.
      Zucchetti SG srl