Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ISTANZA TARDIVA DI AMMISSIONE AL PASSIVO PER FORNITURA ENERGIA/GAS ABITAZIONE FALLITO

  • Roberta Evandri

    Fermo
    20/09/2021 17:26

    ISTANZA TARDIVA DI AMMISSIONE AL PASSIVO PER FORNITURA ENERGIA/GAS ABITAZIONE FALLITO

    Sono Curatore di un fallimento di una ditta individuale.
    Mi viene trasmessa a fine agosto 2021 "istanza tardiva di ammissione al passivo" di Eni luce e gas per alcuni crediti ante fallimento e altri chiesti in prededuzione in quanto post apertura fallimento. Inoltre il creditore chiede che il Curatore dichiari di voler subentrare o meno nel contratto di fornitura del fallito.
    Premetto che trattasi di un contratto di fornitura stipulato dal fallito per l'erogazione di luce e gas presso la propria abitazione (immobile in cui risiede con contratto di locazione intestato al marito), rispetto al quale il Curatore non ha mai ricevuto solleciti da parte di Eni.
    I quesiti che mi sono posta sono i seguenti:
    - dovrei ammettere i crediti come richiesti in istanza anche se trattasi di fornitura per abitazione ove vi è la residenza del fallito
    - potrebbe trattarsi di istanza ultratardiva? Si sono tenute diverse udienze per l'esame dei progetti di stato passivo davanti al GD e il primo stato passivo con relativo decreto di esecutività è stato emesso a seguito della prima udienza tenutasi in data 10 ottobre 2019. Sarebbe dunque decorso il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Devo calcolare il suddetto termine dei 12 mesi a decorrere dal primo o dall'ultimo decreto di esecutività emesso dal GD e depositato in Cancelleria?
    - posso ora, sebbene ho ricevuto l'istanza di insinuazione al passivo, inviare pec di scioglimento dal contratto di fornitura all'Eni (sempre in considerazione del fatto che l'immobile rifornito è l'abitazione privata del fallito e non è mai stato acquisito al passivo fallimentare)?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/09/2021 17:21

      RE: ISTANZA TARDIVA DI AMMISSIONE AL PASSIVO PER FORNITURA ENERGIA/GAS ABITAZIONE FALLITO

      Ci pare di capire che il credito di Eni riguarda l'erogazione di luce e gas ad un appartamento che non è di proprietà del fallito (sembrerebbe fallita), ma in cui egli risiede in quanto preso in locazione dal marito in bonis e che, pertanto, detto immobile non è stato appreso al fallimento.
      Se le cose stanno così, lei:
      a-non deve fare alcuna comunicazione di sciogliersi o meno dal contratto di somministrazione in quanto l'erogazione non ariguarda un bene che fa oarte dell'attivo fallimentare; e questo anche nel caso che la locazione fosse intetsata al o alla fallita e se a lui fossero intestati anche i "contatori", perché si tratterebbe comunque di un rapporto (quello locativo) di natura personale estraneo al fallimento, con conseguente estraneità anche dei contratti di fornitura di energia.
      b- non deve riconoscere all'Eni alcun credito per il periodo post fallimento perché il bene non è del fallimento red anche per questa voce la conclusione sarebbe la stessa se il contratto fosse intestato al o alla fallita per le ragioni di cui sopra;
      c-per quanto riguarda il credito concorsuale anteriore al fallimento diventa importante sapere a chi è intestato il rapporto di locazione e i relativi contratti di fornitura. Se intestatario è soggetto diverso dal o dalla fallita, nessun credito può essere riconosciuto all'Eni, in quanto il debito e dell'intestatario; se invece questi era il fallito, il mancato pagamento delle erogazioni fornite costituisce un debito del fallito che l'Eni può far valere nel fallimento insinuandosi al passivo.
      Quanto alla tempestività della domanda lei deve prendere in considerazione il provvedimento finale di dichiarazione di esecutività delle domande tempestive posto che, come precisato anche dalla S. Corte, "In materia di fallimento, poichè il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo aver terminato l'esame di tutte le domande presentate tempestivamente, deve escludersi che nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi "tamquam non essent" e perciò privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui all'art. 101 l.fall." (Cass. 27 marzo 2018, n.7556; Cass. 18 gennaio 2018, n.1179; Cass. 1 giugno 2017, n. 13886; Cass. 11 luglio 2016, n.14099).
      Dalla data indicata decorre l'anno- al quale deve aggiungere i 31 giorni di sospensione estiva e i 63 giorni di sospensione di cui all'art. 36, co. 1 del d.l. n. 23 del 2020 per Covid (sospensione di tutti i termini processuali per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio)- che segna il limite per la presentazione delle domande tardive. Decorso tale tempo le domande di insinuazione pososno ancora essere pèroposte ma sono super tardive e devono sottostare al preventivo vaglio di ammissibilità dovendo l'istante dimostrae che il ritardo è dipeso da causa alui non imputabile (ult. comma art. 101 l. fall.).
      Zucchetti SG srl
      • Roberta Evandri

        Fermo
        12/10/2021 11:44

        RE: RE: ISTANZA TARDIVA DI AMMISSIONE AL PASSIVO PER FORNITURA ENERGIA/GAS ABITAZIONE FALLITO

        Grazie innanzitutto per il chiarimento.
        Dunque, alla luce di quanto sopra, considerando che il decreto di esecutività è del 10/10/2019, aggiungendo i 12 mesi previsti come termine per la presentazione delle istanze tardive, aggiungendo la sospensione feriale dei termini e il periodo di sospensione per Covid-19, il termine ultimo sarebbe scaduto nel mese di marzo 2021, mentre la pec con l'istanza di ammissione di Eni gas e luce mi è pervenuta il 30/08/2021.
        Dunque, è corretto considerare tale istanza supertardiva?
        In caso di risposta affermativa, al momento in cui procedo a depositare istanza per fissazione udienza al GD devo sottoporre tale questione al GD affinchè provveda ad effettuare il dovuto vaglio di ammissibilità ex lege richiesto?
        Grazie
        Roberta Evandri
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/10/2021 20:00

          RE: RE: RE: ISTANZA TARDIVA DI AMMISSIONE AL PASSIVO PER FORNITURA ENERGIA/GAS ABITAZIONE FALLITO

          Per la verità, se non andiamo errati, la scadenza di circa 15 mesi a decorrere dal 10.10.2019 cade nel gennaio 2021, ma la questione ha poca importanza, dato che la domanda dell'Eni è stata presentata il 30.8.2021, per cui sicuramente è una super tardiva.
          Queste possono essere presentate fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, ma l'istante deve fornire, a pena di inammissibilità, la prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
          La prima cosa da verificare, pertanto, è se l'Eni ha addotta qualche giustificazione del ritardo con cui ha trasmesso la domanda di insinuazione e vagliare se le eventuali giustificazioni hanno una qualche consistenza.
          Nella sua istanza per la fissazione dell'udienza è opportuno segnalare che si tratta di domanda super tardiva e indicare se il creditore ha addotto elementi per giustificare che la tardività non è a lui imputabile e la sua valutazione in proposito, perché il giudice, in caso di mancata giustificazione del ritardo o di giustificazione non plausibile, potrebbe scegliere di non fissare l'udienza e decidere immediatamente sulla inammissibilità; potrebbe, invece egualmente fissare l'udienza, e allora lei, nei 15 giorni precedenti deve depositare il progetto di stato passivo delle domande tardive, e ripetere quanto già detto circa l'inammissibilità ed esporrà le sua valutazioni nel merito.
          Zucchetti SG srl