Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Reclamo al Progetto di riparto

  • Alfredo Tacchetti

    Fermo
    02/09/2019 15:27

    Reclamo al Progetto di riparto

    Buongiorno,

    la mia Assistita Alfa, seppur ammessa al passivo del fallimento Beta con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1, è stata esclusa dal primo progetto di riparto parziale predisposto dal Curatore proprio in favore di tutti i creditori ammessi con il medesimo grado e privilegio. Orbene, si è reso necessario proporre reclamo ex art. 36 e 110 L.F.

    Con decreto, il Giudice Delegato ha fissato udienza per la comparizione delle parti e ha mandato al reclamante (il sottoscritto) per la notificazione del ricorso e del decreto al Curatore e ai creditori contro interessati.

    Il quesito è duplice:

    1) Cosa si intende per creditori contro interessati? Tutti i creditori ammessi allo stato passivo in quanto portatori di un interesse o solamente quelli inseriti nel singolo progetto di riparto perché dotati dello stesso grado e privilegio?

    A parer mio, la prima ipotesi appare più convincente.

    2) Non trattandosi di semplice comunicazione ai creditori, bensì di vera e propria notificazione, può ritenersi corretto utilizzare il domicilio che gli stessi hanno eletto in sede di domanda di ammissione al passivo e quindi –in caso di notifica a mezzo pec- utilizzare l'indirizzo pec comunicato al Curatore in quella sede?

    Personalmente ritengo corretto poter adoperare gli indirizzi pec che i creditori hanno comunicato al Curatore al fine di ricevere ogni comunicazione, in quanto il reclamo –pur aprendo un sub procedimento – ha natura di procedimento endo fallimentare.




    Grato di un vostro parere, porgo

    Cordiali Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/09/2019 20:31

      RE: Reclamo al Progetto di riparto

      Il procedimento ex art. 36, richiamato dall'art. 110, è abbastanza destrutturato, dato che, in netto contrasto con le analitiche indicazioni fornite dall'art. 26, qui la norma di cui all'art. 36 si limita a dire che "Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio". Un contraddittorio, comunque è necessario e questo spiega perché il giudice delegato abbia emesso il provvedimento da lei riportato; tuttavia, proprio la generalità della norma lascia ampio spazio alla ricostruzione procedurale.
      Non avremmo dubbi in proposito all'utilizzo della pec, che è strumento di comunicazione e trasmisisone ormai sostitutivo dei mezzi tradizionali, nel mentre quanto agli interessati, riteniamo che questi siano i creditori compresi nel riparto che dalla eventuale modifica del progetto di riparto a seguito dell'accoglimento del ricorso potrebbero risentire di quanto a loro favore previsto, e quindi tutti i crediti inclusi nel riparto con privilegio pari o inferiore a quello di cui si discute. Riguardando la contestazione l'omessa inclusione di un credito di un lavoratore nel progetto di riparto, è presumibile che l'accoglimento del reclamo possa portare ad una riduzione di quanto attribuito a tutti gli altri creditori, eccetto quelli di rango superiore, quali quelli per spese di giustizia ex art. 2755 c.c.
      Zucchetti SG srl