Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fallimento Snc - Vendita immobile intestato al socio fallito al 100% in regime di comunione dei beni

  • Daniele Lippi

    Genova
    01/09/2020 09:58

    Fallimento Snc - Vendita immobile intestato al socio fallito al 100% in regime di comunione dei beni

    Buongiorno,
    vorrei sottoporre un quesito derivante da una mia incertezza, dato il caso particolare che mi trovo ad affrontare.
    1- Fallimento di una SNC: un socio fallito è risultato unico intestatario di un immobile in comunione di beni.
    2- Il coniuge del socio fallito viene dichiarato anch'egli fallito in estensione ex art. 147 L.F. e, di conseguenza, si è aperta una nuova procedura fallimentare, con un proprio R.F.
    Preliminarmente evidenzio che allo stato sono il Curatore di entrambi le procedure.
    Atteso il disposto dell'art. 191 c.c., è opportuno procedere alla vendita dell'immobile nella misura del 50% per ciascuna quota, ovvero, come penso, è sufficiente che come Curatore del secondo fallimento rilasci una procura a vendere in favore del primo fallimento? E in questo secondo caso, è necessario una procura notarile?
    Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione che mi vorrete prestare.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/09/2020 20:08

      RE: Fallimento Snc - Vendita immobile intestato al socio fallito al 100% in regime di comunione dei beni

      Se abbiamo ben capito, il socio fallito per primo (il marito) è risultato aver scelto il regime patrimoniale della comunione die beni ma di essere unico intestatario di un immobile. In questa situazione la prima cosa da fare è verificare se detto bene, seppur intestato solo ad uno dei coniugi, faccia parte della comunione familiare o sia un bene personale, che non costituisce oggetto di comunione ai sensi dell'art. 179 c.c.
      In questo secondo caso (bene personale) l'immobile appartiene esclusivamente al marito, per cui va ceduto come bene del fallimento del marito e il ricavato entra nell'attivo di quel fallimento. Se, invece, si tratta di bene rientrante nella comunione, questa si è sciolta al momento della dichiarazione di fallimento del marito, giusto il disposto dell'art. 191 c.c., e si è trasformata in un ordinaria comproprietà al 50% per ciascun coniuge.
      In questo caso, essendo stato il fallimento esteso anche alla moglie comproprietaria, lei si trova a gestire due procedure, ciascuna delle quale ha al proprio attivo il 50% della proprietà dell'immobile, per cui può mettere in vendita l'intero immobile quale curatore dei due fallimenti, senza bisogno di mandati o deleghe o altro; il ricavato, detratte le spese, confluirà nell'attivo dei due fallimenti per la metà ciascuno.
      Zucchetti SG srl