Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Revocatoria Trust

  • Marcella Iannopoli

    Crotone
    13/07/2021 18:27

    Revocatoria Trust

    Buonasera,
    approfitto del Vostro prezioso contributo per esporVi il seguente quesito:
    la società Beta fino al marzo 2016 aveva una compagine sociale con tre Soci;
    dopo il mese di marzo 2016 il Socio " A" ( madre dei soci "B" e " C") esce dalla Società e cede le proprie quote sociali al valore nominale ai soci "B" e "C".
    Si premette che la Società in quel periodo era già in perdita; nello stesso anno viene istituito un "Trust" tra il socio uscente "A" in qualità di disponente e una Società s.r.l. in qualità di "Trustee" nonchè un terzo soggetto in qualità di "Guardiano".
    La Società snc successivamente fallisce.
    A tal fine, fermo restando la soggettività a revocatoria del "Trust", nel quale tra l'atro si fa analitica menzione della situazione debitoria pregressa della disponente, si chiede se oggi il Curatore abbia legittimazione attiva per agire in revocatoria ordinaria avverso il "Trust" istituito dall'ex socio della fallita snc.
    Personalmente, ho qualche dubbio su detta legittimazione attiva del Curatore a proporre la relativa azione, atteso che l'atto del "Trust" è stato posto in essere da un ex socio della snc non fallibile ex articolo 147 L.F. e infatti, non dichiarato fallito.
    Si evidenzia che non è più configurabile un'azione di estenzione di fallimento nei confronti dell'ex socio.
    D' altra parte però, ritengo che, il Curatore nel momento in cui impugna il "Trust", anche se istituito da un terzo, agisca sempre a tutela della massa dei creditori, alcuni dei quali già esistenti al momento dell'istituito "Trust" e che si sono insinuati nel fallimento.
    Detto ciò, vorrei conoscere la Vostra opinione sulla fattibilità dell'azione.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/07/2021 18:43

      RE: Revocatoria Trust

      La premessa è che la società Beta è una snc costituita da tre soci A, B e C, e che A nel marzo aprile del 2016 ha ceduto la propria quota a B e C, uscendo dalla società, presumiamo attuando la dovuta pubblicità presso il registro delle imprese. Nello stesso anno, ma non si conosce il mese, A conferisce i suoi beni in un trust. Successivamente, ma non si sa quando, la snc Beta viene dichiarata fallita e con essa i soci B e C, e non anche A, essendo evidentemente decorso l'anno dalla cessione della sua quota.
      In questo contesto il curatore del fallimento della snc Beta si chiede se può esercitare la revocatoria ordinaria per far dichiarare la inefficacia della conferimento nel trust da parte di A.
      Diciamo subito che, a nostro avviso, una tale azione non è proponibile, ma vediamo i vari passaggi per arrivare a tale conclusione.
      La prima cosa da verificare è se sono decorsi cinque anni dalla costituzione del trust, perché l'azione revocatoria si prescrive entro questo termine decorrente dalla data dell'atto che si impugna; e visto che il trust è stato costituito nel 2016- ma non ci ha detto iol mese- la questione della prescrizione diventa rilevante.
      Se supera questo ostacolo. bisogna tener conto che, a norma dell'art. 2290 c.c., nella s.n.c. il socio che abbia ceduto la propria quota risponde nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione. Posto che l'esercizio della revocatoria ordinaria presuppone che il soggetto agente possa vantare una pretesa creditoria il cui recupero verrebbe pregiudicato dall'atto di disponibilità impugnato, bisogna verificare se all'epoca della costituzione del trust vi erano dei creditori per crediti sorti prima della cessione, dei quali A risponde. Ma tanto non basta, perché bisogna anche vedere se, nel momento in cui viene esperita la revocatoria da parte di un creditore esista un creditore che abbia titolo per esercitare l'azione (anche sotto il profilo della prescrizione, che richiede di stanbilire se si applica nella specie la prescrizione ex art. 2949 c.c.- a nostro avviso no-)) .
      Tutto questo, tuttavia, non ha nulla a che fare con il curatore del fallimento della snc Beta. E' vero che il curatore può esercitare l'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall. ma riguarda sempre atti dispositivi compiuti del fallito, non da un soggetto estraneo al fallimento. Ossia il discorso fatto in precedenza per esporre la complessità della quesione varrebbe ove il conferimento dei beni in un trust l'avesse fatto il socio B o C, che sono stati dichiarati falliti, ma quello che ha fatto il l'ex socio A, orma uscito dalla società da più di cinque anni, non può interessare il curatore del fallimento sociale né quello degli altri soci
      Zucchetti SG srl