Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

accettazione eredità socio snc fallito

  • Giuseppe Cotto

    Asti
    24/06/2021 15:57

    accettazione eredità socio snc fallito

    Buongiorno,
    sono curatore di un fallimento di una s.n.c. dove sono falliti anche i due soci.
    Uno dei soci era proprietario per la quota di 1/4 di un immobile mentre le restanti quote erano del padre oggi deceduto, proprietario esclusivamente di tale bene.
    Ritenendo che la procedura possa giovare di una vendita per interno dell'immobile sto valutando la possibilità di procedere ex art. 35 L.F. mediante accettazione con beneficio di inventario da parte dell'erede fallita. Il ricorso può essere depositato direttamente dal Curatore? Per quanto riguarda le spese della procedura di accettazione, in quale modo dovranno essere imputate?
    Ulteriore dubbio riguarda gli adempimenti relativi alla dichiarazione di succesione e alle variazioni catastali con relativa imputazione delle spese derivanti. Come procedere?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/06/2021 19:16

      RE: accettazione eredità socio snc fallito

      Corretta l'accettazione con beneficio di inventario, previa autorizzazione del comitato creditori ex art. 35 l. fall.. Trattandosi di bene sopravvenuto, l'acquisizione va depurata delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, per cui valuti, in primo luogo l'opportunità e la convenienza di accettare.
      A questo punto lei chiede se il ricorso può essere presentato direttamente dal curatore. Orbene l'uso del termine "ricorso" fa pensare che lei si riferisca al ricorso per ottenere l'autorizzazione del comitato, che ovviamente va presentato da curatore, ma chiaramente lei intende riferirsi alla procedura di accettazione con bene ficio di inventario, che però non richiede un ricorso. L'accettazione, infatti, è un atto sostanziale (e non processuale) che consiste nella dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione di voler accettare l'eredità con beneficio di inventario e poi bisogna procedere all'inventario.
      E' una procedura non complicata, ma se si è nuovi è preferibile farsi assistere da un coadiutore (art. 32 co. 2) esperto in materia (potrebbe essere un geometra, ma molto dipende dalla consistenza dei beni), anche per procedere poi alla regolamentazione catastale .
      Ovviamente vi saranno delle spese da sopportare, che sono da considerare spese specifiche relative alla quota di immobile oggetto dell'accettazione beneficiata.
      Zucchetti Sg srl
      • Vanessa Fedeli

        FERMO
        19/07/2021 09:44

        RE: RE: accettazione eredità socio snc fallito

        Buongiorno, mi inserisco nella discussione per chiedere quanto segue. Quale Curatore, ho accettato con il beneficio d'inventario (previa autorizzazione) l'eredità devoluta al fallito dal genitore. Nell'eredità sono compresi degli immobili su cui era pendente procedura esecutiva in cui era già stata depositata istanza di vendita. Il fallimento è intervenuto. L'immobile è stato venduto e parte del ricavato è stato assegnato al fallimento che deve procedere in primis al pagamento dei debiti ereditari (come da inventario redatto a seguito dell'accettazione beneficiata), poi, se c'è residuo attivo, al pagamento dei creditori concorsuali insinuati al passivo.
        Chiedo se il ricavato della vendita dell'immobile ereditato si considera attivo nel fallimento per il calcolo del compenso del curatore e se il compenso è una passività che può essere pagata con tale ricavato. Preciso che i debiti ereditari che saranno pagati sono, in parte, anche debiti del fallimento (per rapporti di garanzia).
        L'importo ricavato dall'immobile è pressoché l'unico attivo del fallimento; se il compenso del curatore non rientrasse tra le passività necessarie alla ricostruzione e liquidazione dell'attivo ereditario, il compenso del curatore resterebbe a carico dell'erario, nel caso in cui con l'attivo si riuscisse a pagare solo i debiti ereditari.... credo che l'attività del Curatore, pur se si sostituisce a quella dell'erede, sia un'attività funzionale e necessaria e dunque il suo compenso possa essere pagato con l'attivo ereditario. Posso avere un Vs. parere? Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/07/2021 21:30

          RE: RE: RE: accettazione eredità socio snc fallito

          L'accettazione con beneficio di inventario non incide sul compenso, nel senso che con l'accettazione il bene è entrato nel patrimonio del fallito e l'accettazione beneficiata ha il solo scopo di non confondere i beni fallimentari con quelli ereditari in modo che il fallimento non paghi debiti ereditari con ricavo dei beni fallimentari.
          Ciò che rileva i fini del compenso è la modalità della vendita del bene ereditato. Lei non ci dice che tipo di esecuzione era in corso e parla di intevento del fallimento, il che farebbe pensare ad una esecuzione fondiaria nel corso della quale il fallimento è intervenuto a norma dell'art. 41Tub; se è così, la giurisprudenza più recente esclude che il ricavo di tale vendita possa essere considerato attivo realizzato su cui parametrare il compenso del curatore. Ha statuito, infatti, Cass. 06/06/2018, n.14631 che "Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita". Decisione, a nostro parere poco convincente per le ragioni più volte dette in questo Forum, ma che ha trovato conferma in Cass. 21/01/2020, n. 1175.
          Se invece non si trattava di esecuzione fondiaria, ma ordinaria promossa da un creditore al quale il curatore si è sostituito ex art. 107 l. fall. continuando l'esecuzione, il ricavato è integralmente del fallimento e quindi costituisce attivo realizzato al quale commisurare il compenso del curatore.
          Zucchetti SG srl
          • Vanessa Fedeli

            FERMO
            07/09/2021 17:08

            RE: RE: RE: RE: accettazione eredità socio snc fallito

            Buonasera, è stato fatto un intervento ex art. 41 tub nell'esecuzione intentata dal creditore fondiario sul bene A (creditore che è anche insinuato al passivo del fallimento ma in chirografo per fideiussione concessa dal fallito) e un intervento ex art. 107 lf in altra esecuzione intentata da creditore chirografario sui beni A e B. In entrambe le procedure era già stata chiesta la vendita. Poiché le due procedure avevano un bene in comune, il GE ne ha disposto la riunione estromettendo il creditore non fondiario a cui si è sostituito il fallimento.
            E' stato venduto solo il bene B sul quale non grava ipoteca fondiaria ed il ricavato (dedotte le spese) è stato assegnato al Fallimento.
            Ora, fermo restando la separazione tra l'attivo ereditario e quello fallimentare (pressoché nullo quest'ultimo) ritengo, come mi pare di leggere anche nella vs. risposta, che la liquidazione del compenso del Curatore vada commisurata anche sulla base dell'attivo ricavato dall'immobile.
            Mi chiedo però se tale compenso può essere pagato con i soldi dell'attivo ereditario e dunque se è una spesa in prededuzione prima dei debiti ereditari. Ritengo l'attività svolta sia stata funzionale e necessaria alla liquidazione dell'attivo ereditario.
            Peraltro, l'attivo fallimentare non sarebbe sufficiente al pagamento del mio compenso.
            Mi pare anomalo che devo procedere al pagamento dei debiti ereditari e lasciare che il mio compenso a carico dell'Erario.
            In attesa di vs. parere in merito, vi ringrazio anticipatamente.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              08/09/2021 17:28

              RE: RE: RE: RE: RE: accettazione eredità socio snc fallito


              Dovrebbe per favore essere più esplicito. Lei parla di beni ereditari, ma non ci dice nulla a proposito della vicenda successoria. Ci sembra di capire che sia deceduto il fallito, ma è importante sapere quando questo evento si è verificato (prima o dopo l'apertura del fallimento), se i chiamati all'eredità hanno accettato e come hanno accettato (in via pura e semplice o con beneficio di inventario) oppure se l'eredità è stata acquisita all'attivo fallimentare, come farebbe pensare il riferimento all'intervento ex art. 41 Tub e l'intervento sostitutivo ex art. 107; in tal caso a maggior ragione bisogna sapere quando si è aperta la successione e se l'eredità possa essere considerata o meno un bene sopravvenuto..
              Zucchetti SG srl
              • Vanessa Fedeli

                FERMO
                09/09/2021 10:15

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: accettazione eredità socio snc fallito

                E' deceduto il genitore del fallito prima del fallimento. La curatela ha accettato, poiché non lo aveva ancora fatto il fallito, con il beneficio d'inventario. Nell'eredità vi erano due beni immobili su cui erano in corso due procedure esecutive distinte (solo una intentata da creditore fondiario). Dunque la successione si è aperta prima del fallimento.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  09/09/2021 19:19

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: accettazione eredità socio snc fallito

                  Il fatto che la successione si sia aperta prima della dichiarazione di fallimento del chiamato all'eredità fa sì che l'eredità pervenuta al fallito non sia da considerare un bene sopravvenuto, di cui all'art. 42, co 2 l. fall., ma un bene che già faceva parte del patrimonio del fallito. O meglio nel patrimonio del fallito esisteva la facoltà di accettare, che il chiamato non aveva ancora esercitato, ma l'accettazione sostitutiva fatta dalla curatela ha fatto assumere al chiamato la qualità di erede con effetto dal giorno dell'apertura della successione.
                  Tanto chiarito, va detto che l'accettazione con beneficio di inventario comporta, come lei giustamente dice, la separazione contabile dei beni ereditari da quelli del fallito allo scopo di evitare che il fallimento risponda dei debiti ereditari anche con i propri beni. Questo è il principio e lo scopo dell'accettazione beneficiata (anche se nel suo caso il fallimento non ha attivo), si tratta, cioè di una tutela dell'erede che, evitando la confusione dei beni ereditati con i propri, risponde dei debiti ereditari intra vires, ossia nei limiti del valore dei beni ereditati. Questo comporta- al di là di eventuali problematiche che possono sorgere nei rapporti tra i debiti propri del fallito e quelli ereditari- che i pagamento dei crediti inerenti i beni ereditari, vanno effettuati con il ricavato dalla vendita degli stessi, secondo le regole e le modalità fallimentari, per cui anche la parte del suo compenso calcolata sull'attivo realizzato dalla vendita del bene B ereditario, è un credito da soddisfare con il ricavato ereditario in prededuzione.
                  Zucchetti SG srl