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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
inventario ed istanza restituzione ex art. 87 bis
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Stefano Simeone
Reggio Emilia (RE)22/05/2019 16:58inventario ed istanza restituzione ex art. 87 bis
Gentilissimi,
chiedo cortesemente un Vostro parere sul caso di seguito esposto.
Sono curatore del fallimento della società Alfa, dichiarato nel 2019.
Prima del fallimento di Alfa, è fallita la società Beta, la quale fino al 2017 aveva sede allo stesso indirizzo della società Alfa, poi trasferitasi altrove prima di fallire.
Il Curatore del fallimento Beta, preso l'incarico, ha inventariato (su indicazione del legale rappresentante) anche beni che si trovavano presso l'ex sede di Beta, a quel tempo già sede della società Alfa.
Detti beni sono stati inventariati, periziati e venduti a mezzo procedura competitiva.
Intervenuto il fallimento di Alfa, nominato curatore, ho rinvenuto detti beni presso la sede di Alfa (non erano ancora stati consegnati ai terzi acquirenti, ed alcuni neanche ancora venduti), ma essendo stato informato che erano di proprietà del fallimento Beta, al momento, non li ho inventariati.
Mi è giunta ora richiesta di restituzione ex art. 87 bis L.F. da parte dei terzi acquirenti, che hanno acquistato dal fallimento Beta.
Preciso infine che il fallimento Beta non ha libro cespiti, né fatture idonee a dimostrare l'acquisto, e quindi la proprietà, dei beni in questione.
A questo punto, a mio avviso, i terzi acquirenti, per aver diritto alla restituzione, non basta che dimostrino di aver acquistato dal fallimento Beta, ma sarebbe necessario che quest'ultimo sia in grado di dimostrare, a sua volta, di essere proprietario dei beni venduti, non potendo rappresentare certamente l'inventario il titolo del suo acquisto.
In assenza, ritengo che i terzi abbiano acquistato a non domino e che non possa operare l'art. 1153 c.c. poiché, pur essendoci il titolo idoneo e la buona fede, manca il possesso.
Vorrei conoscere il Vostro parere al riguardo.
Vi ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
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Zucchetti SG
Vicenza22/05/2019 18:58RE: inventario ed istanza restituzione ex art. 87 bis
Il primo comma dell'art. 87bis dispone che "In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato".
Il requisito, quindi, per l'applicazione della norma, oltra al fatto che deve trattarsi di beni mobili, è che per riconoscere i diritti dei terzi pretendenti siano "chiaramente riconoscibili", per cui tutto sta nell'interpretare questa espressione. lei segue la line più rigorosa secondo cui il diritto azionato dovrebbe risultare da un titolo indiscutibilmente opponibile al fallimento, esattamente negli stessi limiti in cui opererebbe il diritto in caso di domanda ex art. 103 l.fall.. Questa interpretazione è ineccepibile, anche perché la stessa norma pone la restituzione anticipata come sostituiva di quella che potrebbe essere fatta valere nel fallimento ex art. 103, così come corretto è il richiamo all'art. 1153 c.c. e alla mancanza del requisito principale per la sua applicazione. Tuttavia, noi preferiamo una lettura meno restrittiva secondo la quale il diritto vantato deve essere incontestato e oggettivamente incontestabile, considerato che la ratio della norma è proprio quella di evitare di far attendere il terzo vino alla esecutività dello stato delle rivendiche per ottenere la restituzione del bene. Orbene nel caso, considerato che il terzo ha acquistato i beni in questione da un fallimento, riterremmo tale titolo sufficiente, a meno che non esistano dubbi sulla corrispondenza tra i beni venduti e quelli rinvenuti.
In sostanza , comunque si comporta, non sbaglia, sia che restituisca i beni sia che rigetti la domanda, costringendo il terzo a presentare domanda di rivendica.
Zucchetti Sg srl
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