Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Imposta registro su sentenza post fallimento

  • Giovanna Conticiani

    VITERBO
    16/09/2021 13:11

    Imposta registro su sentenza post fallimento

    Buongiorno,
    volevo precisazioni in merito a tale problema.
    Sto predisponendo il piano di riparto finale di un fallimento e tra le spese in prededuzione ho la liquidazione dell'imposta di registro relativa ad una sentenza emessa a seguito di una causa civile intrapresa dalla curatela, essendo obbligato in solido come fallimento e avendo la certezza che la controparte anche essa poi fallita (condannata alle spese) non ha provveduto al pagamento per mancanza di liquidità.
    Avendo il mio fallimento la disponibilità a coprire interamente le spese in prededuzione, quale è l'importo corretto da inserire nel piano di riparto?
    Devo inserire solo il tributo iniziale, oppure devo inserire il totale della cartella che mi è stata notificata a suo tempo dall'agenzia di riscossione (comprensiva del tributo, delle sanzioni, degli interessi e dei diritti di notifica), oppure ancora devo richiedere un aggiornamento ad oggi degli importi dovuti tramite il cassetto fiscale?
    Grazie mille
    Dott.ssa Giovanna Conticiani

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      09/10/2021 18:30

      RE: Imposta registro su sentenza post fallimento

      Se abbiamo ben compreso, si tratta di un importo dovuto dalla procedura, in prededuzione, sulla cui debenza non ci sono dubbi, e che è stato richiesto per intero alla stessa per l'obbligo di solidarietà.

      Se così è, si applica l'art. 111-bis l.fall. che al primo comma recita: "I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare". Non essendo l'importo contestato, non è necessaria la procedura di ammissione al passivo.

      Sempre tale articolo, all'attuale terzo comma stabilisce, al primo periodo, che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti".

      Tutto ciò premesso sono a nostro avviso opportune due ordini di considerazioni.


      A) Una tesi rigorosa (che va al di là della norma ma che non possiamo escludere posa essere fonte di contestazioni) ritiene che stante il ruolo del Curatore, e la sua qualifica di pubblico ufficiale, soprattutto nel caso di debiti erariali la parola "possono" possa divenire "debbono", per rispetto al generale obbligo di diligenza del Curatore stesso; conseguentemente:

      - se si segue (quantomeno per prudenza) tale interpretazione, allora il pagamento tardivo rispetto alla scadenza del debito fa maturare anche interessi e sanzioni

      - se invece stiamo alla formulazione letterale della norma, se il Curatore non si avvale si tale facoltà siamo in presenza di un ordinario debito concorsuale, da pagare in sede di riparto, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

      Va detto che se si segue la prima e più rigorosa interpretazione, allora è corretto proseguire con il medesimo rigore e, trattandosi di un ritardo dovuto all'inerzia del Curatore, interessi e sanzioni dovranno essere a carico suo e non della procedura.


      B) Accade purtroppo di sovente che nelle procedure ci si ritrovi ad aver pagato delle prededuzioni prontamente e poi di non disporre di somme ulteriori per affrontarle tutte.

      È quindi assolutamente raccomandato procedere fin da subito ad una seria valutazione e pianificazione anche dei pagamenti delle prededuzioni, e al minimo dubbio che le risorse della procedura possano non rispettare il requisito sopra citato per il pagamento fuori del riparto non avvalersi di tale possibilità: il danno che si potrebbe creare ai creditori in prededuzione (magari con grado di privilegio più alto) che finissero per non essere (illegittimamente) non pagati, è certamente superiore al danno per l'Erario nell'essere pagato con qualche mese, o anche anno, di ritardo.

      A maggior tutela del Curatore, soprattutto nel caso di importi rilevanti, viene utile l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 111-bis sopra citato, a norma del quale "Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato": presentando invece della richiesta di autorizzazione al pagamento, la richiesta di autorizzazione a non pagare, si coinvolgono nella decisione gli altri organi, che la legge specificamente ritiene competenti in merito.