Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Definizione Agevolata ruoli ex art. 3 D.L. 119/2018.

  • Agnese Cau

    Cagliari
    16/09/2019 19:30

    Definizione Agevolata ruoli ex art. 3 D.L. 119/2018.

    Buonasera,
    a seguito dell'adesione alla definizione agevolata dei ruoli di cui all'art. 3 del D.L. 119/2018 i cui pagamenti, nel caso in esame, sono stati già eseguiti in applicazione degli artt. 111 e 111 bis R.D. 16.03.1942 n. 267 in unica soluzione, si deve procedere alla modifica dello Stato Passivo esecutivo.
    Infatti, in ossequio alla norma, il credito originariamente ammesso come concorsuale viene trasformato in prededucibile, con una mutazione genetica ex lege della natura dei crediti tributari i quali sono normalmente privilegiati. Ma, invero, subiscono tale mutazione anche le somme maturate a titolo di aggio, normalmente chirografarie o neppure dovute.
    Ci si chiede, quindi, se per effetto dell'adesione alla definizione agevolata di cui sopra, c.d. rottamazione e conseguentemente alla necessita' di procedere con la modifica dello Stato Passivo, sia messo in discussione il principio di definitività di quest'ultimo, considerato che trattasi di una procedura del tutto volontaria equiparata ad una transazione tra le parti.
    Alla luce delle brevi considerazioni, si chiede quindi quale possa essere l'iter di modifica dello stato passivo da gestire con la procedura Fallco, previo decreto in tal senso del Giudice Delegato, per la quale si offre un esempio numerico:
    Stato Passivo Esecutivo (Agenzia Riscossione - Cronologico x)
    Ammesso in privilegio Euro 6.000.000
    Ammesso in chirografo Euro 400.000
    Esclusi Euro 5.000
    Modifica dello Stato Passivo per effetto della "rottamazione dei ruoli":
    Prededuzione Euro 2.000.000
    Esclusi (ex privilegio) Euro 4.000.000
    Esclusi (ex chirografo) Euro 400.000
    Il provvedimento relativo a ciascuna domanda oggetto di modifica, conterrà quanto stabilito dal Giudice nel proprio decreto (con gli estremi delle autorizzazioni concesse alla base della definizione agevolata).
    Quindi, entrando in ogni singola domanda dell'Agenzia Riscossione, si procederebbe "modificando"i valori originariamente ammessi.
    A ciò seguirebbe il collegamento (per quanto indicato nella voce prededucibile) con l'operazione contabile di pagamento.
    Per semplificare, si specifica che, nel caso in esame, la massa attiva è tutta mobiliare.
    Ringrazio per l'attenzione e rimango in attesa di Vostro autorevole parere
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/10/2019 17:12

      RE: Definizione Agevolata ruoli ex art. 3 D.L. 119/2018.

      Come abbiamo scritto in altri interventi su questo Forum, la nostra interpretazione dell'art. 3, comma 18, del D.L. 23/10/2018 n. 119 ("Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale ... si applica la disciplina dei crediti prededucibili") è che l'adesione alla rottamazione non trasforma un debito privilegiato in un debito prededucibile, ma semplicemente che "si applica la disciplina" dei crediti prededucibili, ovvero che esso può essere pagato al di fuori del procedimento di riparto, alle condizioni stabilite dall'art. 111-bis l.fall..

      Il pagamento di quanto dovuto costituisce quindi pagamento di debiti ammessi al passivo, come se fosse una sorta di "riparto parziale specifico".

      Per gli interventi da svolgere in Fallco può rivolgersi al servizio di help desk, al numero 0444/346211.