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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Condanna della curatore alle spese di giudizio
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Domenico Borzì
Siracusa04/06/2020 19:48Condanna della curatore alle spese di giudizio
Salve. Ho patrocinato il legale rappresentante di una snc fallita in occasione di un giudizio per opposizione all'approvazione del rendiconto. Con la sentenza che ha deciso il giudizio di secondo grado la Corte d'Appello, accogliendo parzialmente il gravame ha condannato la curatela al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio per circa novemila euro.
Ho richiesto al curatore il pagamento di dette somme che, peraltro, dovrebbero godere della prededuzione e dovrebbero essere riconosciute senza alcuna procedura di verificazione perché fondate su di un titolo esecutivo. Alla prima richiesta inviata al curatore è seguito un provvedimento di diniego da parte del G.D. non trasmesso allo scrivente. L'ufficio fallimentare può negare il pagamento in favore del fallito che, successivamente, ha delegato all'incasso il proprio difensore o, invece, tale può assimilarsi a quanto previsto dall'art. 46 della L. Fall. relativamente ai beni non compresi nel fallimento?
Vi ringrazio anticipatamente-
Zucchetti SG
Vicenza05/06/2020 20:09RE: Condanna della curatore alle spese di giudizio
Avemmo bisogno di alcuni chiarimenti perchè non riusciamo a comprendere la domanda. In primo luogo sarebbe opportuno capire chi lei ha patrocinato, se il fallimento o il curatore, come potrebbe accadere in tema di contestazione del conto gestione. La condanna alle spese lei dice che è a carico della curatela ma a favore di chi? Probabilmente di colui che ha sollevato le contestazioni. A che titolo lei ha richiesto il pagamento di tali somme? Che significa che l'ufficio ha negato il pagamento in favore del fallito? Quale delega all'incasso è stata data?
Se non chiarisce questi punti ci è difficile dare una risposta.
Grazie
Zucchetti SG srl-
Domenico Borzì
Siracusa05/06/2020 20:43RE: RE: Condanna del curatore alle spese di giudizio
Cerco di rendere i chiarimenti richiesti:
1) Io non ho patrocinato nè il fallimento nè il curatore bensì colui che era legale rappresentante della società fallita che, dinanzi il tribunale ove è tuttora pendente la procedura fallimentare, ha contestato il conto della gestione siccome predisposto dal curatore. Detto giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione e
ha dato per approvato il rendiconto talché il sottoscritto ha impugnato detta sentenza dinanzi la Corte d'Appello competente.
2) Quest'ultima - in parziale accoglimento dell'appello proposto dal mio assistito, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società fallita - non ha approvato il rendiconto presentato dal curatore ed ha
compensato per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condannato la curatela appellata al pagamento in favore dell'appellante (ovvero del fallito) della restante metà che ha liquidato in circa novemila euro.
3) In forza di tale statuizione, e munito di delega all'incasso rilasciatami dal mio assistito fallito, ho chiesto, a mezzo pec, al curatore di dare ottemperanza alla predetta sentenza ma quest'ultimo mi ha semplicemente riferito che il Giudice Delegato ha emesso un provvedimento di rigetto in merito a tale richiesta senza inviarmi il provvedimento del quale non conosco, ad oggi, le motivazioni.
Spero di aver meglio chiarito la vicenda che appare molto particolare atteso che non sono riuscito a trovare alcun riferimento giurisprudenziale.
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Zucchetti SG
Vicenza08/06/2020 19:51RE: Condanna della curatore alle spese di giudizio
Ora sicuramente la vicenda è chiara, che rimane abbastanza particolare, come lei dice.
Sarebbe interessante conoscere le motivazioni del provvedimento del giudice delegato di rigetto all'autorizzazione al pagamento della somma da lei richiesta, ma presumiamo che si riallacci al secondo comma dell'art. 42, per il quale "Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
Nella fattispecie, infatti, il fallimento dovrebbe versare una somma alla società fallita- in persona del legale rappresentante che ha incaricato lei di riscuotere- e questa somma dovrebbe ritornare indietro al fallimento in quanto liquidità sopravvenuta, giusto il disposto normativo citato, per cui diventa inutile effettuare il pagamento.
Ovviamente tutto ciò è a scapito suo, perché non può essere pagato dal fallimento in quanto non è creditore dello stesso avendo lei difeso la società fallita e questa, non avendo per definizione disponibilità, non riesce a pagarla, ma sapeva bene di assumersi questo rischio nel momento in cui ha assunto la difesa di un soggetto dichiarato insolvente.
Zucchetti Sg srl -
Alberto Rinaldi
Verona09/06/2020 09:22RE: Condanna della curatore alle spese di giudizio
Il fallito può presentare istanza al G.D. ai sensi dell'art. 90, comma 2, l.fall., di accesso al fascicolo del fallimento e in particolare della istanza o della informativa o istanza del curatore e del correlativo provvedimento di rigetto del G.D., che potrà eventualmente impugnare ex art. 26 l.fall.. -
Zucchetti SG
Vicenza09/06/2020 20:06RE: RE: Condanna della curatore alle spese di giudizio
Certo il fallito può chiedere copia del provvedimento del giudice- che peraltro dovrebbe essergli comunicato- in modo da capire i motivi dedl rigetto ed eventualmente impugnarlo se in termini ex art. 26. Ma temiamo proprio che la ragione del rigetto sia quella indicata, nel qual caso appare difficile una possibilità di vittoria
Zucchetti SG srl
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