Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Revocatoria cessione quote

  • Patrizia Rossi

    san clemente (RN)
    18/03/2019 15:32

    Revocatoria cessione quote

    Il socio fallito in data 22 gennaio 2018 ha ceduto quale legale rappresentante le quote di una snc.
    Il prezzo doveva essere corrisposto a rate entro il 31/03/2018
    I pagamenti sono avvenuti in 4 rate due delle quali dopo detta data e da soggetto diverso dal debitore
    Successivamente con la stessa data dell'utlimo pagamento ( 30/10/2018) la società è stata sciolta senza liquidazione ( iscrizione 05/11/2018).
    In data 5 /12/2018 è stato dichiarato il fallimento del socio quale socio di altra società terza.
    Preciso che l'istanza di fallimento era pendente dal 09/11/2018 per cui in conclamata insolvenza
    Mi chiedo il corretto comportamento da tenere
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/03/2019 20:24

      RE: Revocatoria cessione quote

      Il socio di una snc può cedere la propria quota di partecipazione, previo consenso degli altri soci sia perché il contratto di società di persone è un tipico contratto basato sull'intuitus personae, per il quale l'identità e le qualità personali di ciascuno dei contraenti come determinanti, sia perché la cessione determina la necessità della modifica dell'atto costitutivo che, come dispone l'art. 2252 c.c., richiede il consento di tutti i soci, se non diversamente stabilito e deve essere iscritta al registro imprese per la opponibilità a terzi.
      terzo è anche il curatore del fallimento del cedente, per cui la prima cosa che potrebbe fare è la verifica che siano state rispettate queste regole appena esposte. Tuttavia, sta di fatto che la snc, la partecipazione alla quale il fallito ha ceduto, è stata sciolta senza liquidazione, come lei riferisce, per cui è presumibile che quelle quote non avevano alcun valore.
      Questo dato incide anche sulla eventuale revocatoria dell'atto di cessione. Posto infatti che la vendita è avvenuta oltre dieci mesi prima della dichiarazione di fallimento, l'unica ipotesi revocatoria potrebbe essere quella di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 67, l.fall., che ammette la revoca degli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso. Ci sembra difficile che si sia realizzata una tale ipotesi, per cui, esclusa la revocatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 67 per la vendita è stata fatta fuori dal periodo sospetto, crediamo che vi sia ben poco o nulla da fare.
      Zucchetti SG srl
      • Patrizia Rossi

        san clemente (RN)
        19/03/2019 08:45

        RE: RE: Revocatoria cessione quote

        Buongiorno la snc è stata sciolta senza liquidazione perchè aveva conferito tutti i suoi beni in una nuova società e questo dopo l'istanza di fallimento ( dato corretto 09/11/2017)
        Quindi è chiaro l'intento del debitore di spogliarsi di tutti i suoi beni

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/03/2019 19:39

          RE: RE: RE: Revocatoria cessione quote

          Anche se è evidente che il fallito si sia voluto spogliare dei suoi beni, ai fini della revocatoria per gli atti compiuti prima del fallimento, bisogna valutare in primo luogo se la fattispecie rientra in una delle previsioni legislative. Stando ai dati da lei forniti, il contratto di cessione di quote è stato stipulato il 22 gennaio 2018 e il fallimento del cedente è stato dichiarato il 5 dicembre 2018, per cui con può trovare applicazione il secondo comma dell'art67, che colpisce gli atti a titolo oneroso, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. L'unica ipotesi astrattamente applicabile rimane quella di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 67 che colpisce "gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso".
          Sotto questo profilo- peraltro più favorevole alla curatela anche per quanto riguarda l'onere probatorio- ricorre il dato cronologico in quanto l'atto da impugnare è stato compiuto entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ma deve fornire la prova della sproporzione di cui parla la norma richiamata. Noi l'avevamo esclusa pensando che il valore delle quote fosse minimo e che la cessione fosse stata fatta per consentire una più agevole liquidazione della snc, nel mentre ora lei parla di una società con una certa consistenza patrimoniale, per cui dovrebbe procedere ad una stima delle quote cedute per appurare se il prezzo convenuto e pagato, seppur con ritardo, sia proporzionato al valore delle quote nei limiti cui al citato art. 67. Se non c'è tale sproporzione, è inutile iniziare una causa.
          Zucchetti SG srl