Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Art. 111 bis e ter della Legge Fallimentare

  • Marco Bernardis

    Arco (TN)
    15/01/2020 01:18

    Art. 111 bis e ter della Legge Fallimentare

    L'argomento è: come soddisfare i crediti prededucibili?
    La situazione è la seguente. Nel 2012 viene omologato il concordato preventivo "liquidatorio" della società "Alfa". Nell'estate del 2018 "Alfa" viene dichiarata fallita.
    Lo stato passivo reso esecutivo presenta un significativo valore della "prededuzione". Il valore della prededuzione del fallimento è di molto superiore al valore della prededuzione del concordato (soprattutto per effetto dell'ammissione al passivo fallimentare in prededuzione, di alcune posizioni di importo particolarmente significativo che nel concordato erano state gestite a livello di "piano" concordatario, in privilegio e non in "prededuzione", in particolare relativamente alla posizione degli advisor).
    Il valore del ricavato mobiliare è inferiore al valore complessivo della prededuzione del fallimento. L'attivo immobiliare è tutto rappresentato da beni immobili oggetto/gravati da ipoteca e il ricavato dalla vendita dei beni immobili è ben inferiore al valore del credito ipotecario.
    La seguente tabella A simula quella che potrebbe essere la dimensione:
    a) del ricavato da realizzo immobiliare (che come già detto più sopra è tutto gravato da ipoteca e il valore del ricavato è di molto inferiore al valore del credito ipotecario!),
    b) del ricavato da realizzo mobiliare
    c) e la composizione della "prededuzione":
    Tabella A:
    TIPO REALIZZO ATTIVO: IMPORTI
    A Realizzo da vendita IMMOBILI ( sono tutti gravati da ipoteca è il reaizzo e ben inferiore al credito ipotecario) € 8.000,00
    B Realizzo da vendita di beni MOBILI € 400,00

    PREDEDUZIONE:
    1 Saldo del compenso del commissario giudiziale € 20,00
    2 Retribuzione del dipendente amministrativo che ha svolto attività nel corso del concordato preventivo € 5,00
    3 Compenso dell'advisor che ha redatto il "Piano concordatario" € 300,00
    4 Compenso del legale che ha partecipato alla predisposizione del "Piano concordatario" € 100,00
    5 Compenso dell' "attestatore" del piano concordatario € 10,00
    6 Compenso del perito che ha valutato gli immobili nel piano di concordatario € 10,00
    7 Compenso del curatore € 200,00


    Domanda: tenuto conto della tipologia di voci che compongono la "prededuzione", lo soddisfacimento della prededuzione deve avvenire con il ricavato della liquidazione immobiliare e mobiliare? Vi sono voci della prededuzione indicate in Tabella A che non possono/devono essere soddisfatte con il ricavato del realizzo immobiliare?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/01/2020 19:26

      RE: Art. 111 bis e ter della Legge Fallimentare

      Le sette voci che compongono la categoria delle prededuzioni esprimono tutte spese della procedura (o delle procedure) e tutte spese di carattere generale che, a norma del terzo comma dell'art. 111 ter l. fall. vanno imputate proporzionalmente a tutti i beni. Questo significa che i ricavi di tutti i beni- mobili o immobili, ipotecati o liberi- partecipano al pagamento di dette spese.
      Poiché l'attivo esistente (8.400) è sufficiente a soddisfare tutte le spese indicate (645), non è necessario procedere alla graduazione di queste ultime per stilare una graduatoria, per cui si tratta soltanto di individuare la percentuale di incidenza delle spese sulle due masse attive; alla luce dei dati esposti questa dovrebbe essere del 7,678%, (approssimativa) per cui i creditori prededucibili dovrebbero essere pagati con 614,25 tratte dalla massa immobiliare e con 30,75 provenienti dalla massa mobiliare. Pagate le spese, quello che rimane delle due masse costituisce l'attivo a disposizione dei creditori concorsuali.
      Zucchetti Sg srl
      • Maria Cristina Sacchi

        Cagliari
        21/09/2021 18:51

        RE: RE: Art. 111 bis e ter della Legge Fallimentare

        Buonasera, condivido la vostra tesi e vi sarei grata se voleste indicarmi giurisprudenza conforme in quanto una collega intende predisporre il piano di riparto soddisfacendo i creditori prededucibili - tra i quali il mio- provenienti dal concordato con il solo attivo mobiliare e non anche con il ricavato della vendita degli immobili gravati da ipoteca .
        Poiché il Giudice non ha ancora deciso sarebbe utile potergli sottoporre della giurisprudenza conforme alla vostra impostazione.
        Vi ringrazio per la collaborazione
        Cordiali saluti
        Maria Cristina Sacchi
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/09/2021 18:30

          RE: RE: RE: Art. 111 bis e ter della Legge Fallimentare

          Quella che lei chiama la nostra tesi non è altro che la semplificazione del terzo comma dell'art. 111ter l. fall., che regola la distribuzione delle spese della procedura (e quindi in prededuzione) sull'attivo, distinguendo tra spese specifiche , che vanno soddisfatte col ricavato dei beni cui si riferiscono, e spese generali che vanno soddisfatte proporzionalmente col ricavato di tutti i beni, mobili e immobili, compresi quelli ipotecati. La prelazione dell'ipoteca sulle prededuzione è prevista dal secondo comma dell'art. 111bis, ma non riguarda le spese- che vanno detratte dall'attivo quale costo della procedura prima di individuare la somma da distribuire ai creditori- bensì gli altri debiti della procedura (sorti nell'esercizio provvisorio, per subentro nei contratti, ecc.). Ossia, una volta detratte le spese, cui concorrono tutti, e definito il netto distribuibile, si passa al pagamento dei debiti contratti dalla procedura e il legislatore ha ritenuto che chi aveva una garanzia reale precedente, come l'ipoteca o il pegno, non debba subiire i debiti ulteriori, ma solo le spese della procedura, dato che partecipa alla stessa.
          Questo iter si trova in varie decisioni, ma è raro che figuri in una massima, per cui la ricerca di precedenti giurisprudenziali è ardua.
          Zucchetti SG srl
    • Gabriele Palazzotto

      palermo
      11/10/2021 12:13

      RE: Art. 111 bis e ter della Legge Fallimentare

      Allego il decreto con cui Il Tribunale di Trapani ha rigettato il reclamo proposto dal creditore ipotecario al mio riparto ove imputavo, con il solo criterio della proporzionalit, tutte spese generali (anche quelle del precedente concordato) - a prescindere dall'utilità seppur potenziale (criterio ritenuto non più applicabile al nuovo rito) - anche alla banca ipotecaria.
      Cordialmente
      Gabriele Palazzotto

      https://www.dropbox.com/s/oqpy5swj0999trd/rigetto%20reclamo%20riparto.pdf?dl=0