Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

vendita beni mobili

  • Marco Oliviero

    Salerno
    15/07/2019 11:49

    vendita beni mobili

    Buongiorno
    in qualità di curatore ho provveduto a dare luogo ad un'ordinaria azione di recupero crediti.
    All'esito della stessa è stato eseguito un pignoramento mobiliare da parte dell'Ufficiale giudiziario per circa 35.000,00 euro.
    Al fine di realizzare materialmente il credito, devo necessariamente procedere all'ordinaria vendita tramite ivg dinanzi al Giudice dell'esecuzione o vi è modo per provvedere autonomamente "in sede fallimantare"?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/07/2019 09:20

      RE: vendita beni mobili

      Deve iniziare una ordinaria azione esecutiva giacché lei sta esercitando un diritto del fallito, che se fosse stato ancora in bonus avrebbe potuto far valere lui, ma avendo perso la capacità processuale, è sostituito da lei ex art. 43 l. fall..
      Zucchetti S.G. Srl
      • Marco Oliviero

        Salerno
        16/07/2019 09:26

        RE: RE: vendita beni mobili

        Mi sembra di capire che ho proceduto correttamente.
        Ho infatti già provveduto alla proposizione di un'ordinaria azione esecutiva che, come riferito, si è conclusa con un pignoramento positivo.
        La mia domanda, e mi scuso se insisto, è la seguente:
        la vendita dei beni pignorati DEVE necessariamente essere esperita in sede esecutiva e dunque dinanzi al G.E. oppure può essere esperita autonomamente in sede fallimentare?
        La mia perplessità nasce da un'indicazione in tal senso del G.D. che francamente non comprendo.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/07/2019 13:11

          RE: RE: RE: vendita beni mobili

          Noi cerchiamo di generalizzare le risposte in modo che siano di interesse per tutti i lettori e non solo per colui che ha proposto la domanda. Per questo avevamo detto che il curatore , agendo in sostituzione del fallito, non può che avere i poteri di cui avrebbe disposto il fallito qualora fosse stato ancora in bonis. La conseguenza è che anche il curatore, se il debitore non paga, deve iniziare l'azione esecutiva avanti al giudice dell'esecuzione e proseguirla in quella sede, per cui anche la vendita, così come la distribuzione, avviene e deve avvenire in sede esecutiva. Non conosciamo quale indicazione abbia dato il g. delegato che, se nel senso che la vendita debba essere fatta in sede fallimentare, anche noi stentiamo a capire.
          Zucchetti Sg srl
          • Marco Oliviero

            Salerno
            18/07/2019 13:06

            RE: RE: RE: RE: vendita beni mobili

            grazie per la risposta che, per quanto possa valere, condivido pienamente.
            Confrontandomi anche con altri colleghi Curatori ed al fine di cercare di comprendere cosa il G.D. precisamente intenda, è stata avanzata l'ipotesi che il G.D. ritenesse applicabile il disposto di cui all'art. 107 l. fall.re e sulla scorta di ciò, ritenere che: "sia il Curatore che debba procedere alla liquidazione dei beni pignorati in sede fallimentare con una procedura competitiva di vendita una volta acquisiti i beni alla massa".
            Ritengo che tale disposizione, invece, valga per i beni "di proprietà" del fallimento che, Il Curatore una volta inventariati potrebbe procedere a vendere autonomamente dandone atto nel "programma di liquidazione".
            Ritenete che la mia interpretazione sia corretta o che l'interpretazione del 107 vada intesa nel senso supra ipotizzato?
            Grazie per la preziosa collaborazione e per il confronto sempre costruttivo.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              18/07/2019 19:22

              RE: RE: RE: RE: RE: vendita beni mobili

              A dire il vero, anche noi avevamo pensato all'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 107 quale unica spiegazione, ma non conoscendo il provvedimento del giudice non abbiamo espresso questa opinione. Tuttavia se è così, è chiaro che il giudice è caduto in un equivoco perché, come lei giustamente dice, la fattispecie di cui all'art. 107 riguarda le esecuzioni in corso su beni del fallito, nelle quali appunto il curatore può subentrare al posto del creditore istante o procedere alla vendita in sede fallimentare, nel mentre, nel caso da lei prospettato, lei ha azionato un credito del fallito ed ha promosso azione esecutiva sui beni del terzo debitore, per cui, come dicevamo nelle precedenti risposte, il pignoramento, la vendita e la distribuzione del ricavato dovrà avvenire nell'ambito della procedura esecutiva intrapresa.
              Zucchetti SG srl