Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

PRESCRIZIONE REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA

  • Massimo Schiavi

    Martinsicuro (TE)
    13/12/2018 17:44

    PRESCRIZIONE REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA

    Buonasera,
    vorrei chiede quando decorre la prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta.
    Sembra che la giurisprudenza sia indirizzata verso una interpretazione che la decorrenza inizia dalla declaratoria fallimentare.
    Ora nel caso di interesse, TIZIO è stato amministratore di una società di capitali dal 2007 al 2009, la stessa società nel 2016 fallisce.
    Ora dalla disamina dei bilanci, si evince che la situazione di difficoltà economica era già conclamata nel periodo 2007 - 2009 ed il curatore individua anche tra i soggetti responsabili del dissesto TIZIO.
    A questi punto mi chiedo se TIZIO può beneficiare (?) della prescrizione almeno per i fatti accaduti ed a lui imputabili sino al 2008.

    Spero di essere stato chiaro.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/12/2018 19:52

      RE: PRESCRIZIONE REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA

      La sua considerazione che, secondo la giurisprudenza, la prescrizione inizia a decorrere dalla sentenza dichiarativa di fallimento è fondata. Consigliamo di leggere Cass.penale 08/02/2017, n.13910 sia perché affronta proprio il tema della bancarotta prefallimentare sia perché fa una ricostruzione del ruolo della dichiarazione di fallimento nel reato di bancarotta estremamente approfondita, esaminando le tesi in materie, per poi concludere che "nei reati di bancarotta fraudolenta pre-fallimentare è irrilevante l'accertamento del nesso eziologico e psicologico tra le condotte distrattive poste in essere e la successiva situazione di insolvenza che ha determinato la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto tale pronuncia ha funzione di mera condizione oggettiva di punibilità, determinando il dies a quo della prescrizione e valendo a radicare la competenza territoriale, e non costituisce elemento costitutivo del reato; e l'insolvenza non costituisce l'evento della distrazione".
      Come si vede la Corte nel caso aderisce alla tesi del fallimento quale condizione oggettiva di punibilità per cui il decorso della prescrizione dalla data di dichiarazione di fallimento trova suffragio nell'art. 158 c.p., comma 2, a mente del quale, quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. E' chiaro che ove si segua la tesi classica, secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento rientra tra gli elementi integranti la fattispecie di reato, la conclusione sul decorso della prescrizione dalla data della sentenza di fallimento ne esce chiaramente rafforzata.
      Zucchetti SG srl