Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Compensazione art. 56 l.f. credito IVA ANTE FALLIMENTO

  • Marco Benelli

    San Giovanni Valdarno (AR)
    02/04/2020 18:00

    Compensazione art. 56 l.f. credito IVA ANTE FALLIMENTO

    Buonasera,

    la curatela ha ammesso l'Agenzia delle Entrate Riscossione allo stato passivo per contributi INPS ed altro e, ad oggi, non sono ancora scaduti i termini per le domande tardive. Nel frattempo la curatela ha presentato istanza di rimborso del credito IVA del periodo d'imposta 2018 (ante fallimento).

    L'Istanza è stata accolta, con invito dell'AeR alla curatela di procedere alla compensazione ex art. 56 l.f. con una serie di cartelle che, ad oggi, non risultano ancora insinuate allo stato passivo.

    A mio avviso ritengo che la modalità preferibile sia quella di compensare il credito IVA chiesto a rimborso con le cartelle già ammesse al passivo (in quanto la relativa posizione risulta già esaminata anche dal GD) operando la compensazione con il credito ammesso di grado poziore – nel caso di specie: INPS. Ciò consentirebbe un vantaggio per la massa nell'ottica del concorso in un futuro riparto.

    Chiedo se a vostro avviso l'operatività indicata sia quella preferibile ovvero se ritenete necessario operare la compensazione con le cartelle non ancora insinuate, alla luce del giudicato endoconcorsuale di cui allo stato passivo reso esecutivo.

    Ringrazio e saluto cordialmente.
    Marco Benelli
    • Ettore Trippitelli

      Rimini
      08/04/2020 19:24

      RE: Compensazione art. 56 l.f. credito IVA ANTE FALLIMENTO

      A mio modesto parere la compensazione è un diritto del creditore ed opera indipendentemente dall'ammissione al passivo del credito. Vedi Cass. civ. Sez. III Sent., 10/01/2012, n. 64
      • Marco Benelli

        San Giovanni Valdarno (AR)
        09/04/2020 15:18

        RE: RE: Compensazione art. 56 l.f. credito IVA ANTE FALLIMENTO

        Gentile Dott. Trippitelli,

        condivido quello che mi dice, ma mi pongo anche una valutazione di opportunità di come è più opportuno operare la compensazione: ovvero se il curatore può/deve operare una scelta tra i debiti fiscali da compensare, oppure se questa scelta è esclusivamente a carico del creditore della procedura: nel caso di specie l'Agenzia ha espressamente invitato il curatore ad indicare i crediti da compensare.

        Grazie per i contributi che vorrete darmi.

        Cordiali saluti.
        M.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/04/2020 08:36

      RE: Compensazione art. 56 l.f. credito IVA ANTE FALLIMENTO

      Le questioni da esaminare sono due.

      In primo luogo, ancorché il soggetto incaricato della riscossione sia il medesimo, i creditori della procedura sono due e ben distinti: Erario e INPS.

      Non è quindi possibile compensare il credito IVA con il debito per contributi, ma potranno essere compensati solo crediti e debiti verso il medesimo soggetto, l'Erario, in questo caso.


      Per quanto invece riguarda la decisione sulla compensazione coi crediti erariali ammessi o non ancora ammessi al passivo, l'art. 1249 c.c. richiama il secondo comma dell'art. 1193 c.c. (e non il primo, che consente al debitore di imputare il pagamento), che recita: "...il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

      Riteniamo quindi che tale sia il criterio da seguire, indipendentemente dall'ammissione al passivo o meno del credito dell'Agenzia.

      L'unico dubbio che rimane, è nel caso che fra i debiti non ammessi al passivo ve ne siano di contestati o contestabili; qualora si verifichi questa ipotesi, riteniamo che non si possa che risolvere la questione o con un accordo con l'Agenzia o, in ultima istanza, in sede contenziosa.

      Se si presenta tale situazione, il Curatore a nostro avviso dovrà proporre all'Agente per la Riscossione la compensazione, seguendo i principi dell'art. 1193, ii comma, c.c. sopra riportato, solo con i crediti a suo avviso certi, e attenderne la reazione. Se l'Agenzia solleverà contestazioni ci pare inevitabile la fase contenziosa.