Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Offerta migliorativa ex art. 107 L.F.

  • Marco Cicchetti

    Rimini
    08/09/2020 12:04

    Offerta migliorativa ex art. 107 L.F.

    Ritengo che la ratio dell'art. 107 L.F. (e del successivo art. 108 L.F.) sia di concedere, in primis, al Curatore (art. 107 L.F.) e, successivamente, al Giudice (art. 108 L.F.), il potere di sospendere la vendita, unicamente al fine del miglior realizzo del cespite.
    Pone, infatti, al curatore il solo limite che l'offerta migliorativa non sia inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione provvisoria; parametro ritenuto sufficiente dal legislatore per considerare la nuova offerta migliorativa.
    Nessun riferimento e/o richiamo viene fatto dalla normativa fallimentare al codice di procedura civile ed , in particolare, all'art. 584 c.p.c. Pertanto se l'intento non è quello di chiudere la nuova gara (a seguito dell'offerta migliorativa, pervenuta successivamente alla chiusura della gara e che si è concretizzata in una aggiudicazione provvisoria, fino al trasferimento del bene), per cui sarebbe razionale, in tal caso, far partecipare alla nuova gara solo l'aggiudicatario provvisorio ed il nuovo offerente, ma quello di ottenere il miglior realizzo del cespite, non vedo ostacoli a che, alla nuova gara, possano partecipare tutti gli interessati all'acquisto.
    Quindi non solo l'aggiudicatario provvisorio, l'offerente migliorativo ed i partecipanti alla precedente gara, ma anche tutti coloro che sono interessti all'acquisto e che non hanno partecipato alla precedente gara.
    Tutti possono partecipare a condizione che depositino, unitamente all'offerta irrevocabile migliorativa, la relativa cauzione, allineata alla nuova offerta migliorativa. In tal modo si rispetta il principio della massima competitività.
    La nuova gara non rappresenta il proseguimento del precedente e concluso esperimento di vendita, con regole nuove e proprie da indicare nel bando di vendita (ad esempio precisando che l'aggiudicazione sarà definitiva e non provvisoria; ciò per non protrarre troppo nel tempo la gara di vendita).
    Così interpretata la normativa fallimentare assicurerebbe la finalità del massimo realizzo a vantaggio dei creditori; scopo al quale il curatore deve tendere nel rispetto di principi della legalità e della trasparenza, ai quali il curatore deve ispirarsi nella organizzazione della nuova gara.
    Su questa mia opinione qual è il Vostro orientamento? E' condivisibile o si presta ad obbiezioni?

    Grazie e cordiali saluti
    dott. Marco Cicchetti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/09/2020 19:29

      RE: Offerta migliorativa ex art. 107 L.F.

      In una risposta al dott. Vitali del 3 luglio scorso, su questo stesso tema, noi avevamo così risposto:
      "Come abbiamo detto in una delle risposte che precedono, il comma quarto dell'art. 107, nel prevedere che "Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto", fa capire, in raffronto anche con il primo comma dell'articolo successivo, che l'ipotesi presa in considerazione è quella in cui il curatore abbia provveduto ad una aggiudicazione dei beni messi in vendita, anche se non si è verificato ancora il trasferimento, tant'è che la norma richiede per la sospensione non solo una offerta migliorativa, rispetto a quella accettata, ma addirittura quantifica la percentuale di superamento della precedente offerta.
      Essendosi, quindi, già chiusa la gara con una aggiudicazione- che fino al trasferimento è da considerare provvisoria proprio per la possibilità di intervento del curatore a norma del quarto comma dell'art. 107 o del giudice a norma del primo comma dell'art. 108- quando si verifica la sospensione per la presenza di una offerta aggiuntiva, la nuova gara non può che coinvolgere l'aggiudicatario e il nuovo offerente, avendo i precedente offerenti già partecipato alla gara che si è chiusa e li ha visti cedere a fronte all'offerta fatta da chi è risultato aggiudicatario.
      Sappiamo bene che nelle vendite all'incanto vige, dopo la riforma del 2005, il principio diverso ormai fatto proprio dall'art. 584 cpc che si fonda sul criterio che l'aumento del quinto rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un'ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, ed anche soggetti che a quella gara non avevano partecipato.
      Si applica questo sistema alle vendite fallimentari? A nostro avviso si, se esse sono effettuate dal giudice secondo le norme del codice di rito, nel mentre quando la vendita è deformalizzata al massimo e viene espletata dal curatore o dal delegato , il rispetto della competitività richiede appunto una gara, ma il resto è tutto da costruire perché la norma fallimentare- che non rinvia più come nel vecchio rito a quelle processuali- nulla stabilisce ed è difficile che le formalità e i termini che richiede l'art. 584 cpc possano essere disposti dal curatore.
      Ovviamente questa è una nostra opinione che non è detto sia seguita dal giudice delegato competente che, eventualmente in sede di reclamo ex art. 36 l.fall., potrebbe ritenere violate le norma sulla competitività. Se sa che il giudice la pensa in questo modo, conviene far partecipare alla gara anche i precedenti offerenti".
      Non possiamo che confermare la nostra interpretazione in mancanza di argomenti nuovi contrari, nonché la incertezza di una soluzione univoca sicura.
      Zucchetti SG srl .