Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Custodia beni immobili fallimentari

  • Riccardo Fava

    Jesi (AN)
    15/06/2013 13:46

    Custodia beni immobili fallimentari

    Chiedo una cortese indicazione sulla custodia dei beni immobili.
    Da tre settimane sono stato nominato curatore fallimentare di una società che è proprietaria di un fabbricato industriale e di un terreno agricolo.
    Sia il fabbricato che il terreno sono stati oggetto di pignoramento, già prima del fallimento, ad opera della banca creditrice per mutuo fondiario.
    L'azione esecutiva è iniziata nel 2012
    Questa mattina sono stato contattato dai vigili urbani del posto, i quali hanno ricevuto le lamentele dei vicini confinanti al fondo e al Fabbricato che sono andati a lamentarsi per via dell'incuria in cui versa il Fondo e il fabbricato.
    Più precisamente, i vicini pretendono che siano rimosse le vegetazioni presenti sul terreno, in quanto lamentano la presenza di animali pericolosi all'interno, nonché la vegetazione posta a confine del fabbricato con l'abitazione civile.
    Vorrei, quindi, chiedere delle delucidazioni sulle modalità di custodia e sui doveri del curatore fallimentare.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/06/2013 18:00

      RE: Custodia beni immobili fallimentari

      Lei giustamente pone in primo piano il problema della custodia, che presenta aspetti peculiari nel caso in cui in cui sia pendente una esecuzione individuale fondiaria, che continua nonostante il fallimento del debitore
      La Cassazione in una risalente decisione (cass. 02/06/1994, n. 5352) aveva ritenuto che "in forza delle disposizioni eccezionali di cui al r.d. 16 luglio 1905 n. 646 (applicabile alla fattispecie ratione temporis), che consentono la coesistenza della procedura concorsuale con l'azione esecutiva individuale, anche durante il fallimento del debitore, il giudice dell'esecuzione immobiliare - instaurata o proseguita dall'istituto di credito fondiario sul bene ipotecato in suo favore secondo le leggi speciali - ha il potere di nominare o sostituire il custode e pertanto il suo provvedimento in materia non è affetto da vizio di difetto di potere. Tale potere di nomina e di sostituzione, inoltre, non deve necessariamente avere come destinatario il curatore del fallimento, sia esso anteriore o successivo al pignoramento".
      Questa decisione, che sostanzialmente ammetteva la nomina o permanenza del custode nominato dal giudice dell'esecuzione, non aveva trovato una favorevole accoglienza in dottrina, che aveva evidenziato che l'effetto dell'acquisizione dei beni del fallito all'attivo fallimentare si produce erga omnes alla data della sentenza di fallimento (art. 42 L.F.), indipendentemente dal compimento delle formalità previste dall'art. 88 L.F., che il curatore deve in ogni caso eseguire, per escludere sue responsabilità, anche se al momento della dichiarazione di fallimento è in corso una esecuzione individuale che può proseguire dopo l'apertura del concorso. Già, quindi, con la dichiarazione di fallimento e, poi, con la trascrizione dell'estratto della sentenza di fallimento nei pubblici registri, il curatore apprende i beni immobili all'attivo fallimentare e ne diventa custode ex lege, per cui, rientra tra gli effetti legislativamente previsti che il curatore assuma tale funzione e si sostituisca ad eventuali altri custodi, se era già in corso un pignoramento.
      tesi che aveva trovato ulteriori elementi di suffragio nella disciplina introdotta in tema di credito fondiario dal TUB nel 1993.
      Questo discorso di fondo è rilevante perché gli obblighi di manutenzione del bene competono al custode, per cui se custode è il curatore (come noi riteniamo), è lui che deve provvedere a tutti gli incombenti inerenti, tra cui anche quello di evitare pericoli per i vicini che potrebbero intentare azioni risarcitoree per eventuali danni che dovessero ricevere dall'incuria in cui è tenuto il bene; se custode è quello nominato dal giudice dell'esecuzione, come sostenuto nella citata sentenza, è questi che deve sobbarcarsi a dette incombenze.
      Zucchetti Sg Srl
      • Riccardo Fava

        Jesi (AN)
        16/06/2013 22:09

        RE: RE: Custodia beni immobili fallimentari

        Grazie per la precisa e chiara risposta!
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/06/2013 10:44

          RE: RE: RE: Custodia beni immobili fallimentari

          Siamo lieti di esserle stati utili
          Zucchetti SG Srl
      • Chiara Bacco

        Albignasego (PD)
        06/05/2019 12:18

        RE: RE: Custodia beni immobili fallimentari

        Ma nel caso in cui la procedura non avesse i fondi necessari per provvedere a risolvere i problemi di sicurezza (attivo disponibile pari ad €0) il curatore (e custode del bene) con quali risorse deve provvedere a risolvere tali problematiche? Non è compito del Comune azionarsi per risolvere le questioni di sicurezza e poi si insinuerà, in prededuzione, per le somme spese?

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/05/2019 21:08

          RE: RE: RE: Custodia beni immobili fallimentari

          Abbiamo affrontato varie volte (da ultimo in data 26.2 scorso in risposta a domanda dell'utente C. Satolli) il problema che lei pone con riferimento alla bonifica di terreni inquinati o simili, richiamando la relativa normativa . Riteniamo comunque che, qualora il fallimento non abbia le disponibilità per sanare una situazione che può essere di nocumento pe rla collettività, il Comune sia obbligato ad intervenire in quanto ricorre un interesse pubblico, salvo poi a chiedere il rimborso, come lei giustamente dice.
          Zucchetti SG srl
          • Michele Cavalieri

            VERONA
            27/09/2019 12:20

            RE: RE: RE: RE: Custodia beni immobili fallimentari

            Buongiorno,
            mi intrometto nella discussione per chiedere un chiarimento.
            Il fallimento di cui sono curatore è proprietario di diversi beni immobili, che costituiscono l'attivo principale della procedura e che sono in fase di liquidazione.
            Vista la scarsissima liquidità reperita sino ad oggi, il sottoscritto non è stato in grado di provvedere alla manutenzione dei suddetti beni.
            I vicini di casa di uno di questi immobili hanno provveduto, a loro spese, senza ricevere alcun incarico formale, alla manutenzione del giardino che circonda lo stesso, adiacente alla loro proprietà, visti i danni a loro causati dalla presenza di sporcizia, animali ecc., e mi intimano ora di eseguire l'ordinaria manutenzione del giardino, chiedendo altresì il rimborso delle spese sostenute sino ad oggi.
            Come dovrei comportarmi nel caso in cui alla prossima asta il bene non dovesse essere venduto?
            Le spese anticipate dai vicini dell'immobile sono prededucibili?
            Grazie.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              30/09/2019 15:30

              RE: RE: RE: RE: RE: Custodia beni immobili fallimentari

              Le spese fatte dai vicini sono state fatte in occasione, ossia pendenza, della procedura fallimentare ma non certo nell'interesse della stessa, dato che la sporcizia dovuta alla mancata manutenzione del giardino procurava danni ad essi e non al fallimento. Invero, sebbene la occasionalità e la funzionalità siano disgiuntamente richieste dal secondo comma dell'art. 111, i crediti prededucibili sorti in occasione della procedura, per essere considerati prededucibili, devono comunque essere direttamente riconducibili alla procedura e ai suoi organi. Nel caso non vi è stato un mandato del curatore ai vicini a stipulare contratti per la pulizia del giardino o a provvedere erssi direttamente alla pulizia, ma , a quando è dato capire, si è trattato di una loro iniziativa che potrebbe rientrare nella previsione della gestione di affari altrui di cui all'art.2008 c.c..
              Ciò nonostante, considerato che i vicini hanno sostenuto una spesa (la cui entità dovranno dimostrare) per svolgere un lavoro che sicuramente interessava più loro direttamente ma che, alla fine, giova in qualche modo anche alla procedura che comunque avrebbe dovuto provvedere alla pulizia, noi saremmo dell'idea di concedere la prededuzione, anche se una rigida interpretazione delle norme porterebbe alla esclusione.
              Zucchetti SG srl
              • Michele Cavalieri

                VERONA
                30/09/2019 17:08

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Custodia beni immobili fallimentari

                Vi ringrazio.
                Vi chiedo, se possibile, un ulteriore chiarimento: vista l'incapienza della procedura, avrei potuto/dovuto richiedere al Comune in cui è situato l'immobile di provvedere alla pulizia del giardino?
                Grazie ancora
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  30/09/2019 17:55

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Custodia beni immobili fallimentari

                  Si avrebbe potuto ma il Comune sarebbe intervenuto solo nel caso di un pericolo per la salute pubblica e in presenza di una urgenza a provedere in mancanza di altri soggetti disponibili a fare la pulizia. Ad ogni modo, il Comune sarebbe intervenuto sempre in sostituzione della curatela per cui avrebbe poi chiesto il rimborso delle spese sostenute, così come hanno fatto i vicini.
                  Zucchetti Sg Srl