Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Immobile intestato al fallito ma concesso in godimento (diritto di abitazione) al ex coniuge

  • Giuseppe Labricciosa

    PESCARA
    12/07/2018 15:10

    Immobile intestato al fallito ma concesso in godimento (diritto di abitazione) al ex coniuge

    In qualità di Curatore, mi trovo a dover gestire una situazione in cui, il fallito è intestatario(Proprietario) di un appartamento, tale appartamento è abitato dall'ex coniuge in seguito a sentenza di separazione,avvenuto prima della sentenza dichiarativa di fallimento.
    Tale bene andrebbe considerato nel piano di liquidazione? puo essere alienabile al fine di soddisfare i creditori?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/07/2018 19:54

      RE: Immobile intestato al fallito ma concesso in godimento (diritto di abitazione) al ex coniuge

      Dando per scontato da quanto dice che si è trattato di una separazione giudiziale definita con sentenza, sarebbe opportuno conoscere se la sentenza, per la parte che riguarda l'assegnazione della casa coniugale alla moglie è stato trascritto e, in caso positivo, se prima o dopo la sentenza di fallimento; inoltre se i coniugi avevano figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente, o meglio per quali motivi la casa è stata assegnata alla signora.
      Alla luce di questi dati si può dare una risposta.
      Grazie
      Zucchetti SG srl
    • Fabrizio Donato

      Messina
      27/01/2021 23:21

      RE: Immobile intestato al fallito ma concesso in godimento (diritto di abitazione) al ex coniuge

      Mi sono imbattuto in alcune pronunce che - in netto contrasto a quanto invece veniva affermato solo qualche anno addietro - ritengono opponibile l'assegnazione della casa coniugale, disposta in sede di separazione personale, al terzo acquirente anche in assenza di trascrizione (tra tante Corte di Cassazione n, 377 del 13.1.2020).

      Vorrei pertanto sapere il vostro punto di vista sula questione e in particolare sull'opponibilità o meno di tale assegnazione al Curatore del fallimento del coniuge proprietario non assegnatario.

      Al contempo vorrei indicato i possibili rimedi per un Curatore che si dovesse trovare di fronte ad un'assegnazione opponibile, ma con chiari indici che dimostrano la sua probabile fraudolenza
      grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        29/01/2021 19:53

        RE: RE: Immobile intestato al fallito ma concesso in godimento (diritto di abitazione) al ex coniuge

        L'art. 337-sexies c.c. stabilisce che in caso di separazione o divorzio tra coniugi, "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643".
        La norma, come si vede, pur riconoscendo che il diritto di assegnazione è un diritto personale di godimento, non assimilabile al diritto reale di abitazione o comunque ad un altro diritto reale, ammette la trascrizione del provvedimento che dispone l'assegnazione, sicchè non vi è dubbio che, dal momento della trascrizione ex art. 2643 c.c., trova applicazione la regola di cui all'art. 2644 c.c. per cui il diritto assegnato è opponibile nei confronti dei terzi qualora questi abbiano trascritto in data successiva il proprio atto di acquisto (nel caso di terzo avente causa del coniuge proprietario non assegnatario) o abbiano trascritto il pignoramento in data successiva (nel caso di terzo creditore del coniuge proprietario non assegnatario).
        E' anche vero, tuttavia quanto lei dice e cioè che da qualche tempo la giurisprudenza della S.Corte (da ult. anoi risulta Cass. 24/01/2018, n. 1744) estende la regola dell'opponibilità anche ai provvedimenti di assegnazione non previamente trascritti, ancorchè per il limitato tempo di nove anni dalla data del provvedimento medesimo, sull'assunto che quest'ultimo – trattandosi di atto giudiziale – ha una data certa e facendo applicazione analogica dell'art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (cfr. Cass., Sez. Un. 26 luglio 2002 n. 11096). E' frequente, pertanto l'affermazione che "il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge è opponibile - nei limiti del novennio, ove non trascritto, o anche oltre il novennio, ove trascritto - anche al terzo acquirente dell'immobile" finché perduri, ovviamente, l'efficacia della pronuncia giudiziale.
        Questa giurisprudenza non ci convince. E' vero, infatti che il diritto di assegnazione è un diritto personale, ma nel momento in cui l'ar. 337 sexies c.c. ne ha permesso la trascrizione, il legislatore ha considerato, quanto nei rapporti con i terzi, questo diritto alla stregua di quelli reali, in quanto la trascrizione comporta l'applicazione del principio generale secondo cui chi pone per primo in essere la trascrizione è preferito rispetto a chi non trascrive affatto o trascrive successivamente il proprio titolo. L'art. 2644 c.c., infatti, dispone, non solo che, eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore, ma anche che gli atti soggetti a trascrizione non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi; si nmodo che se il fallimento trascrive la sentenza di fallimento sull'immobile assegnato al coniuge non fallito con provvedimento non trascritto, questo provvedimento, per il combinato disposto dell'art. 2644 c.c. e 45 l.fall., non può essere trascritto successivamente, o meglio tale formalità, se è compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, è senza effetto rispetto ai creditori.
        Il fatto che il provvedimento di assegnazione abbia data certa sembra del tutto irrilevante in quanto, nei confronti dei terzi, serve ad escludere comuqnue l'opponibilità di un documento, ma nel momento in cui l'atto è opponibile per avere data certa, va valutata la priorità della trascrizione rispetto alla dichiarazione di fallimento; del resto anche l'atto notarile di compravendita ha data certa ma la vendita effettuata dal debitore prima di fallire non è opponibile al fallimento ove non trascritta prima di tale evento.
        Zucchetti Sg srl