Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Trattamento Crediti Superbonus nel Bilancio della Società in Liquidazione Giudiziale

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    25/05/2026 13:59

    Trattamento Crediti Superbonus nel Bilancio della Società in Liquidazione Giudiziale

    Buongiorno,
    avrei un confronto su una questione relativa alla gestione, in liquidazione giudiziale, di crediti d'imposta da Superbonus acquistati dalla società anteriormente all'apertura della procedura.

    La società presenta rilevanti debiti tributari iscritti a ruolo e residuano ancora quote annuali di crediti edilizi utilizzabili.

    Il dubbio è il seguente:

    - se tali crediti siano oggi concretamente utilizzabili in compensazione tramite F24, alla luce delle limitazioni introdotte dal DL 39/2024 in presenza di ruoli erariali elevati;
    - e, nell'ipotesi in cui la compensazione sia fiscalmente ammessa, se il curatore possa legittimamente utilizzare tali crediti per compensare debiti tributari anteriori alla liquidazione giudiziale, richiamando il principio di compensazione ex art. 155 CCII (già art. 56 l.fall.), oppure se tale utilizzo possa ritenersi lesivo della par condicio creditorum, considerato che il credito fiscale costituisce comunque un attivo della procedura potenzialmente liquidabile mediante cessione.

    In particolare, il dubbio è se l'utilizzo in compensazione integri:

    - una compensazione "concorsuale" già radicata anteriormente all'apertura della procedura;
    oppure
    - un atto satisfattivo discrezionale del curatore a favore dell'Erario.

    Grazie mille.
    • Cinzia Bonazzoli

      Pesaro (PU)
      03/06/2026 14:03

      RE: Trattamento Crediti Superbonus nel Bilancio della Società in Liquidazione Giudiziale

      RIUSCITE A DARMI RISCONTRO
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        03/06/2026 18:57

        RE: RE: Trattamento Crediti Superbonus nel Bilancio della Società in Liquidazione Giudiziale

        Come fra l'altro esplicitamente affermato dalla Risposta a interpello n. 237/2024, i crediti da superbonus seguono la medesima sorte di tutti gli altri crediti verso l'Erario, ovvero sono compensabili ex art. 155 CCII (ex art 56 l.fall.) con eventuali controcrediti sempre erariali.

        Unica condizione, soddisfatta nel caso in esame, è che entrambi trovino causa genetica ante procedura.

        E' ovvio che così facendo un credito facente parte dell'attivo si può trovare a compensare, quindi soddisfare, un debito magari in presenza di debiti con grado di privilegio superiore, ma ciò deriva dalla precisa scelta del legislatore nella formulazione dei due citati articoli di legge, nati dalla volontà di tutelare il creditore/debitore della procedura, che in assenza di tale norma si sarebbe trovato a dover pagare integralmente un debito in presenza di suoi crediti soddisfatti solo in misura parziale o non soddisfatti affatto.