Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

sequestro penale e fallimento

  • Michela Patroni

    Termoli (CB)
    15/03/2016 12:53

    sequestro penale e fallimento

    Buongiorno,
    sono curatore del fallimento di una s.a.s. e del socio accomandatario, dichiarato il 9.12.2015.
    In tale qualità, in data 10.2.2016, mi è stato notificato decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla successiva confisca delle somme di denaro presenti sui conti correnti e deposito, nonché dei beni mobili ed immobili registrati nella disponibilità della fallita Società e del socio accomandatario e legale rappresentante della stessa, indagato per il reato di cui all'art. 5 dlgs 74/2000, per aver omesso per il periodo d'imposta 2011/2012 la presentazione della dichiarazione annuale delle imposte sui redditi, Iva ed Irap.
    Preciso che nel decreto di sequestro non si dà atto dell'intervenuto fallimento, presumibilmente non a conoscenza delle autorità procedenti, e che alla data di notifica del provvedimento di sequestro avevo già redatto l'inventario e notificato la sentenza per la trascrizione nei relativi registri mobiliari e immobiliari; inoltre, anche gli istituti di credito in relazione ai quali avevo rilevato l'esistenza di rapporti con la fallita società o con il socio accomandatario erano stati resi edotti dell'esistenza della procedura fallimentare e delle relative conseguenze.
    Ritenendo il provvedimento illegittimo, dietro autorizzazione del G.D., ho presentato istanza di revoca del sequestro assumendo, in sostanza, che, ex art. 51 L.F., nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento e che il credito vantato dallo Stato è, dunque, soggetto al concorso con gli altri crediti, con onere per lo stesso di presentazione di domanda di insinuazione al passivo al fine della relativa verifica.
    L'istanza è stata rigettata su tali assunti:
    - il curatore fallimentare non ha legittimazione a richiedere la revoca non essendo titolare di diritti sui beni oggetto di sequestro né potendo agire in rappresentanza dei creditori, non essendo anche questi ultimi, prima dell'assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale, titolari di alcun diritto sugli stessi (citata Cass. Sez. Unite n. 11170 del 25.9.2014);
    - il provvedimento cautelare reale è insensibile alla procedura concorsuale trattandosi di confisca obbligatoria e quindi prevalendo l'esigenza di inibire l'utilizzazione di beni intrinsecamente ed oggettivamente pericolosi (citata Cass. Sez. Unite 29951 del 24.5.2004);
    - la massa fallimentare non subisce pregiudizio dal disposto sequestro in quanto lo Stato potrà far valere il suo diritto sui beni sottoposti a vincolo fallimentare salvaguardando i diritti riconosciuti ai creditori solo a conclusione della procedura (ancora Cass. Sez. Unite n. 11170 del 25.9.2014);
    Il provvedimento mi sembra condivisibile.
    Ciò detto, è in scadenza il termine per il deposito del progetto di stato passivo, l'udienza di verifica delle domande tempestive ci sarà il 5.4. p.v.
    Leggendo la sentenza Cass. Sez. Unite n. 11170 del 25.9.2014 mi pare di aver capito che il curatore dovrà comunque procedere alla verifica dei crediti portando avanti la procedura sino alla sua conclusione (ma mi domando: come potrà vendere i beni?)e solo all'esito i creditori, che a quel punto saranno titolari di diritti sui beni, potranno chiedere al giudice penale, a cui spetterà l'accertamento della loro buona fede (art. 19 dlgs 231/2001), la verifica delle loro ragioni.
    E' corretto?
    Pensavo, inoltre, di avvertire i creditori dell'intervenuto sequestro, sia depositando un'integrazione alla relazione ex art. 33 sia mettendolo a verbale in sede di udienza verifica.
    Trattandosi di un caso per me nuovo qualsiasi delucidazione o suggerimento sarebbe prezioso .
    Molte grazie e cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/03/2016 19:42

      RE: sequestro penale e fallimento

      Anche noi abbiamo interpretato la sentenza citata nel senso di precludere l'accertamento del passivo, anche non ci sono sembrati molto chiari alcuni passaggi tra diritti dei terzi in buona fede e diritti di credito.
      nulla le impedisce di pubblicizzare l'intervenuto sequestro nelle forme da lei indicate; anzi ci sembrano entrambe opportune in quanto sono di aiuto ai creditori.
      Zucchetti SG srl
      • Maurizio Leonardi

        Ancona
        07/07/2018 15:31

        RE: RE: sequestro penale e fallimento

        Buongiorno,
        qualora intervenga la confisca ex art. 19 dlgs 231 a seguito di sentenza di condanna dell'ente per violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs 231, come avviene nel concreto la tutela dei creditori in buona fede i quali avrebbero potuto essere soddisfatti a seguito della ripartizione dell'attivo che invece viene ostacolata da tale circotanza.

        Ed inoltre, come si concilia tale iniziativa con il diritto del Curatore di percepire il compenso calcolato (anche) sull'attivo recuperato oggetto di confisca ?

        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/07/2018 20:02

          RE: RE: RE: sequestro penale e fallimento

          Le questioni da lei prospettate sono state oggetto di una sentenza della Cassazione penale a sez. unite, la n. 11170 del 2014, di cui abbiamo parlato anche nel precedente intervento.
          In quell'occasione le curatele interessate avevano invocato l'illegittimità del sequestro anche a motivo della ritenuta inconciliabilità delle finalità punitive suo tramite perseguite con le ragioni del fallimento e, segnatamente, con quelle dei creditori in buona fede rispetto ai medesimi beni su cui cade il vincolo ablativo. In particolare, avevano e videnziato come con la dichiarazione del fallimento la pretesa dello Stato non entrerebbe più in conflitto con l'autore del reato, ma con la garanzia patrimoniale dei creditori e, quindi, con l'interesse pubblico all'esercizio dell'impresa, per cui il conflitto d'interessi tra le due procedure avrebbe dovuto essere risolto sia alla luce della clausola di salvezza riconosciuta dall'art. 19 d.lgs. 231 per i "diritti acquisiti dai terzi in buona fede" e sia tenendo conto del divieto (ex artt. 51 e 168 legge fall.) di azioni individuali (cautelari ed esecutive) in pendenza della procedura fallimentare.
          Come vede sono le argomentazioni che sono a fondamento della sua domanda. Orbene le sez. unite, con la citata sentenza, molto complessa ed elaborata, tanto da renderne difficile un riassunto, hanno, stabilito, per quanto riguarda il rapporto tra fallimento e sequestro e poi confisca, che:
          a-Il fallimento della società non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001.
          b-Sui beni dell'ente sono compatibili e possono coesistere due vincoli, il sequestro (o la confisca) insieme al vincolo apposto sui beni del fallito dalla procedura concorsuale.
          c-Il custode giudiziario, nominato ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 231 del 2001, consentirà l'utilizzo e la gestione dei beni aziendali al curatore fallimentare.
          d-La compatibilità dei due vincoli è confermata anche dall'art. 27, comma 2, d. lgs. 231/2001, che dispone che i crediti dello Stato che derivano dagli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato, e che la sanzione pecuniaria va equiparata alla pena pecuniaria: "Ciò significa che se venga disposta la confisca dei beni in pendenza di una procedura fallimentare sugli stessi, lo Stato potrà insinuarsi nel fallimento per fare valere il proprio diritto, che sarà soddisfatto dopo che siano stati salvaguardati i diritti dei terzi acquisiti in buona fede".
          e-I diritti del terzo acquisiti in buona fede su un bene confiscato potranno essere fatti valere (dopo la sentenza definitiva di condanna dell'ente) solo davanti al giudice dell'esecuzione penale, che dovrà verificare sia la titolarità che l'acquisizione in buona fede. Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, è il seguente: "la verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al giudice penale, e non al giudice fallimentare".
          f- La buona fede del terzo titolare di un diritto reale su beni mobili o immobili del fallito non è presunta, e non si raggiunge se non si sono rispettate doverose regole di cautela; il giudice penale dovrà necessariamente accertare quale sia la titolarità dei beni e quali modalità di acquisizione da parte dei terzi, per valutare se apporre o no il vincolo della confisca; il terzo, che si proclama estraneo al reato, "deve, soddisfacendo l'onere di allegazione, fare emergere la regolarità del suo titolo di acquisto e la buona fede che soggettivamente lo caratterizzava".
          g-Il curatore fallimentare non ha legittimazione ad agire, né interesse concreto giuridicamente tutelabile ad opporsi ai provvedimenti del giudice penale di sequestro o confisca.
          Come è stato illustrato da commentatori della sentenza, questi principi può ricavarsi che nelle ipotesi in cui, dopo l'emanazione di un provvedimento di confisca o sequestro ex art. 19 e 53 d.lgs. 231 del 2001, sopravvenga il fallimento dell'ente (questa è la situazione esaminata dalla Corte, ma si ritiene che le stesse regole valgano anche nel caso in cui al fallimento segua l'emissione della misura cautelare penale), sui beni sequestrati della società coesistono entrambi i vincoli del sequestro ed eventualmente poi della confisca, ed il vincolo del fallimento; la procedura fallimentare, in tali ipotesi, dovrebbe procedere comunque senza intoppi, occuparsi della gestione, e provvedere alla liquidazione dell'attivo ed all'accertamento del passivo. Allo Stato compete l'onere di insinuarsi al passivo del fallimento per fare valere il proprio diritto di credito, con rango privilegiato ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 231 del 2001, e di partecipare ai riparti del fallimento.
          I terzi acquirenti di buona fede titolari di diritti reali su beni mobili o immobili di proprietà della società fallita, se oggetto di sequestro o confisca, debbono invece agire davanti al giudice penale per ottenere tutela.
          Il curatore, dunque, non ha interesse ad agire davanti al giudice penale per chiedere la revoca dei provvedimenti penali, perché questi non creano alcun danno alla procedura fallimentare, che continua fino al suo esito finale pur in presenza delle misure penali.
          Conforme, ci sembra Cass. civile n. 26329 del 2016.
          Zucchetti SG srl
          • Alfredo Tacchetti

            Fermo
            11/07/2018 10:13

            RE: RE: RE: RE: sequestro penale e fallimento

            Mi permetto di segnalare Cass. penale 37439/2017, riportando un mio breve commento pubblicato lo scorso anno sul sito del CENTRO STUDI CONCORSUALI.
            "Con apprezzabile sforzo ermeneutico volto al contemperamento degli interessi – entrambi pubblicistici - perseguiti sia dalla legge Penale che dalla Legge Fallimentare, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37439 depositata in cancelleria il 27 luglio 2017, apre uno spiraglio – e forse di più – al riconoscimento della legittimazione del Curatore Fallimentare a proporre: istanza di riesame ex art. 321 CPP del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, istanza di revoca della stessa misura ex art. 322 CPP, nonché ricorso per Cassazione ex art. 325 CPP.

            E' noto, infatti, come molte Procure siano solite sollecitare ed ottenere dai Tribunali provvedimenti di sequestro ex art 321 CPP a carico del debitore che abbia ad esempio, omesso il pagamento dell'imposta IVA nel periodo ante fallimento, o, piuttosto, che abbia commesso fatti di bancarotta fraudolenta, estendendo la misura cautelare ai cespiti attivi del fallimento, ivi comprese le giacenze del conto corrente intestato alla Curatela.

            La Suprema Corte di Cassazione con vari arresti di questi ultimissimi anni (n. 50116/2015 Sez V^; N. 23388/2016 Sez. 3^ e n. 31457/2016 Sez. 3^), tutti ispirati alla Sentenza emessa a Sezioni Unite n. 11170/2014 ha sempre negato la legittimazione del Curatore a ricorrere contro la misura cautelare per ottenerne il riesame o la revoca, senza in alcun modo distinguere tra sequestro funzionale alla confisca facoltativa e sequestro funzionale alla confisca obbligatoria, né – sotto diverso profilo – tra misura cautelare intervenuta prima del fallimento e misura, invece, intervenuta dopo la sua dichiarazione, allorquando le funzioni gestorie del Curatore previste dalla Legge Fallimentare nell'interesse del Ceto dei Creditori, sono già in essere.

            Orbene, la sentenza in esame che ha ad oggetto proprio un caso di sequestro del conto corrente intestato alla Curatela – partendo, invero, da Cass. a Sez. Unite n. 29951/2004 che in ipotesi ammette la legittimazione del Curatore – afferma il seguente principio di diritto: il giudice deve apprezzare nel caso concreto il diritto e l'interesse del curatore fallimentare all'impugnativa delle misure cautelari reali, avuto riguardo alla specialità delle norme fallimentari, da un lato, ed alle specialità delle norme penali dall'altro e formulando di volta in volta un giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi anche tenendo conto del principio della prevenzione."



            Alfredo Tacchetti - Fermo